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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 23/09/2010), Sentenza n. 37834



DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordinanza di rimessione in pristino - Ottemperanza - Accesso ai luoghi in sequestro - Aggravamento dei reati edilizi e violazione di sigilli - Preclusione all’accoglimento della istanza avanzata dagli indagati - Art. 349 c.p.. L'aggravamento dei reati edilizi e la commissione del delitto ex art. 349 c.p. (violazione di sigilli), possono essere ritenuti dal giudice di merito preclusivi all'accoglimento dell’istanza avanzata dagli indagati, di accedere ai beni in sequestro per ottemperare all'ordinanza di rimessione in pristino. I quali, in fatto, non solo sono rimasti inerti nel periodo ad essi originariamente concesso per eseguire gli interventi di rimozione delle opere illegittimamente edificate, ma hanno dimostrato, di contro, di perseverare nella condotta illecita (mediante posa in opera di tutti gli infissi esterni alle finestre del piano sottoposto a misura cautelare reale). (dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 14/10/09) Pres. Teresi, Est. Gazzara, Ric. Conte. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 23/09/2010), Sentenza n. 37834


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UDIENZA del 23.9.2010

SENTENZA N. 1172

REG. GENERALE N.10971/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill. mi Signori


- dott. Alfredo Teresi                                 Presidente
- dott. Alfredo M. Lombardi                        Consigliere
- dott. Amedeo Franco                              Consigliere
- dott. Gluicla Mulliri                                 Consigliere
- dott. Santi Gazzara                                Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da:

- Conte Franco, nato a Casal di Principe xx/xx/xxxx
- Miraglia Saverio, nato a Napoli il xx/ad/xxxx
- Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 14/10/09
- Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
- Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per la inammissibilità
- Udito il difensore del Conte, avv. Piera Paschero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso


osserva


RITENUTO IN FATTO


Con provvedimento del 13/1/09 il Gip presso il Tribunale di Tivoli disponeva il sequestro preventivo del cantiere sito in Mentana, via Leoncavallo n. 6, in quanto in detto sito erano stati eseguiti da Conte Franco, quale titolare della Unistrutture s.r.l., su commissione di Miraglia Saverio, titolare e legale rappresentante della Cosmo Immobiliare, società proprietaria del terreno, lavori edili in difformità al permesso di costruire, consistenti in trasformazione d'uso di parte del piano secondo, avente destinazione parte residenziale e parte non residenziale; nella parte non residenziale, avente una superficie di mq 48 circa, risultavano realizzati gli impianti elettrico, termico, telefonico, antenna tv e gas metano, gli intonaci senza la posa d'opera degli infissi interni ed esterni e della pavimentazione.


Chiamato a pronunciarsi sulla istanza di dissequestro del cantiere il Gip, con ordinanza del 19/6/09, ne pronunciava il rigetto.


Avverso detto provvedimento gli interessati hanno proposto appello, che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14/10/09, non ha ritenuto meritevole di accoglimento.


Propongono ricorsi per cassazione il Conte, unitamente al proprio difensore, ed il Miraglia personalmente, con gli identici motivi:
- le argomentazioni poste dal Gip e dal Tribunale a sostegno delle rispettive ordinanze di rigetto appaino del tutto illegittime, oltre che illogicamente sviluppate;
- contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal testo del provvedimento impugnato, visto che i motivi a sostegno della ordinanza di rigetto, resa dal Gip si discostano totalmente dalle ragioni evidenziate nella ordinanza del Tribunale del Riesame, non avendo, entrambi i giudicanti, inteso ritenere che l'ottemperamento dell'ordine di rimessione in pristino era reso inattuabile per la mancata rimozione dei sigilli, che impediva l'ingresso in loco agli indagati.


RILEVATO IN DIRITTO


I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.


La ordinanza impugnata si palesa sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale.


Il Comune di Mentana, vista la relazione con la quale veniva rilevata la edificazione in violazione della normativa edilizia, in quanto in difformità al relativo titolo abilitativo, con ordinanza del 30/1/09, n. 2, ingiungeva a Saverio Miraglia, rappresentante legale pro tempore Cosmo Immobiliare, ed al Franco Conte, quale assuntore dei lavori, la sospensione immediata degli stessi lavori nella parte dell'immobile in cui era stato accertato l'abuso e, al contempo, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella rimozione delle opere realizzate in difformità entro il termine di giorni 90, a decorrere dalla notifica del provvedimento.


Il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, nel disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con provvedimento del 23/2/09, autorizzava l'accesso per organizzare quanto strettamente necessario alla demolizione ordinata dalle competenti Autorità Comunali ed all'uopo delegava per la immediata esecuzione del provvedimento la Polizia Municipale del Comune di Mentana.


Sennonché in sede di accesso, la stessa Polizia nel rimuovere i sigilli, ravvisava una pregressa violazione dei sigilli, di cui veniva inviata relativa informativa all'autorità giudiziaria; da ciò scaturiva un nuovo procedimento penale a carico del Conte.
 
Da tale data gli indagati hanno sollecitato, più volte la Polizia Municipale di Mentana affinché fosse ad essi permesso di ottemperare all'ordine di demolizione, previa rimozione dei sigilli riapposti, senza avere alcun riscontro.


Orbene, a giusta ragione, il Tribunale ha rilevato, con specifico richiamo alla nota del 7/5/09 e al rapporto informativo dell' 11/3/09 della Polizia Municipale, che all'atto del sopralluogo del 10/3/09 veniva constatata una violazione dei sigilli con prosecuzione delle opere abusive, mediante posa in opera di tutti gli infissi esterni alle finestre del piano sottoposto a misura cautelare reale.


Conseguentemente l'aggravamento dei reati edilizi e la commissione del delitto ex art 349 c.p., accertato in data 10/3/09, sono stati ritenuti, a giusta ragione, dal giudice di merito preclusivi all'accoglimento della istanza avanzata dagli indagati, i quali, peraltro, non solo sono rimasti inerti nel periodo ad essi originariamente concesso per eseguire gli interventi di rimozione delle opere illegittimamente edificate, ma hanno dimostrato, di contro, di perseverare nella condotta illecita.


Si osserva, ancora, che non sussiste la eccepita divergenza tra il provvedimento del Gip e quello del riesame, in quanto entrambi attengono e focalizzano l'abuso posto in essere dagli indagati, con la specificazione da parte del giudice di seconde cure che la ulteriore violazione dei sigilli, rilevata dagli agenti procedenti, ha evidenziato, in ogni caso, la immeritevolezza degli del Conte e del Miraglia all'accoglimento della istanza dagli stessi avanzata.


Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Conte ed il Miraglia abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 c.p.p., devono essere, altresì, condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P. Q. M.


La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma il 23/9/2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 Ott. 2010



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