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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 23/09/2010), Sentenza n. 37834
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordinanza di rimessione in pristino -
Ottemperanza - Accesso ai luoghi in sequestro - Aggravamento dei reati edilizi e
violazione di sigilli - Preclusione all’accoglimento della istanza avanzata
dagli indagati - Art. 349 c.p.. L'aggravamento dei reati edilizi e la
commissione del delitto ex art. 349 c.p. (violazione di sigilli), possono
essere ritenuti dal giudice di merito preclusivi all'accoglimento dell’istanza
avanzata dagli indagati, di accedere ai beni in sequestro per ottemperare
all'ordinanza di rimessione in pristino. I quali, in fatto, non solo sono
rimasti inerti nel periodo ad essi originariamente concesso per eseguire gli
interventi di rimozione delle opere illegittimamente edificate, ma hanno
dimostrato, di contro, di perseverare nella condotta illecita (mediante posa in
opera di tutti gli infissi esterni alle finestre del piano sottoposto a misura
cautelare reale). (dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza resa dal Tribunale
del Riesame di Roma in data 14/10/09) Pres. Teresi, Est. Gazzara, Ric. Conte.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 23/09/2010), Sentenza n.
37834
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UDIENZA del 23.9.2010
SENTENZA N. 1172
REG. GENERALE N.10971/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
- dott. Alfredo Teresi
Presidente
- dott. Alfredo M. Lombardi
Consigliere
- dott. Amedeo Franco
Consigliere
- dott. Gluicla Mulliri
Consigliere
- dott. Santi Gazzara
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
- Conte Franco, nato a Casal di
Principe xx/xx/xxxx
- Miraglia Saverio, nato a Napoli il xx/ad/xxxx
- Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 14/10/09
- Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale,
dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per la inammissibilità
- Udito il difensore del Conte, avv. Piera Paschero, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso
osserva
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 13/1/09 il Gip presso il Tribunale di Tivoli disponeva il
sequestro preventivo del cantiere sito in Mentana, via Leoncavallo n. 6, in
quanto in detto sito erano stati eseguiti da Conte Franco, quale titolare della
Unistrutture s.r.l., su commissione di Miraglia Saverio, titolare e legale
rappresentante della Cosmo Immobiliare, società proprietaria del terreno, lavori
edili in difformità al permesso di costruire, consistenti in trasformazione
d'uso di parte del piano secondo, avente destinazione parte residenziale e parte
non residenziale; nella parte non residenziale, avente una superficie di mq 48
circa, risultavano realizzati gli impianti elettrico, termico, telefonico,
antenna tv e gas metano, gli intonaci senza la posa d'opera degli infissi
interni ed esterni e della pavimentazione.
Chiamato a pronunciarsi sulla istanza di dissequestro del cantiere il Gip, con
ordinanza del 19/6/09, ne pronunciava il rigetto.
Avverso detto provvedimento gli interessati hanno proposto appello, che il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 14/10/09, non ha ritenuto meritevole di
accoglimento.
Propongono ricorsi per cassazione il Conte, unitamente al proprio difensore, ed
il Miraglia personalmente, con gli identici motivi:
- le argomentazioni poste dal Gip e dal Tribunale a sostegno delle rispettive
ordinanze di rigetto appaino del tutto illegittime, oltre che illogicamente
sviluppate;
- contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal
testo del provvedimento impugnato, visto che i motivi a sostegno della ordinanza
di rigetto, resa dal Gip si discostano totalmente dalle ragioni evidenziate
nella ordinanza del Tribunale del Riesame, non avendo, entrambi i giudicanti,
inteso ritenere che l'ottemperamento dell'ordine di rimessione in pristino era
reso inattuabile per la mancata rimozione dei sigilli, che impediva l'ingresso
in loco agli indagati.
RILEVATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
La ordinanza impugnata si palesa sorretta da logica e corretta argomentazione
motivazionale.
Il Comune di Mentana, vista la relazione con la quale veniva rilevata la
edificazione in violazione della normativa edilizia, in quanto in difformità al
relativo titolo abilitativo, con ordinanza del 30/1/09, n. 2, ingiungeva a
Saverio Miraglia, rappresentante legale pro tempore Cosmo Immobiliare, ed
al Franco Conte, quale assuntore dei lavori, la sospensione immediata degli
stessi lavori nella parte dell'immobile in cui era stato accertato l'abuso e, al
contempo, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella
rimozione delle opere realizzate in difformità entro il termine di giorni 90, a
decorrere dalla notifica del provvedimento.
Il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, nel
disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con provvedimento del
23/2/09, autorizzava l'accesso per organizzare quanto strettamente necessario
alla demolizione ordinata dalle competenti Autorità Comunali ed all'uopo
delegava per la immediata esecuzione del provvedimento la Polizia Municipale del
Comune di Mentana.
Sennonché in sede di accesso, la stessa Polizia nel rimuovere i sigilli,
ravvisava una pregressa violazione dei sigilli, di cui veniva inviata relativa
informativa all'autorità giudiziaria; da ciò scaturiva un nuovo procedimento
penale a carico del Conte.
Da tale data gli indagati hanno sollecitato, più volte la Polizia Municipale di
Mentana affinché fosse ad essi permesso di ottemperare all'ordine di
demolizione, previa rimozione dei sigilli riapposti, senza avere alcun
riscontro.
Orbene, a giusta ragione, il Tribunale ha rilevato, con specifico richiamo alla
nota del 7/5/09 e al rapporto informativo dell' 11/3/09 della Polizia
Municipale, che all'atto del sopralluogo del 10/3/09 veniva constatata una
violazione dei sigilli con prosecuzione delle opere abusive, mediante posa in
opera di tutti gli infissi esterni alle finestre del piano sottoposto a misura
cautelare reale.
Conseguentemente l'aggravamento dei reati edilizi e la commissione del delitto
ex art 349 c.p., accertato in data 10/3/09, sono stati ritenuti, a giusta
ragione, dal giudice di merito preclusivi all'accoglimento della istanza
avanzata dagli indagati, i quali, peraltro, non solo sono rimasti inerti nel
periodo ad essi originariamente concesso per eseguire gli interventi di
rimozione delle opere illegittimamente edificate, ma hanno dimostrato, di
contro, di perseverare nella condotta illecita.
Si osserva, ancora, che non sussiste la eccepita divergenza tra il provvedimento
del Gip e quello del riesame, in quanto entrambi attengono e focalizzano l'abuso
posto in essere dagli indagati, con la specificazione da parte del giudice di
seconde cure che la ulteriore violazione dei sigilli, rilevata dagli agenti
procedenti, ha evidenziato, in ogni caso, la immeritevolezza degli del Conte e
del Miraglia all'accoglimento della istanza dagli stessi avanzata.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Conte
ed il Miraglia abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616
c.p.p., devono essere, altresì, condannati al versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi
dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23/9/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 Ott. 2010
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