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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841



DIRITTO URBANISTICO - Sequestro probatorio - Durata e motivazione del provvedimento. La durata del sequestro probatorio deve essere "limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica" (Cass. pen. sez.3 del 13.6.2007 n.32277). Pertanto, è sufficiente l'indicazione, a sostegno del provvedimento di convalida del sequestro, della necessità di mantenere inalterato lo stato dei luoghi in vista di eventuali ulteriori verifiche di natura tecnica. Né rileva la mancanza di specifica indicazione della natura di tali verifiche e dei tempi di loro effettuazione, dovendosi riconoscere al P.M. medesimo la possibilità di valutare e scegliere lo strumento di indagine più opportuno. (conferma ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma), Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Pulcini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Tribunale del riesame - Sequestro probatorio - Radicale mancanza di motivazione del provvedimento - Effetti - Sentenza di annullamento senza rinvio. Il Tribunale del riesame non può ovviare alla "radicale mancanza" di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, può però, qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente (Cass. Pen. sez.5 n.45932 del 18.10.2005). Sicché, nei casi di mancanza radicale della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Cass. sezioni unite n.5876 del 28.1.2004 - P.C.Ferazzi in proc. Bevilacqua). (conferma ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma), Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Pulcini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841


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UDIENZA del 29.9.2010

SENTENZA N. 1224

REG. GENERALE N.18210/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.


Dott. Mario Gentile                                Presidente
Dott. Agostino Cordova                          Consigliere

Dott. Amedeo  Franco                           Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                          Consigliere Rel.
Dott. Luigi Marini                                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) Pulcini Luca nato il xx.xx.xxxx
- avverso l'ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma
- sentita la relazione fatta dai Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso


OSSERVA


1) Con decreto in data 23.1.2010 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli convalidava il sequestro operato dalla p.g. in data 21.1.2010 di alcune opere edilizie, ipotizzandosi a carico di Pulcini Luca il reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01.


Con ordinanza in data 15.2.2010 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse del Pulcini, avverso il decreto di convalida.


Riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus (tra l'altro non contestato dalla difesa) del reato ipotizzato a carico dell'indagato sulla base della comunicazione della notizia di reato, del verbale di sopralluogo, del verbale di sequestro e dei rilievi fotografici. Quanto alle esigenze probatorie, pur condividendo le argomentazioni difensive in ordine alla necessità delle stesse anche in presenza del corpo del reato, riteneva il Tribunale che fosse sufficiente il sia pur sintetico riferimento fatto dal P.M. alla necessità di mantenere inalterato lo stato dei luoghi in vista di eventuali ulteriori verifiche di natura tecnica. Né poteva certo parlarsi di atto di mero arbitrio del P.M. in mancanza di specifica indicazione della natura di tali verifiche e dei tempi di loro effettuazione, dovendosi riconoscere al P.M. medesimo la possibilità di valutare e scegliere lo strumento di indagine più opportuno.


2) Ricorre per cassazione il Pulcini per violazione di legge e mancanza, e/o carenza, nonché manifesta illogicità della motivazione.


Il Tribunale illegittimamente ha integrato la motivazione del provvedimento impugnato con un'opera di supplenza delle scelte discrezionali del P.M. non consentita.


A norma dell'art.262 cpp le cose sequestrate debbono essere restituite quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova. La finalità probatoria quindi deve essere necessaria ed attuale e non eventuale e futura. E onere pertanto del P.M. indicare le ragioni investigative concrete e reali per le quali ritiene di mantenere il vincolo. La motivazione del Tribunale in ordine alla insindacabilità delle scelte del P.M. in relazione agli atti istruttori necessari è pertanto in contrasto con l'art.262 c.p.p..


La mancata indicazione di specifiche ed individuate finalità probatorie si risolve in un mero arbitrio del P.M. Per di più, nel caso di specie, gli operanti avevano già effettuato rilievi dettagliati ed ulteriori verifiche potevano essere effettuate presso gli uffici comunali o del catasto.


Palesemente il vincolo probatorio si risolve in un vincolo cautelare preventivo.

 

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.


3.1) In ordine alle esigenze probatorie, le sezioni unite hanno già avuto modo di chiarire che, posto che è estranea al vigente codice di rito la previsione di una figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus rispetto ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo-, se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova, devono essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità della acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo; dovendosi convenire che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti, perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene. E costituisce prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede; e nella inerzia del P.M., il tribunale del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse. (cfr. Cass. sezioni unite n.5876 del 28.1.2004-P.C.Ferazzi in proc. Bevilacqua).
Sicchè hanno affermato le sezioni unite che in caso di mancanza radicale della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Cass. sez. un. cit.).
La giurisprudenza successiva ha confermato che il Tribunale del riesame non può ovviare alla "radicale mancanza" di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio; può però, "qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso ala misura ablativa..", "rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente" (cfr. Cass. Pen. sez.5 n.45932 del 18.10.2005). 3.1.1). E tanto ha fatto il Tribunale.
Già il P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro aveva evidenziato che appariva "assolutamente necessario mantenere inalterato lo stato dei luoghi anche allo scopo di procedere ad eventuali accertamenti anche di natura tecnica".
I giudici del riesame hanno meglio illustrato le esigenze probatorie, specificando che la finalità del sequestro era "quella di consentire il ricorso a strumenti quali rilievi, ispezioni o consulenza tecnica, pacificamente rientranti nel più ampio concetto di verifica tecnica".
Si trattava, quindi, indubitabilmente, di una finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.


3.1.2) E' del tutto evidente poi che, ove non vengano, tempestivamente, espletati gli accertamenti, potrò essere richiesta la restituzione dei beni sequestrati.


La durata del sequestro probatorio deve, infatti, essere "limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale é stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica" (cfr. Cass.pen.sez.3 n.32277 del 13.6.2007).


P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 Ott. 2010



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