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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario
non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Artt.44 e 165, D.P.R.
n.380/01. In materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non
formalmente committente dell'opera, la responsabilità per la violazione
dell'art.44 D.P.R. n.380/01, sulla base di valutazioni fattuali, quali
l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata
eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia
destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti
abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004).
L'art.165 consente, infatti, di subordinare la sospensione della pena alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi
per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata). (dich. inamm. il
ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres.
Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva e
beneficio della sospensione condizionale della pena. In tema di reati
edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio
della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva,
in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose
del reato (Cass. sez.3 n.38071 del 19.92007; Cass. sez.3 n.18304 del 17.1.2003).
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello
di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829
DIRITTO URBANISTICO - Violazione di sigilli - Responsabilità del custode -
Esistenza del caso fortuito o della forza maggiore - Onere della prova - Art.
349 c.p.. In tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad
esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi
sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo
se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed
ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la
possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore
che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che,
qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia
provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta
violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri,
tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere
conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura
alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un
onere della prova che incombe sul custode (Cass. pen. sez.VI, 11/05/1993 n.
4815; conf. Cass. pen. sez.3 n.2989 del 28.1.2000). Risponde, pertanto del reato
di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso
fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di
impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez.3 24.5.2006 n.19424). (dich.
inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di
Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829
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UDIENZA del 29.9.2010
SENTENZA N. 1467
REG. GENERALE N.11549/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Mario Gentile
Presidente
Dott. Agostino Cordova
Consigliere
Dott. Amedeo Franco
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere Rel.
Dott. Luigi Marini
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Nastro Giuseppe
2) De Rosa Laura
avverso la sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. E. Longobardi,in sost.avv. Giovanni Di Nola, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza in data 18.12.2008 la Corte di Appello di Napoli, in parziale
riforma delle sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di
Gragnano dell' 8 giugno 2006, 9 febbraio 2007 e 28 settembre 2007, dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Nastro Giuseppe e De Rosa Laura in ordine
ai reati di cui agli artt. 83,93, 94 e 95 DPR 380/01 e 734 c.p., loro
rispettivamente ascritti, perchè estinti per prescrizione e rideterminava la
pena, inflitta agli stessi per i residui reati di cui agli artt. 44 DPR 380/01,
64, 65, 71 e 72 DPR 380/01, 181 comma 1 bis D.Lgs. 42/04, 349 c.p., per il
Nastro in complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione e per la De Rosa in anni uno
e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Riteneva la Corte che i coniugi Nastro e De Rosa fossero comproprietari del
suolo su cui erano stati realizzati prima un fabbricato e poi la sopraelevazione
dello stesso, così come descritto nei capi di imputazione, con impiego quindi di
notevoli risorse economiche, per cui, tenuto conto anche della reiterazione
delle violazioni, non poteva certamente parlarsi di mera acquiescenza della De
Rosa.
Entrambi i coniugi inoltre erano stati nominati custodi dei beni sequestrati,
che risultavano peraltro segnalati con appositi cartelli, per cui non potevano
esservi dubbi in ordine all'elemento psicologico.
Corretto era il giudizio di mera equivalenza delle concesse circostanze
attenuanti generiche.
Perfettamente legittimi erano, infine, gli ordini di demolizione e di riduzione
in pristino, trattandosi di provvedimenti obbligatori ai sensi dell'art.31 DPR
380/01.
2) Ricorre per cassazione il difensore di Nastro Giuseppe e De Rosa Laura. Con
il primo motivo denuncia la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione
in ordine all'affermazione della penale responsabilità della De Rosa. Come
ribadito più volte dalla Suprema Corte il rapporto di coniugio o la comproprietà
non sono sufficienti da soli, in mancanza di altri elementi, per affermare la
responsabilità penale. A maggior ragione nel caso di specie, risultando dallo
stesso provvedimento impugnato che il Nastro si è dichiarato unico responsabile
degli abusi in questione. Con il secondo motivo denuncia la mancanza e/o
manifesta illogicità della motivazione per la mancata assoluzione del Nastro in
ordine alle imputazioni ascritte. La Corte territoriale omette di motivare sui
rilievi svolti in sede di appello in ordine alla carenza dell'elemento
psicologico, ritenendo responsabile l'imputato per il solo fatto della
commissione dell'abuso nonostante la presenza dei sigilli.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla
richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di
prevalenza e di riduzione della pena.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art.31 comma 9 DPR 380/01, nonché
la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte, nonostante la declaratoria di prescrizione delle contravvenzioni
edilizie, ha omesso di revocare l'ordine di demolizione e, per la De Rosa, anche
la subordinazione del beneficio della sospensione alla demolizione del manufatto
abusivo.
3) Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
3.1) E' giurisprudenza
consolidata di questa Corte, cui si è uniformata la Corte di merito, che in
materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non formalmente committente
dell'opera, la responsabilità per la violazione dell'art.44 DPR 380/01) sulla
base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso
territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato
individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia
presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis
Cass. pen. sez.3 n.9536 dei 20.1.2004; Cass. sez.3 ,14.2.2005 -Di Marino).
La Corte territoriale, con valutazione in fatto immune da vizi logici, come tale
non sindacabile in questa sede, ha ritenuto la responsabilità anche della De
Rosa in considerazione del fatto che per la realizzazione sul suolo comune dei
fabbricati erano state impiegate necessariamente notevoli risorse economiche e
che gli abusi erano stati reiterati (in violazione anche dei sigilli)
all'evidente scopo di conseguire il risultato della realizzazione
dell'abitazione coniugale.
La reiterazione degli abusi del resto emerge dalle stesse imputazioni, avendo la
medesima De Rosa, condannata anche per violazione di sigilli (nonostante essa
stessa fosse stata nominata custode a seguito del sequestro dell'1.8.2005 e
6.8.2005- capo f proc.n.8247/05), continuato o comunque consentito la
prosecuzione dei lavori senza alcuna obiezione. Il che attesta la sua
consapevole adesione e partecipazione agli abusi edilizi posti in essere.
3.1.1) Va rilevato infatti, passando anche all'esame del secondo motivo di
ricorso, che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di
violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa
sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia
continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo
oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere
sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo,
fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano
impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga
accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad
avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia
opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo
stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto
per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di
responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che
incombe sul custode (cfr. ex multis Cass .pen. sez.VI, 11 maggio 1993 n.4815; conf.
Cass. pen. sez.3 n.2989 del 28.1.2000).
Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri
l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui
grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (cfr. Cass. pen. sez.3
24.5.2006 n.19424).
La Corte territoriale ha correttamente rilevato che la custodia del fabbricato
in c.a. era sta congiuntamente affidata ai coniugi Nastro-De Rosa e che entrambi
avevano sottoscritto il verbale ed erano stati quindi resi edotti dagli obblighi
e delle responsabilità previste dalla legge. Per di più l'esistenza del
sequestro emergeva dai cartelli apposti. E' indubitabile,quindi,che la
violazione dei sigilli sia avvenuta in piena consapevolezza ed all'evidente
scopo di completare il fabbricato abusivo.
3.2) Non è esatto che la Corte territoriale abbia omesso di motivare in ordine
alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di
riduzione della pena.
Con motivazione adeguata e non censurabile ha ritenuto, infatti, che il giudizio
di mera equivalenza formulato dal primo giudice fosse assolutamente corretto e
che quindi non potesse farsi luogo alla richiesta difensiva di attenuazione del
trattamento sanzionatorio, "avuto riguardo alla gravità dei fatti -desumibile
dalla entità dei volumi abusivamente edificati e, soprattutto, della
reiterazione delle violazioni- e alla personalità degli imputati che se ne deve
desumere.." (pag.8).
3.3) Correttamente infine è stato mantenuto l'ordine di demolizione, essendo
questo previsto obbligatoriamente dall'art.31 DPR 380/01 in caso di sentenza di
condanna per il reato di cui all'art.44.
E per tale reato è stata confermata in appello la sentenza di condanna; la
declaratoria di prescrizione riguarda, infatti, solo i reati di cui agli
artt.83, 93, 94 e 95 DPR 380/01 e 734 c.p.
3.3.1) Anche relativamente alla subordinazione della sospensione della pena alla
demolizione dell'opera i giudici di merito hanno interpretato correttamente le
disposizioni di legge.
L'art.165 consente infatti di subordinare la sospensione della pena alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi
per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata).
E, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di reati
edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio
della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva,
in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose
del reato" (cfr. ex multis Cass. sez.3 n.38071 del 19.92007; Cass. sez.3 n.18304
del 17.1.2003).
Come si è visto , contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente De Rosa i
reati di cui all'art.44 non sono stati dichiarati prescritti, per cui non non
era venuta meno la "condizione" della subordinazione del beneficio della
sospensione della pena alla demolizione del fabbricato abusivo.
3.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai
sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 Ott. 2010
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