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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 37199
RIFIUTI - Discarica abusiva - Confisca - Area in comproprietà -
Corresponsabilità di tutti i comproprietari e responsabilità limitata ad alcuni
dei comproprietari - Individuazione dei soggetti responsabili - Disciplina
applicabile e giurisprudenza - Art. 256, c. 3 D.Lgs. n. 152 del 2006. In
caso di comproprietà indivisa dell'area la confisca non può essere disposta nei
confronti di quei comproprietari che non siano responsabili, quanto meno a
titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non potendo applicarsi la
misura di sicurezza, ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno
commesso alcun illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura
intrinsecamente criminosa (vedi Cass., Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, bessena). La
restituzione dell'intero bene, però, ad uno o più titolari della comproprietà
indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario
condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente
elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta
esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del
proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato.
Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga
sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita
come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre
(Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441, Serra). In conclusione, allorché venisse
ravvisata - nel giudizio di rinvio - la corresponsabilità di tutti i
comproprietari, dovrà essere disposta la confisca dell'intera area; mentre, in
caso di responsabilità limitata ad alcuni soltanto dei comproprietari, la
confisca medesima dovrà essere limitata alle sole quote dei soggetti condannati,
demandandosi alla fase esecutiva la individuazione concreta di tale quota.
(Cass. sez. 3 n.2477 del 9.10.2007, Marcianò ed altri). (Dichiara inammissibile
il ricorso avverso ordinanza del 28.9.2009 del GIP del Tribunale di Udine) Pres.
Onorato, Est. Amoresano, Ric. Brandolino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 19/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n. 37199
RIFIUTI - Discarica abusiva - Sentenza di condanna o decisione emessa ai
sensi dell'art. 444 c.p.p. - Confisca - Continuità normativa tra l'art.51 c. 3
D.L.vo n.22/1997 e il D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, c. 3. Sussiste una
continuità normativa tra l'art.51 comma 3 D.L.vo n.22/1997 e la disposizione
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 che è stata testualmente riprodotta.
Pertanto, alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è
realizzata la discarica abusiva se dì proprietà dell'autore o del compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 28.9.2009 del
GIP del Tribunale di Udine) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Brandolino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/10/2010 (Cc. 2/07/2010), Sentenza n.
37199
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UDIENZA del 02.07.2010
SENTENZA N. 1028
REG. GENERALE N.42332/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Pierluigi Onorato
Presidente
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto da:
1) Brandolino Renato nato l'x.x.xxxx
-
avverso l'ordinanza del 28.9.2009 del GIP del Tribunale di Udine
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
-
lette le conclusioni del P.G., dr. Carmine Stabile, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 28.9.2009 il GIP del Tribunale di Udine rigettava
l'opposizione proposta nell'interesse di Brandolino Renato avverso l'ordinanza
22.5.2009.
Premetteva il GIP che era stato emesso nei confronti del Brandolino e di Pecile
Adelina decreto penale n.1943/2006 per il reato di cui all'art.51 D.L.vo
n.22/1997, con il quale era stata disposta anche la confisca dell'area adibita a
discarica. A seguito di opposizione il decreto penale era stato revocato nei
confronti della Pecile, la quale era stata mandata assolta per non aver commesso
il fatto, mentre era diventato esecutivo nei confronti del Brandolino.
Quest'ultimo chiedeva la revoca della confisca, assumendo che l'estraneità al
reato della comproprietaria dell'area confiscata, accertata in sede di
opposizione, escludesse"in toto" l'applicazione della confisca medesima. La
richiesta veniva, però, rigettata sul presupposto che la restituzione
dell'intero bene ad uno o più dei comproprietari consentirebbe anche al
comproprietario condannato di riacquistare il bene confiscato; la confisca
veniva, però, limitata alla quota del medesimo Brandolino.
Tanto premesso assumeva il GIP che l'opposizione avverso l'ordinanza 22.5.2009
andasse rigettata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata
dall'opponente, doveva ritenersi chiarita e superata dalla pronuncia della sez.3
n.2477 del 9.10.2007-Macianò, secondo cui la confisca pro quota costituiva il
più equo punto di equilibrio tra la necessità di non penalizzare il terzo e
quella di evitare che l'area interessata rimanesse nella disponibilità anche del
condannato. La confisca, poi, doveva estendersi (per il principio
dell'accessione) anche all'edificio insistente sul terreno confiscato.
Quanto alla dedotta non esatta individuazione dell'area oggetto di sequestro,
riteneva il GIP che si trattasse di una questione decisa in sede di cognizione
che non poteva essere rivalutata in sede esecutiva.
2) Avverso il provvedimento del GIP propone ricorso per cassazione Brandolino
Renato. Dopo una premessa in fatto, denuncia, con un unico motivo, la
inosservanza ed erronea applicazione dell'art.51 D.Lgs.n.22/97. La ratio della
norma è quella di tutelare i comproprietari. I diritti del terzo non possono in
alcun modo essere sacrificati. L'immobile è costituito da un terreno su cui
insiste un edificio rustico che era stato acquistato dai coniugi
Brandolino-Pecile per costruirvi l'abitazione
coniugale. E' del tutto evidente che l'inevitabile frazionamento, non solo del
terreno, ma anche dell'edificio, verrebbe a costituire un grave ed irreparabile
pregiudizio anche per la Pecile (estranea al reato) del suo diritto
costituzionalmente garantito. Peraltro, la mancata, specifica individuazione
dell'area utilizzata come discarica ha determinato l'applicazione della misura
di sicurezza su un terreno diverso, estraneo alla condotta delittuosa.
