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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/10/2010, Sentenza n. 37173
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti
elettrici - Omessa manutenzione - Responsabilità del titolare - Fattispecie -
Continuità normativa - D. L.vo n. 81/2008. Sussiste continuità normativa tra
le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di prevenzione
degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 81
del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta contestata all'imputato,
ha in particolare riprodotto agli articoli 80-87 la normativa di prevenzione
relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche (Cass. pen., sez. 3 ,
07/05/2009, n. 29543; Cass. pen., sez. 3 , 28/01/2009, n. 13533.; Cass. pen.,
sez. 3 , 10/10/2008, n. 41367). Fattispecie: Impianto di messa a terra di un
parco acquatico. (conferma sentenza del Tribunale di Paola, sez. dist. Di
Scalea, del 13.10.2009) Pres. Squassoni - Rel. Amoroso - Ric. B.. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/10/2010, Sentenza n. 37173
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Capo d'imputazione - Formulazione sintetica -
Violazione del diritto alla difesa - Esclusione. Nel caso in cui nel capo di
imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato
in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste
violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza (Cass. pen.,
sez. 2 , 16/09/2008, n. 38889). Nella specie, la circostanza che il capo
d'imputazione sia stato formulato in modo sintetico non ha impedito al
ricorrente di comprendere l'esatta portata della contestazione. (conferma
sentenza del Tribunale di Paola, sez. dist. Di Scalea, del 13.10.2009) Pres.
Squassoni - Rel. Amoroso - Ric. B.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
18/10/2010, Sentenza n. 37173
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Br. Gi., n. a (Omissis) il xx.xx.adxx;
avverso la sentenza del tribunale di Paola, sez. dist. Di Scalea, del
13.10.2009;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni
Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo che
ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Br. Gi., era imputato del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 462 del 2001, articolo 5 e Decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 1955, articolo 389, come modificato dal Decreto Legislativo n. 758
del 1994, articolo 26 per non avere effettuato regolari manutenzioni
all'impianto di messa a terra nonché sottoposto lo stesso alla prescritta
verifica periodica dall'AR. AC. od organismi individuati dal Ministero delle
Attività produttive (acc. in (Omissis)).
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con decreto del
14.09.2007, il g.i.p. presso il Tribunale di Paola disponeva la citazione in
giudizio di Br. Gi. per il reato suddetto.
All'udienza del 25.05.2009, esaurite le formalità relative alla costituzione
delle parti, veniva disposta l'apertura del dibattimento; il P.M. chiedeva
l'esame dei testi di lista e la produzione di documentazione, anche fotografica.
La difesa chiedeva l'esame dell'imputato e produceva documentazione.
Ammesse le prove richieste dalle parti, veniva sentito il teste Gr. Gi..
Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Paola, sez. dist. di
Scalea, con sentenza del 13.11.2009, revocava il decreto penale di condanna n.
293/07, e dichiarava Br. Gi. colpevole del reato ascritto condannandolo,
concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 (seicento) di ammenda
oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due
motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui il ricorrente si duole della
difettosa riferibilità, anche nel capo di imputazione, della condotta contestata
e deduce l'abolitio criminis per abrogazione ex Decreto Legislativo n. 81 del
2008, è infondato.
2. Risulta chiaramente dalla motivazione dell'impugnata sentenza che la condotta
è riferibile all'imputato in quanto titolare del complesso dell'Aquapark di
(Omissis); né d'altra parte il ricorrente deduce che nell'atto di apposizione al
decreto penale di condanna avesse rappresento la sua estraneità ai fatti per
essere l'impianto suddetto gestito da altri.
La circostanza poi che il capo d'imputazione sia stato formulato in modo
sintetico non ha impedito al ricorrente di comprendere l'esatta portata della
contestazione (cfr. Cass. pen., sez. 2 , 16.09.2008, n. 38889, secondo cui, nel
caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali
idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in
sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e
la sentenza).
3. Quanto all'ulteriore menzionata deduzione difensiva, è sufficiente rilevare
che la giurisprudenza di questa Corte ha poi più volte affermato la continuità
normativa tra le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di
prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta
contestata all'imputato, ha in particolare riprodotto agli articoli 80-87 la
normativa di prevenzione relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche
(Cass. pen., sez. 3 , 07.05.2009, n. 29543; Cass. pen., sez. 3 , 28.01.2009, n.
13533.; Cass. pen., sez. 3 , 10.10.2008, n. 41367).
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 Ott. 2010
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