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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Frazionamento della
proprietà - Atti negoziali con previsioni pattizie - Reato a carattere
permanente e progressivo nell'evento - Concorso nel reato - Prescrizione -
Computo. Si configura il reato di lottizzazione abusiva anche quando
l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere
già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la figura del reato,
non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono
sull'assetto urbanistico. Tenuto conto che il reato in questione è, per un
verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a
condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna
coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il
momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla
commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia
criminosa. In secondo luogo, se il reato di lottizzazione abusiva si realizza
anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con
previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio
dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in
questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del
territorio riservate alla competenza pubblica. (Cass., Sez. Unite, 24/04/1992,
Fogliari). Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della
lottizzazione abusiva nella sua interezza e, conseguentemente, la prescrizione
inizia a decorrere, per tutti, dal compimento dell'ultimo atto integrante la
condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di
trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ultimazione dei
manufatti che compongono l'insediamento. (annulla senza rinvio ordinanza n.
27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale,
Ric. PM in proc. Rusani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Frazionamento di un
terreno - Trasferimento con quote societarie - C.d. suddivisione fattuale -
Mancanza di atti formali di vendita dei lotti - Configurabilità - Presupposti -
Art. 30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 18, 1° c., L. n. 47/1985. Il
trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che conferiscono
sostanzialmente al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, è idoneo
ad integrare il reato di lottizzazione abusiva c.d. "negoziale", tutte le volte
che da elementi indiziari - indicati con elencazione non tassativa dall'art. 18,
1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente dall'art. 30, 1° comma, del T.U.
n. 380/2001 - risulti in modo non equivoco la destinazione dei lotti a scopo
edificatorio. Il frazionamento di un terreno, può realizzarsi con qualsiasi
forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine
“frazionamento" - già nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed
attualmente nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - sia stato utilizzato
dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica
che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione
territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non
catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non
consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (Cass., Sez. III:
26.10,2007, Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli). Sicché, l'attività di
frazionamento abusivo di un terreno può realizzarsi anche in mancanza di atti
formali di vendita dei lotti, in presenza di elementi indiziari che consentono
tuttavia di riconoscere l'esistenza di quegli "atti giuridici equivalenti alla
vendita" idonei a configurare anch'essi una lottizzazione abusiva. (annulla
senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009)
Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Rusani ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Concorso di persone -
Necessità di un accordo preventivo - Esclusione. Il reato di lottizzazione
abusiva nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può
essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai
principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla
commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella
strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale
alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero
intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza
che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo [Cass., Sez. 111
21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; Cass. 8,10.2009, n. 39078, Apponi ed
altri; Cass. 22.9.2009, n. 36844, Contò; Cass. 29.4.2009, n. 17865, P.M. in
proc. Quarta ed altri]. (annulla senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB.
LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in
proc. Rusani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc.
14/07/2010), Sentenza n. 35968
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di nuova costruzione - Installazione di
manufatti leggeri, prefabbricati - Permesso di costruire - Necessità -
Presupposti - Artt. 3, c. 1 - lett. e.5), 10 e 30, D.P.R. n. 380/2001 -
Fattispecie: lottizzazione abusiva e realizzazione di strutture
turistico-ricettive. L'art. 3, comma 1 - lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001
ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" - come tali subordinati,
ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire -
"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini
e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".
(annulla senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del
18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Rusani ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n.
