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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurazione -
Concorso di persone nel reato - Terzo acquirente. Il reato di lottizzazione
abusiva nella molteplicità delle forme che esso può assumere in concreto, può
essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai
principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla
commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella
strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale
alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero
intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza
che vi sia alcun necessità di un accordo preventivo. Sicché anche il terzo
acquirente non può di per sé essere considerato "estraneo" al reato. Pres.
Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Cooperazione dell'acquirente
nel reato o del sub-acquirente - Presupposti - Soggetti in buona fede estranei
alla commissione del reato - Fattispecie: trasformazione d'uso da alberghiera a
residenziale. In tema di lottizzazione abusiva, la condotta dell'acquirente
non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, in quanto
inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del
disegno criminoso. (Cass., sez. unite, 27.3.1992 n.4708, ric. Fogliani; Cass.
sent. n.1024 del 13.7.2009-Apponi ed altri). Sicché, per la cooperazione
dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione
concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice
adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche
attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici
doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei
doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 della Costituzione (sul punto,
Corte Costituzionale sentenza n.364/1988). L'acquirente, dunque, non può
sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato
di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al
medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza
rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza
nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di
partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando invece
l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto
esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso
causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di
una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al
conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili
se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli
acquirenti, li convincono della legittimità dell'operazione (Cass. sez.3,
22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure l'acquisto del sub-acquirente
può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla
sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione
delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema
elusivo, surrettiziamente finalizzato verificare le disposizioni legislative in
materia di lottizzazione negoziale (Cass, sez. 3, 8.11.2000, Petracchi). Nella
specie, la colpa è aggravata dal fatto che gli acquirenti potevano conoscere le
previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e rendersi conto che nell’area si
poteva realizzare solo una residenza turistico- alberghiera. Pres. Grassi, Est.
Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva -
Oggetto del sequestro preventivo - Terzi acquirenti degli immobili - Soggetti in
buona fede estranei alla commissione del reato - Esercizio dell'azione penale -
Presupposti - Art.321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo di cui al
primo comma dell'art.321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque
appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia,
anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera
disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione
delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di
ulteriori fatti penalmente rilevanti (cass. n.37033/2006, n.29797/2001,
n.4496/1999, n.24685/2005, n.1565/1997, n.38728/2004, n.156/1993, n.1246/2003,
n.2296/1992 e Cass. pen. sez. 3 n.1022 del 13.7.2009, ric.Berardi ed altri).
Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva -
Proprietario dell'immobile - Confisca - Requisiti. Trattandosi di sanzione
amministrativa di natura reale e non personale, la confisca va applicata anche
nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali potranno far valere i
propri diritti in sede civile, del resto l'art.44 DPR 380/01 non prevede come
requisito della confisca la sussistenza del dolo o della colpa in capo al
proprietario dell'immobile da confiscare, richiedendo come unico presupposto
l'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva eventualmente
commessa da terzi. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910
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UDIENZA Cc.. del 04.11.2009
SENTENZA N. 1297
REG. GENERALE N. 18726/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Aldo Grassi
Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti
Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Calosci L.
2) Angelini M.
3) Grechi A.
4) Candeloro M.R.
5) Fumagalli P.
6) Sangiorgio E.
7) Moro M.
8) Fugazza P. M.
9) Rossi A.M.
10) Villa L.
- avverso l'ordinanza del 23.2.2009 del Tribunale di Massa
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P .G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto il
rigetto del ricorso
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 23.2.2009 il Tribunale di Massa rigettava l'appello
proposto ex art.322 bis c.p.p. nell'interesse di Calosci L. ed altri avverso il
provvedimento del GIP con cui era stata respinta in data 14.1.2009 l'istanza di
dissequestro delle unità abitative di loro proprietà, facenti parte del
complesso immobiliare RTA "Il cascinale".
Premetteva il Tribunale che il suddetto complesso immobiliare era stato
sottoposto a sequestro preventivo con decreto del GIP del Tribunale di Massa del
5-10/7/2006, ipotizzandosi il reato di cui agli artt.110 c.p., 30 e 44 lett.c)
DPR 380/2001 a carico dei legali rappresentanti della "Coifi s.p.a." per
mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari edificate, da
alberghiera in residenziale (il GIP riteneva sussistente il reato di
lottizzazione abusiva in quanto, attraverso la vendita parcellizzata delle unità
abitative si mutava la destinazione d'uso della struttura alberghiera). Il
decreto di sequestro preventivo era stato impugnato davanti al Tribunale del
riesame, che l'aveva respinto in data 3.8.2006 (ordinanza non impugnata con
ricorso per cessazione). Successivamente venivano respinte dal GIP tre istanze
di dissequestro, tutte confermate dal Tribunale e non impugnate con ricorso per
cessazione.
