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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010, Sentenza n. 37193
RIFIUTI - Impianto di recupero in regime di procedura semplificata -
Trattamento di codici CER non autorizzati - Frammenti di rivestimenti stradali
asfalto contenente catrame - Reato di deposito incontrollato di rifiuti non
pericolosi - Sussiste - Artt. 51, 31 e 33 D. L.vo n. 22/1997 - Art. 110 c.p. -
Codici 7.1, 7.2 - all. 1, suball. 1 D. M. 5/02/1998. Nei casi in cui
l'autorizzazione rilasciata non prevede la possibilità di trattare, in regime di
procedura semplificata, frammenti di rivestimenti stradali, indicando, peraltro,
espressamente la tipologia dei rifiuti da trattare con richiamo dei rispettivi
codici CER (e tra di essi non compariva il codice 17.03.02 asfalto non
contenente catrame), è improprio il richiamo ai codici 7.1, 7.2 - all. 1, suball.
1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 che riguardano il "codice attività".
Pertanto, non può esservi alcun equivoco con la possibilità di trattare
frammenti di rivestimenti stradali, non essendo questi comprensivi
necessariamente di asfalto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza
del 21/10/2009 della Corte di Appello di Cagliari) Pres. Onorato - Rel.
Amoresano, Ric. M. A. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
19/10/2010, Sentenza n. 37193
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Formazione del giudicato sostanziale - Causa di
non punibilità e rilevanza d'ufficio - Preclusione - Eccezione - Effetti.
L'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione
di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi
indicati dalla legge (articolo 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un
valido atto di impugnazione, e articolo 606, comma 3), preclude ogni possibilità
sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di
rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere
davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria
absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che
siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro
effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente
verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il
giudicato sostanziale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del
21/10/2009 della Corte di Appello di Cagliari) Pres. Onorato - Rel. Amoresano,
Ric. M. A. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010,
Sentenza n. 37193
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ONORATO Pierluigi
- Presidente
Dott. TERESI Alfredo
- Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo
- Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni
- Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Me. Al. nato il ad (Omissis);
2) Si. Ra. nato il ad (Omissis);
avverso la sentenza del 21.10.2009 della Corte di Appello di Cagliari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza dell'1.7.2008 il GIP del Tribunale di Cagliari condannava Me.
Al. e Si. Ra., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e
applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di mesi 2 e
giorni 20 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda ciascuno (pena interamente
condonata) per il reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 22
del 1997, articolo 51, comma 2 per avere, in concorso tra loro, nell'impianto di
recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata Decreto
Legislativo n. 22 del 1997, ex articoli 31 e 33 ubicato in agro di (Omissis)
località "(Omissis)", effettuato il deposito in maniera incontrollata al suolo
di rifiuti classificati pericolosi dal CER 17.03.01 e costituiti da asfalto
contenente catrame, rifiuti non ammessi nella procedura semplificata di cui alla
comunicazione - iscrizione n. 189 prot. n. 3 28861 SEC.
La Corte di Appello di Cagliari, in data 21.10.2009, in parziale riforma della
sentenza impugnata, qualificato il fatto come deposito incontrollato di rifiuti
non pericolosi, riduceva la pena ad euro 8.000,00 di ammenda per ciascuno degli
imputati, confermando nel resto.
Premetteva la Corte che personale del Corpo forestale dello Stato, nel corso
dell'accesso del (Omissis), aveva rilevato la presenza, tra i cumuli di
materiale inerte depositato, di una certa quantità di frammenti di asfalto.
Tanto premesso, assumeva la Corte che i rifiuti contenenti asfalto non erano
quelli che la Mi. Ca. era autorizzata a trattare in regime di procedura
semplificata per effetto dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di
Cagliari. Ne' poteva esserci alcun equivoco in relazione alla possibilità di
trattare frammenti di rivestimenti stradali (non contenenti questi
necessariamente asfalto).
Non risultando provato che i frammenti contenessero catrame, il fatto integrava
la fattispecie contravvenzionale, dovendo comunque l'asfalto essere ricondotto
nella categoria dei rifiuti non pericolosi (CER 17.03.02) che la Mi. Ca. non era
autorizzata a trattare.
2) Propongono ricorso per cassazione il Me. ed il Si. per mancanza di
motivazione e travisamento della prova in ordine al contenuto
dell'autorizzazione amministrativa.
La Corte territoriale ha ritenuto che l'autorizzazione non comprendesse i
residui bituminosi richiamando i codici CER. Ma tali codici non rappresentano
l'unico sistema di classificazione dei rifiuti. L'autorizzazione della Provincia
di Cagliari richiama i codici 7.1 e 7.2 di cui all'allegato 1 suballegato 1 del
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998. Ed i residui derivanti da attività di
frantumazione e demolizione di rivestimenti stradali rientrano nella cat. 7.1,
cui fa riferimento il provvedimento autorizzatorio.
3) Il ricorso e' inammissibile perché vengono proposte doglianze manifestamente
infondate e attinenti al merito della decisione impugnata.
3.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo
demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto
argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se
i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti
alle acquisizioni risultanti dagli atti del processo. E' necessario cioè
accertare se nell'interpretazione delle risultanze processuali siano state
applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri
legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la
giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza
di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 RV 214567).
3.1.1) La Corte territoriale, con motivazione congrua, adeguata e priva di
erronea applicazione della legge penale, ha ritenuto che l'autorizzazione
rilasciata dalla Provincia di Cagliari non prevedesse la possibilità di
trattare, in regime di procedura semplificata, frammenti di rivestimenti
stradali.
Ne' vi e' stato alcun travisamento della prova dal momento che l'autorizzazione,
allegata al ricorso, indicava espressamente la tipologia dei rifiuti da trattare
con richiamo dei rispettivi codici CER e tra di essi non compariva il codice
17.03.02 (asfalto non contenente catrame).
Improprio e' il richiamo ai codici 7.1, 7.2 - all. 1, suball. 1 al Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1998 che, come risulta dalla medesima autorizzazione,
riguardano il "codice attività".
Come ha già evidenziato, infine, la Corte territoriale, non poteva esservi alcun
equivoco con la possibilità di trattare frammenti di rivestimenti stradali, non
essendo questi comprensivi necessariamente di asfalto.
3.2) E' appena il caso poi di ricordare che la manifesta infondatezza del
ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la
emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si e' pronunciata piu' volte sul tema anche a sezioni unite (per
ultimo sent. n. 23428/2005 Bracale).
Operando una sintesi delle precedenti decisioni (cfr. sez. un. 30.6.1999,
Piepoli; sez. un. 22.11.2000, De Luca), tale sentenza ha enunciato il
condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale
derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perche'
contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (articolo 591, comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e articolo 606,
comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non
punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca
incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione
viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante
da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause
estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo
altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per
essersi già formato il giudicato sostanziale".
3.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali, nonche', in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare
congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 Ott. 2010
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