35968
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UDIENZA del 14.7.2010
SENTENZA N. 1101
REG. GENERALE N.36710/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Rel. Consigliere
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di:
1) RUSANI ANGELO N. IL xx/xx/xxxx * C/
2) RUIU GIOVANNI MARIA N. IL xx/xx/xxxx * C/
3) DORE BENIAMINO N. IL xx/xx/xxxx * C/
4) SOLIVERAS FRANCESCO N. IL xx/xx/xxxx * C/
5) SATTA ANTONIO GAVINO N. IL xx/ad/xxxx * C/
6) DORE ANTONIO PASQUALE N. IL xx/xx/xxxx * C/
7) SCANU SALVATORE N. IL xx/xx/xxxx * C/
8) DEDOLA STEFANO N. IL xx/xx/xxxx * C/
9) LORIA ANTONIO N. IL ad/xx/xxxx * C/
10) CHIGHINE FRANCESCA N. IL xx/xx/xxxx * C/
11) ZAPPINO AUGUSTO N. IL xx/xx/xxxx * C/
12) ORANI GIOVANNI ANTONIO N. IL xx/xx/xxxx * C/
13) SATTA GIOVANNI N. IL xx/ad/xxxx * C/
14) PORCHEDDU CATERINA N. IL xx/xx/xxxx * C/
15) PINNA COSTANTINO N. IL xx/xx/xxxx * C/
- avverso l'ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG
Dott. Gabriele Mazzotta il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata;
- udito il difensore Avv.to Salvatore Porcu, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso del P.M.;
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 18.6.2009 - in accoglimento delle
istanze di riesame proposte nell'interesse di Rosami Angelo, Ruiu Giovanni
Maria, Dore Beniamino, Soliveras Francese, Setta Antonio Gavino, Dore Antonio
Pasquale, Scanu Salvatore, Dedola Stefano, Lana Antonio, Chighine Francesca,
Zappino Augusto, Ormai Giovanni Antonio, Setta Giovanni, Porcheddu Caterina e
Pinna Costantino - annullava il decreto 9.5.2009 con cui il G.I.P. di quello
stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di svariati lotti di un
terreno sito in agro del Comune di Alghero, località Sant'Igori, nell'ambito di
un procedimento penale instaurato nei confronti di 256 persone, indagate per il
reato di cui:
- agli artt. 30, 1° comma, e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, perché, in
concorso tra loro, quali soci della s.r.l. "Liberturist" e proprietari del
terreno classificato nel piano regolatore generale del Comune di Alghero come
zona H3 di "salvaguardia assoluta ed ecologica", acquistando le singole piazzole
nelle quali il terreno era stato frazionato, ponevano in essere una
lottizzazione abusiva, in quanto trasformavano urbanisticamente il territorio da
zona H3 in un insediamento abitativo stabile a vocazione turistico-residenziale,
in contrasto con le prescrizioni del PRG e delle sue norme di attuazione;
trasformazione urbanistica che avveniva prima attraverso il frazionamento a
scopo edilizio del terreno in circa 250 piazzole (di estensione variabile da 100
a 200 mq., a seconda delle quote di partecipazione societaria poste in vendita),
successivamente dalla vendita delle stesse nell'arco di diversi anni e fino
all'attualità e, infine, nella realizzazione di opere edilizie quali viabilità
interna, prefabbricati ad uso abitativo di varie tipologie, locali deposito,
roulotte, caravan di fatto inamovibili ubicate su piazzole cementificate e
pavimentate e coperte da strutture ombreggianti di varia natura ed estensione,
nonché munite di attacchi elettrici e idraulici oltre ad impianti igienici.
Il Tribunale del riesame, quindi, ordinava la restituzione dei beni sequestrati
agli aventi diritto.
