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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841
DIRITTO URBANISTICO - Sequestro probatorio - Durata e motivazione del
provvedimento. La durata del sequestro probatorio deve essere "limitata al
tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del
quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia
sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica" (Cass. pen.
sez.3 del 13.6.2007 n.32277). Pertanto, è sufficiente l'indicazione, a sostegno
del provvedimento di convalida del sequestro, della necessità di mantenere
inalterato lo stato dei luoghi in vista di eventuali ulteriori verifiche di
natura tecnica. Né rileva la mancanza di specifica indicazione della natura di
tali verifiche e dei tempi di loro effettuazione, dovendosi riconoscere al P.M.
medesimo la possibilità di valutare e scegliere lo strumento di indagine più
opportuno. (conferma ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma),
Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Pulcini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Tribunale del riesame - Sequestro probatorio -
Radicale mancanza di motivazione del provvedimento - Effetti - Sentenza di
annullamento senza rinvio. Il Tribunale del riesame non può ovviare alla
"radicale mancanza" di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio,
può però, qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero abbia
indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione
dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, rendere
idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la
illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente (Cass. Pen. sez.5 n.45932
del 18.10.2005). Sicché, nei casi di mancanza radicale della motivazione in
ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita
in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose
qualificate come corpo di reato, la Corte di cassazione deve pronunziare
sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Cass. sezioni
unite n.5876 del 28.1.2004 - P.C.Ferazzi in proc. Bevilacqua). (conferma
ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma), Pres. Gentile, Est.
Amoresano, Ric. Pulcini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc.
29/09/2010), Sentenza n. 37841
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UDIENZA del 29.9.2010
SENTENZA N. 1224
REG. GENERALE N.18210/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Mario Gentile
Presidente
Dott. Agostino Cordova
Consigliere
Dott. Amedeo Franco
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere Rel.
Dott. Luigi Marini
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) Pulcini Luca nato il xx.xx.xxxx
- avverso l'ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma
- sentita la relazione fatta dai Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P. G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto
rigettarsi il ricorso
OSSERVA
1) Con decreto in data 23.1.2010 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli convalidava il sequestro operato dalla p.g. in data
21.1.2010 di alcune opere edilizie, ipotizzandosi a carico di Pulcini Luca il
reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/01.
Con ordinanza in data 15.2.2010 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di
riesame, proposta nell'interesse del Pulcini, avverso il decreto di convalida.
Riteneva il Tribunale che sussistesse il fumus (tra l'altro non
contestato dalla difesa) del reato ipotizzato a carico dell'indagato sulla base
della comunicazione della notizia di reato, del verbale di sopralluogo, del
verbale di sequestro e dei rilievi fotografici. Quanto alle esigenze probatorie,
pur condividendo le argomentazioni difensive in ordine alla necessità delle
stesse anche in presenza del corpo del reato, riteneva il Tribunale che fosse
sufficiente il sia pur sintetico riferimento fatto dal P.M. alla necessità di
mantenere inalterato lo stato dei luoghi in vista di eventuali ulteriori
verifiche di natura tecnica. Né poteva certo parlarsi di atto di mero arbitrio
del P.M. in mancanza di specifica indicazione della natura di tali verifiche e
dei tempi di loro effettuazione, dovendosi riconoscere al P.M. medesimo la
possibilità di valutare e scegliere lo strumento di indagine più opportuno.
2) Ricorre per cassazione il Pulcini per violazione di legge e mancanza, e/o
carenza, nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale illegittimamente ha integrato la motivazione del provvedimento
impugnato con un'opera di supplenza delle scelte discrezionali del P.M. non
consentita.
A norma dell'art.262 cpp le cose sequestrate debbono essere restituite quando
non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova. La finalità probatoria
quindi deve essere necessaria ed attuale e non eventuale e futura. E onere
pertanto del P.M. indicare le ragioni investigative concrete e reali per le
quali ritiene di mantenere il vincolo. La motivazione del Tribunale in ordine
alla insindacabilità delle scelte del P.M. in relazione agli atti istruttori
necessari è pertanto in contrasto con l'art.262 c.p.p..
La mancata indicazione di specifiche ed individuate finalità probatorie si
risolve in un mero arbitrio del P.M. Per di più, nel caso di specie, gli
operanti avevano già effettuato rilievi dettagliati ed ulteriori verifiche
potevano essere effettuate presso gli uffici comunali o del catasto.
Palesemente il vincolo probatorio si risolve in un vincolo cautelare preventivo.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) In ordine alle esigenze probatorie, le sezioni unite hanno già avuto modo
di chiarire che, posto che è estranea al vigente codice di rito la previsione di
una figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus
rispetto ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo-, se il sequestro
del corpo di reato è disposto a fini di prova, devono essere comunque
esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che
giustificano in concreto la necessità della acquisizione interinale del bene per
l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo;
dovendosi convenire che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre
necessaria per l'accertamento dei fatti, perché trovi legittima giustificazione
l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del
giudice del riesame, tali fini almeno inizialmente, devono in ogni caso
sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il
potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum
essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di
indisponibilità sul bene. E costituisce prerogativa autonoma dell'accusa
enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la
specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per
cui si procede; e nella inerzia del P.M., il tribunale del riesame non è
legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche
finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante
un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da
parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e
illegittimamente pretermesse. (cfr. Cass. sezioni unite n.5876 del
28.1.2004-P.C.Ferazzi in proc. Bevilacqua).
Sicchè hanno affermato le sezioni unite che in caso di mancanza radicale della
motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità
probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di
sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che sebbene non integrato sul
punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato
dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve
pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti
(Cass. sez. un. cit.).
La giurisprudenza successiva ha confermato che il Tribunale del riesame non può
ovviare alla "radicale mancanza" di motivazione del provvedimento di sequestro
probatorio; può però, "qualora nel provvedimento impugnato il pubblico ministero
abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione
dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso ala misura ablativa..", "rendere
idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la
illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente" (cfr. Cass. Pen. sez.5
n.45932 del 18.10.2005). 3.1.1). E tanto ha fatto il Tribunale.
Già il P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro aveva evidenziato che
appariva "assolutamente necessario mantenere inalterato lo stato dei luoghi
anche allo scopo di procedere ad eventuali accertamenti anche di natura
tecnica".
I giudici del riesame hanno meglio illustrato le esigenze probatorie,
specificando che la finalità del sequestro era "quella di consentire il ricorso
a strumenti quali rilievi, ispezioni o consulenza tecnica, pacificamente
rientranti nel più ampio concetto di verifica tecnica".
Si trattava, quindi, indubitabilmente, di una finalità perseguita, in concreto,
per l'accertamento dei fatti.
3.1.2) E' del tutto evidente poi che, ove non vengano, tempestivamente,
espletati gli accertamenti, potrò essere richiesta la restituzione dei beni
sequestrati.
La durata del sequestro probatorio deve, infatti, essere "limitata al tempo
strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale
é stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul
diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica" (cfr.
Cass.pen.sez.3 n.32277 del 13.6.2007).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 29 settembre
2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 Ott. 2010
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