L'impossibilità di un frazionamento pro quota degli immobili oggetto di confisca
(sia per la mancata individuazione della quota interessata, sia per la presenza
di un edificio) determina la lesione del diritto del terzo.
Chiede, comunque, che, stante i contrasti giurisprudenziali, la decisione del
ricorso venga rimessa alle sezioni unite.
3) Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1) A norma dell'art.51 comma 3 D.L.vo cit "Chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata è punito... Alla sentenza di condanna o alla decisione
emessa ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale consegue la confisca
dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se dì proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o
di ripristino dello stato dei luoghi".
Tale disposizione è stata testualmente riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3.
3.2) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche nel
provvedimento impugnato, la confisca "... non può essere disposta dal
giudice - in caso di comproprietà indivisa dell'area - nei confronti di quei
comproprietari che non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del
reato di discarica abusiva, non potendo applicarsi la misura di sicurezza,
ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun
illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura
intrinsecamente criminosa (vedi Cass., Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, bessena). La
restituzione dell'intero bene, però, ad uno o più titolari della comproprietà
indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario
condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente
elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di
evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il
quale la abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il
diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza
di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale
il reo non abbia diritto di disporre (vedi Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441,
Serra). Nella vicenda in esame, conseguentemente, la confisca dell'area deve
essere confermata nei confronti della quota ideale di spettanza di Consolato
Marcianò (demandandosi alla fase esecutiva la individuazione concreta di tale
quota) e, quanto alle quote dominicali residue, allorché venisse ravvisata - nel
giudizio di rinvio - la corresponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà
essere disposta la confisca dell'intera area; mentre, in caso di responsabilità
limitata ad alcuni soltanto dei comproprietari, la confisca medesima dovrà
essere limitata alle sole quote dei soggetti condannati" (cfr. Cass. sez. 3 n.2477
del 9.10.2007, Marcianò ed altri).
La sentenza in questione si muoveva in continuità con i principi già affermati
dalla pronuncia n.6441 del 24.1.2006 (richiamata espressamente), la quale, dopo
aver affermato che "in caso di comproprietà dell'area, i comproprietari sono
soggetti alla confisca dell'area solo se sono responsabili, quantomeno a titolo
di concorso, del reato di discarica abusiva" e ribadito"... la illegittimità
della confisca della quota di spettanza della comproprietaria", annullava senza
rinvio " l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca della quota
dell'immobile spettante alla ricorrente".
A ben vedere, ad una attenta lettura della motivazione, tale indirizzo non è
contraddetto dalla sentenza di questa stessa sezione n.7430 del 15.1.2002,
Dessena, nella quale si ribadiva il principio che "il proprietario di un'area
occupata da discarica abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o
corresponsabile del reato previsto e punito dall'art.51. Se non lo è egli ha
solo gli obblighi e gli oneri reali previsti dall'art.17 dello stesso decreto al
fine di realizzare la bonifica e il ripristino ambientale del sito" e che "..i
comproprietari sono soggetti alla confisca solo se sono responsabili, quantomeno
a titolo di concorso nel reato di discarica abusiva". Conseguentemente veniva
disposto l'annullamento del provvedimento impugnato che "veniva a colpire anche
comproprietari che non risultano essere responsabili o corresponsabili per
l'attivazione della discarica abusiva".
3.2.1) Secondo il chiaro disposto normativo (ribadito dalla giurisprudenza sopra
richiamata), in tanto si può disporre la confisca dell'area su cui è stata
realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non
meramente "appartenente") dell'autore o del compartecipe del reato. La confisca
non può, quindi, essere disposta nei confronti del comproprietario che sia
estraneo al reato. Il che però non significa che in caso di comproprietà la
confisca vada esclusa anche nei confronti del comproprietario dichiarato
responsabile del reato, il quale verrebbe a conservare la disponibilità
dell'area da lui utilizzata come strumento di reato.
Nel caso di specie è pacifico che la confisca è stata limitata alla quota di
proprietà del Brandolino, nei confronti del quale il decreto penale per il reato
di di cui all'art.51 D.L.vo n.22/97 è divenuto esecutivo, e non ha riguardato la
quota della comproprietaria Pecile Adelina mandata assolta con sentenza
n.29/2009 del Tribunale di Udine.
E, del resto, il ricorrente Brandolino non lamenta neppure la lesione di suoi
diritti; anzi afferma espressamente che "L'ordinanza quivi impugnata ha
individuato esattamente la funzione del provvedimento della confisca
nell'esigenza che l'area interessata rimanga nella disponibilità del
proprietario.." (pag.4-5 ricorso).
Palesemente quindi non è, neppure, "legittimato" a far valere l'eventuale
lesione del diritto del terzo che, secondo la prospettazione difensiva, verrebbe
a subire un grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto, "..l'inevitabile
frazionamento non solo del terreno, ma anche dell'edificio sopra citato
insistente sullo stesso " priverebbe la
Pecile "..della possibilità di esercitare il diritto di proprietà sulla realità
de qua". (pag.5); in quanto la confisca della sola quota di spettanza del
ricorrente "..si traduce in un'evidente violazione del diritto reale della
comproprietaria sig.ra Pecile, e ciò in ragione dell'indivisibilità del bene
oggetto di confisca" (pag.6).
A parte il fatto che trattasi di questione di "merito" (come anche quella
riguardante la inesatta individuazione dell'area) non proponibile in questa
sede.
3.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al versamento a favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare
in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 Ott. 2010
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