Rilevava il Tribunale che:
- a norma dell'art. 30 del T.U. n. 380/2001, si ha lottizzazione abusiva qualora
vengono "iniziate" le opere aventi le caratteristiche in esso descritte. Nella
fattispecie in esame, le opere indicate nell'imputazione provvisoria sono state
sicuramente "iniziate" in un tempo assai remoto e, anche a voler sostenere che
taluna di esse sia iniziata nel periodo attuale, non è dato conoscere quali e
quante opere aventi carattere lottizzatorio sono state realizzate "almeno in
epoca recente";
- nessuno tra gli odierni indagati, almeno sul piano formale, può ritenersi
proprietario del terreno di cui si tratta oppure di frazione di esso, perché
l'intera estensione territoriale già assoggettata a sequestro è di proprietà
della s.r.l. "Liberturist", che ha sempre e soltanto trasferito e ceduto quote
ideali di partecipazione alla società, mentre l'equiparazione della quota ideale
alla proprietà di un Iotto ben definito appare, allo stato, mera congettura del
tutto indimostrata;
- per il principio dell'accessione, di rilievo civilistico, è la società
proprietaria del suolo che è divenuta proprietaria anche dei manufatti edificati
dai singoli soci su specifiche porzioni del terreno;
- il frazionamento in singole piazzole è stato effettuato in data antecedente al
17 marzo 1985, sicché non può essere applicata la disciplina posta dall'art. 30
del D.P.R. n. 380/2001, stante l'esclusione espressamente prevista dal comma 10
di detto articolo ed in una situazione in cui l'accusa non ha individuato
specificamente quali violazioni siano state poste in essere nel periodo di
vigenza della disciplina attuale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari, il quale ha eccepito violazioni di legge
nell'applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 389/2001, prospettando che:
- le opere edilizie che hanno trasformato il terreno in oggetto, sebbene siano
effettivamente iniziate nell'anno 1982, sono poi proseguite nel tempo, senza
alcuna soluzione di continuità, con sostituzioni ed aggiunte di manufatti, con
il posizionamento stabile di roulotte e di case mobili prefabbricate, di verande
e di pergolati, con migliorie degli impianti idrici ed elettrici, con
pavimentazioni e piastrellamenti vari, sino ad arrivare alla attuale definitiva
trasformazione urbanistica dell'intera area.
Dall'attività investigativa espletata risulta (anche attraverso riproduzioni
fotografiche) che l'attività trasformativa del territorio è ancora in corso, in
quanto sono stati recentemente realizzati circa una trentina di nuovi interventi
ed è proseguita l'attività di messa in vendita di alcuni lotti a mezzo di
inserzioni nella rete intemet;
- l'attività di frazionamento abusivo di un terreno può realizzarsi anche in
mancanza di atti formali di vendita dei lotti, in presenza di elementi indiziari
che consentono tuttavia di riconoscere l'esistenza di quegli "atti giuridici
equivalenti alla vendita" idonei a configurare anch'essi una lottizzazione
abusiva.
Nella specie esistono sintomatici ed univoci elementi indiziari, in quanto: a)
la società "Liberturist" ha ceduto a nuovi soci quote corrispondenti al valore
di piazzole estese 100 o 200 mq. conferendo l'uso ed il godimento permanente ed
esclusivo della singola piazzola da parte del socio; b) alcuni lotti risultano
tuttora messi in vendita su siti internet; c) è stata rinvenuta documentazione
attinente alla vendita di una piazzola alienata dai soci Sanna Sentina e Ponente
Mario a tale Leoni Antonino (nel luglio del 2008 e per la somma complessiva di
euro 19.000); d) una delle indagate aveva riferito agli inquirenti che da 16
anni non era più socia della "Liberturist", avendo venduto quote e piazzola,
nell'anno 1993, per 24 milioni di lire, con la precisazione che la scelta e la
cessione dei lotti avveniva normalmente presso gli uffici del campeggio e senza
la presenza di notaio;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il frazionamento di un terreno
in lotti avvenuto prima del 17 marzo 1985 rileva al fine di configurare il reato
di lottizzazione abusiva;
- nella vicenda in esame il complesso degli interventi realizzati non è
riconducibile alla nozione di "campeggio" quale delineata dalla legge statale n.
326/1958 e dalla legge della Regione Sardegna n. 22/1984.
Il difensore degli indagati ha depositato memoria redatta in data 2.2.2010.
********************
Il ricorso del P.M. è fondato e va accolto.
1. Appare anzitutto necessaria, per la comprensione della vicenda, una
ricostruzione sommaria dei fatti.
Il terreno in questione è classificato dal piano regolatore generale del Comune
di Alghero come "zona H3 - di salvaguardia assoluta e ecologica", nella quale "è
vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi e in particolare qualunque
tipo di costruzione, anche a titolo precario".
