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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35948



RIFIUTI - Gestione dei rifiuti non pericolosi - Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento - Attività svolta senza autorizzazione - Piccolo imprenditore agricolo - Consentita - Imprenditore artigiano - Esclusione - Reato ex art. 256, c.2, D.Lgs. n. 152/2006 - Configurabilità - Continuità normativa con la fattispecie ex art. 51, c. 2, D.Lgs. 22/97. Premessa la continuità normativa tra il disposto del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, e quello di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, relativi alla attività non autorizzata di gestione dei rifiuti. (Cass., sez. 3, 28/11/2007, n. 44289). In tema di autorizzazione per la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 esonera dalla sua osservanza solo il piccolo imprenditore agricolo, prevedendola espressamente all'articolo 302 per l'imprenditore artigiano. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14.4.2009 del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava dei Tirreni) Pres. Onorato - Rel. Amoroso - Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35948

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Graduazione della pena - Giudizio di cassazione - Inammissibile della censura - Discrezionalità del giudice di merito - Manifesta infondatezza dei motivi - Causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione - Effetti - Artt. 132 e 133 c.p.. In materia processuale, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6, 5/12/1991, Lazzari). Ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. Inoltre, non è deducibile la prescrizione del reato in caso di inammissibilità delle censure. Di fatto l'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14.4.2009 del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava dei Tirreni) Pres. Onorato - Rel. Amoroso - Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35948

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Atto d’impugnazione e cause di inammissibilità - Onere delle spese - Art. 616 c.p.p. - C. Cost. n. 186/2000. Nei casi in cui nell’atto d’impugnazione, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata (Corte Cost. 13/06/2000 sentenza n. 186). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14.4.2009 del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava dei Tirreni) Pres. Onorato - Rel. Amoroso - Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35948


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi                         - Presidente
Dott. TERESI Alfredo                               - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                           - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni                       - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                        - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: Co. Do., n. (Omissis) il xx.ad.xx;
- avverso la sentenza del 14.4.2009 del tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni;
- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

la Corte osserva:


FATTO E DIRITTO


1. Co. Do. propone ricorso avverso la sentenza n. 89/2009 del 14 aprile - 29 ottobre 2009 del tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni, che lo aveva condannato alla pena di euro 12.000,00 per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articoli 27 e 51 perché effettuava attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione (acc. in - Omissis).

Con tale ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente deduce l'abrogazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, la inapplicabilità della disciplina sui rifiuti pericolosi ai piccoli imprenditori, la prescrizione del reato ed, infine, l'eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Quanto alla prima censura deve rilevarsi che questa Corte ha piu' volte affermato che c'è continuità normativa tra le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e quelle contemplate dal Decreto Legislativo 152 del 2006. Cfr. ex plurimis Cass., sez. 3, 7 novembre 2007 - 28 novembre 2007, n. 44289, secondo cui sussiste continuità normativa tra il disposto del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, e quello di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, relativi alla attività non autorizzata di gestione dei rifiuti.

Inoltre c'è da considerare che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 esonera dalla sua osservanza solo il piccolo imprenditore agricolo ed anzi l'articolo 302 prevede espressamente l'imprenditore artigiano.

Inammissibile è pure la censura di eccessività della pena.

Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, cosi' come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.

Non deducibile è infine la prescrizione del reato in caso di inammissibilità delle censure.

Infatti l'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca).

3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.


P.Q.M.


la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla cassa delle ammende


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 7 Ott. 2010



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