L'intera proprietà dei terreno medesimo risulta appartenere alla s.r.l. "Liberturist",
costituita nel 1982.
Tale società diede inizio all'insediamento di tende e roulotte sul terreno in
oggetto, e realizzò il campeggio Sant'Igori, avvalendosi della delibera del
Commissario prefettizio del Comune di Alghero n. 349 del 20-4-1983, con la quale
- mentre si faceva divieto per tutto il litorale di Alghero di installare tende,
roulotte e strutture consimili "su tutti i suoli pubblici e privati" - a tale
divieto si poneva espressa deroga nei soli casi (del tutto eccezionali) in cui
si trattasse di suoli "di proprietà dei campeggiatori". Tale deroga era stata
prevista per consentire solo ad un limitato numero di persone di poterne
usufruire e per periodi significativamente limitati.
Secondo l'impostazione accusatoria è stata progressivamente realizzata, invece,
una totale trasformazione della zona, in quanto:
- dapprima si è proceduto al frazionamento dell'area, suddivisa in 250 lotti
individuanti ciascuno una piazzola per un numero pressoché pari a quello dei
soci che via via sono stati iscritti nella società;
- poi sono state posizionate strutture divenute sempre più stabili, ancorate al
terreno su basi di cemento odi mattoni autobloccanti e dotate di servizi
igienici;
- per delimitare le singole piazzole, esse sono state delimitate nei confini da
una serie di ringhiere, siepi divisorie e grigliati di varia natura;
- è stata realizzata, infine, una viabilità interna, costituita da parti comuni
del terreno su cui hanno accesso le singole piazzole;
- presso la Camera di commercio di Sassari sono stati acquisiti documenti
comprovanti, tra l'altro, la corrispondenza in concreto delle quote con le
piazzole, con la conseguenza, ad esempio, che i soci che dispongono di 100 quote
hanno diritto ad un lotto di 50 mq., quelli che dispongono di 200 quote hanno
diritto ad un lotto di 100 mq. e così via;
- l'attività di progressiva installazione di manufatti risultava ancora in corso
alla data del 9.4.2009 (secondo gli accertamenti effettuati dalla Guardia
Forestale di Alghero) ed a quella data risultava ancora in atto la vendita dei
lotti, come dimostrato da annunci su Internet nei quali i numeri di recapito
telefonico di coloro che si proponevano come venditori erano riferibili a soci
della "Liberturist".
2. Tanto premesso in punto di fatto, va ribadito in diritto che il reato di
lottizzazione abusiva - secondo concorde interpretazione giurisprudenziale -
nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto
in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che
regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione
del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente
costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla
verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero
intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza
che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo [vedi, tra le decisioni più
recenti, Cass., Sez. 111 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; 8,10.2009, n.
39078, Apponi ed altri; 22.9.2009, n. 36844, Contò; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in
proc. Quarta ed altri].
3. L'art. 3, comma 1 - lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001 ricomprende fra gli
"interventi di nuova costruzione" - come tali subordinati, ai sensi del
successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire - "l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".
Nella specie, però, suon possono legittimamente rilasciarsi permessi di
costruire, perché, come già si è detto, il terreno interessato dalla
installazione permanente dei manufatti le cui caratteristiche sono state dianzi
descritte è classificato dal piano regolatore generale del Comune di Alghero
come "zona H3 - di salvaguardia assoluta e ecologica", nella quale "è vietata
ogni modificazione dello stato dei luoghi e in particolare qualunque tipo di
costruzione, anche a titolo precario".
3.1 Allo stato l'intera area
- dopo le trasformazioni, tutt'altro che precarie, in essa effettuate - non può
considerarsi più come "campeggio", allorché si consideri che:
- l'art. 1, 3° comma, della legge 21.3.1958, n. 326 prevede che "sono campeggi i
parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di
pernottamento autonomi ed accessoriati dotati di mensa o spaccio";
- l'art. 5, 3° comma, della legge della Regione Sardegna 14.5.1984, n. 22
prevede, a sua volta, che "sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed
il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di
pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria e senza
ricorrere a trasporto eccezionale".
La vicenda in esame, invece, è caratterizzata dalla intervenuta installazione di
manufatti fissi, che non possono considerarsi "mezzi autonomi di pernottamento
che siano trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a
trasporto eccezionale".
Non configurandosi più l'esistenza di un "campeggio", non può trovare
applicazione il regime derogatorio posto dalla delibera del Commissario
prefettizio del Comune di Alghero n. 349 del 20-4-1983, applicabile
eccezionalmente soltanto ai suoli "di proprietà dei campeggiatori".
4. L'art. 3, comma 9, della legge 23-7-2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
dispone che: "Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture
turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili
di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio
dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive
regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni
strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non
costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e
paesistica".
A giudizio del Collegio non possono farsi rientrare nella disposizione
derogatoria anzidetta le strutture abitative in concreto installate nell'area in
oggetto, poiché tali strutture non sono riconducibili alla nozione di "mezzi
mobili di pernottamento" e non ottemperano "alle specifiche condizioni
strutturali e di mobilità" stabilite dall'ordinamento regionale della Sardegna.
Deve rilevarsi, infatti, che la caratteristica precipua del "mezzo mobile di
pernottamento" va individuata nella sua naturale destinazione ad offrire
all'utilizzatore la possibilità di abbinare la facilità di spostamento con la
costante disponibilità di un alloggio nel quale anche pernottare.
5. Deve concludersi, dunque, che nella fattispecie in esame, allo stato attuale
dell'attività di indagine, appare realizzata una trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio, che ha conferito ad una porzione di esso un assetto
non permesso dalla pianificazione generale comunale, con modalità non
consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo.
Razionalmente perciò il G.I.P. del Tribunale di Sassari ha ritenuto
configurabile una lottizzazione abusiva mista, in un intreccio di atti materiali
e giuridici comunque finalizzati ed idonei a snaturare la programmazione
dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico
generale.
6. Il trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che
conferiscono sostanzialmente al suolo un assetto proprietario frazionato in
lotti, è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva c.d. "negoziale", tutte le
volte che da elementi indiziari - indicati con elencazione non tassativa
dall'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed
attualmente dall'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - risulti in modo non
equivoco la destinazione dei lotti a scopo edificatorio.
Il frazionamento di un terreno, infatti, può realizzarsi con qualsiasi forma di
suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine
`frazionamento" - già nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed
attualmente nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - sia stato utilizzato
dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica
che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione
territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non
catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non
consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (vedi Cass.,
Sez. III: 26.10,2007, Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli).
Nella vicenda in esame la quota versata dal singolo socio costituisce, sotto il
profilo formale, la misura della partecipazione dello stesso alla società, ma
l'assegnazione di una specifica porzione di terreno di esclusiva pertinenza (la
singola piazzola di varia estensione), contestuale al versamento del
conferimento, evidenzia l'intimo nesso di connessione tra la c.d. "quota" ed una
porzione ben individuata dell'intero terreno facente parte del patrimonio
sociale e tale connessione è palesemente riconducibile alla sostanziale
predisposizione delle quote di liquidazione spettanti a ciascun socio una volta
che si proceda allo scioglimento della società.
Viene posto in essere in tal modo - a fronte di un vero e proprio frazionamento
effettivo ed operante - un espediente dissimulatorio al fine di aggirare il
divieto di lottizzazione posto dal legislatore.
7. Infondato è l'assunto di inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985.
Va ricordato, al riguardo, che la nozione di "lottizzazione edilizia" assumeva,
già nell'impianto originario della legge n. 1150/1942, il significato di
"operazione di frazionamento di un terreno preordinata ad agevolarne
l'utilizzazione a scopo edilizio" ed in proposito la stessa legge urbanistica
generale prevedeva, all'art. 28, che fosse vietato procedere, prima
dell'approvazione del piano particolareggiato, a lottizzazioni di terreno a
scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione comunale correlata ad un
apposito progetto.
Una più idonea disciplina della materia venne introdotta dall'art. 8 della
legge-ponte 6.8.1967, n. 765 (che modificò l'art. 28 ella legge n. 1150/1942),
al fine di garantire: a) che le singole iniziative private si armonizzassero con
le scelte più generali della pianificazione territoriale, previa autorizzazione
da parte dell'amministrazione comunale; b) che qualsiasi nuovo insediamento di
una certa dimensione venisse autorizzato solo previa partecipazione dei privati
costruttori alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ed al pagamento
dei relativi oneri.
L'art. 17, lett. b), della legge n. 10/1977 già conteneva una norma
sanzionatoria "dell'inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17-8-1942,
n. 1150 e successive modificazioni", che però non forniva una accezione definita
del lottizzare, ma configurava varie ipotesi aventi in comune l'elemento
materiale di una durevole trasformazione urbanistica di una esente porzione di
territorio senza la contemporanea attuazione dei servizi e delle infrastrutture
necessarie per la razionalità e l'organico inserimento ambientale del nuovo
insediamento. Ipotesi che si distinguevano fra loro in relazione alla non lottizzabilità del terreno, alla mancanza di autorizzazione alla
lottizzazione, alla non autorizzabilità di essa, ed infine alla illegittimità o
inefficacia della medesima.
L'art. 18, 1° comma, della legge 28.2.1985, n. 47 ha poi fornito una articolata
definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio", con
disposizioni testualmente riprodotte nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n.
380/2001.
Improprie sono, nel sistema normativo dianzi delineato, le argomentazioni
riferite dal Tribunale del riesame all'attuale formulazione dell'art. 30, ultimo
comma, del T.U. n. 380/2001, ove viene disposto che "Le disposizioni di cui
sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985".
Tale previsione è riferita, invero, alle sanzioni c.d. "civili" previste per le
lottizzazioni abusive e va interpretata nel senso che - ai fini della validità
della vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione che sia stata
stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985 - non si
deve avere riguardo alla disciplina posta dall'art. 18 della stessa legge n. 47,
bensì a quella contenuta nell'art. 31 della legge n. 1150/1942, come modificato
dall'art. 10 della legge-ponte n. 765/1967, il quale prevedeva, ove la
lottizzazione non fosse autorizzata, non la nullità del contratto, ma soltanto
l'annullabilità dello stesso su istanza dell'acquirente ignaro dell'abuso [vedi
Cass. civ., Sez. 27.12.2004, n. 24013].
8. La contravvenzione di lottizzazione abusiva è "reato progressivo
nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno
rilevato che: "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando
l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere
già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione
del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che
incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in
questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per
altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è
alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e
il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla
commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia
criminosa; in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza
anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con
previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio
dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in
questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del
territorio riservate alla competenza pubblica" (Cass., Sez. Unite, 24 aprile
1992, Fogliari).
Nella specie risultano realizzati ulteriori manufatti abusivi tra il 2006 ed il
9 aprile 2009 e, nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione abusiva
mista, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti
gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della
volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro
o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con la desistenza
volontaria da provare in maniera rigorosa (vedi Cass., sez. III, 8 novembre
2000, Petrachi).
Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della lottizzazione
abusiva nella sua interezza e, conseguentemente, la prescrizione inizia a
decorrere, per tutti, dal compimento dell'ultimo atto integrante la condotta
illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento,
nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ultimazione dei manufatti che
compongono l'insediamento.
9. L'ordinanza impugnata, per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere
annullata senza rinvio, con conseguente ripristino della misura di cautela reale
disposta dal G.I.P. del Tribunale di Sassari con provvedimento del 9.5.2009.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti. 127 e 325 c.p.p.,
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 14.7.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 Ott. 2010
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