In data 9.1.2009 era presentata istanza di dissequestro da parte di soggetti che
si definivano acquirenti in buona fede di singole unità abitative del complesso
immobiliare sequestrato. Tale istanza veniva respinta dal GIP, la cui ordinanza
era impugnata ex art.322 bis c.p.p.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale, dopo aver richiamato i giudicati
cautelari precedenti in ordine alla sussistenza del fumus del reato di
lottizzazione abusiva e delle esigenze cautelari, che sussistesse la necessità
di mantenimento del sequestro.
Il sequestro andava mantenuto ex
art.321 comma 1 c.p.p., ma anche ex art.321 comma 2, in quanto funzionale alla
successiva confisca obbligatoria. Come affermato dalla Suprema Corte la confisca
va applicata anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali
potranno far valere i propri diritti in sede civile, trattandosi di sanzione
amministrativa di natura reale e non personale, del resto l'art.44 DPR 380/01
non prevede come requisito della confisca la sussistenza del dolo o della colpa
in capo al proprietario dell'immobile da confiscare, richiedendo come unico
presupposto l'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva
eventualmente commessa da terzi.
Peraltro anche facendo riferimento al diverso orientamento di cui alla sentenza
della Corte di cassazione n.42741/2008, l'immobile dovrebbe essere ritenuto
ugualmente confiscabile, emergendo sotto il profilo del fumus la colpa
degli acquirenti delle singole unità abitative.
2) Angelini Michele, Grechi Attilio, Candeloro Maria Raffaella, Fumagalli Paolo,
Sangiorgio Enrico, Moro Mario, Fugazza Palmarosa Maria, Rossi Anna Maria, Villa
Luisa, a mezzo del difensore, ricorrono per cassazione, denunciando l'erronea
applicazione dell'art.44 comma 2 DPR 380/2001.
L'orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale é stato superato dalla
sentenza n.42741/2008 della terza sezione penale della Suprema Corte. Tale
diverso recente orientamento trova fondamento nell'interpretazione
costituzionalmente compatibile dell'art.44 DPR cit. con l'art.7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Né hanno
consistenza i sospetti sulla effettiva buona fede, tenuto conto che è lo stesso
GIP ad escludere tale eventualità e che il P.M. non ha mai esercitato l'azione
penale nei confronti degli acquirenti.
Chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Calosci Lucia, a sua volta, propone separato ricorso con gli stessi motivi degli
altri ricorrenti.
3) I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
3.1) Anche di recente questa Corte (cfr.sent.n.1024 del 13.7.2009-Apponi ed
altri), nel ricordare che il reato di lottizzazione abusiva- secondo la concorde
interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità delle forme che esso può
assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i
quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato,
possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e
diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un
contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli
diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita
complessiva) e senza che vi sia alcun necessità di un accordo preventivo, ha
ribadito che il terzo acquirente non può di per sé essere considerato "estraneo"
al reato. Infatti, "La condotta dell'acquirente non configura un evento
imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un
determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso
di quegli (vedi Cass., sez.unite, 27.3.1992 n.4708, ric.Fogliani) e, per la
cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o
un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una
semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere
anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di
specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta
esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 della
Costituzione (vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.364/1988, ove viene evidenziato che la
Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini
del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di
questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a
rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone
positivamente la tutela giuridica).
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di
avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la
necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e
conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando
invece l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe
potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di
una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al
conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili
se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli
acquirenti, li convincono della legittimità dell'operazione (vedi Cass.sez.3,
22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure l'acquisto del sub-acquirente
può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla
sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione
delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema
elusivo, surrettiziamente finalizzato verificare le disposizioni legislative in
materia di lottizzazione negoziale (vedi Cass, sez. 3, 8.11.2000, Petracchi)".
Tali principi non sono in contrasto con quanto affermato nella sentenza
n.42741/2008 (ric.5ilvioli ed altri . dep.il 17.11.2008), richiamata anche dai
ricorrenti, "le cui statuizioni restitutorie si connettono ad una situazione di
fatto in cui il tribunale del riesame aveva espressamente affermato (sia pure
con valutazioni ovviamente limitate alla propria cognizione incidentale) che gli
acquirenti degli immobili compendio della lottizzazione abusiva valutata in
quella sede erano "soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato" e
che ciò spiegava il mancato esercizio dell'azione penale nei loro confronti.
Quella sentenza, dunque, si è conformata alle peculiarità del caso ma non ha
inteso affatto affermare un assiomatica e generalizzata posizione di buona fede
dei terzi acquirenti degli immobili in ogni vicenda di lottizzazione abusiva".
3.1.1) I giudici del Tribunale hanno escluso, con motivazione adeguata ed immune
da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità ( a
norma dell'art.325 c.p.p. è consentito il ricorso solo per violazione di legge,
cui può essere ricondotta ex art.125 comma 3 c.p.p. solo la motivazione
apodittica o apparente) che i ricorrenti fossero in buona fede.
Hanno affermato, infatti, che nei contratti di compravendita si rinviava ad un
regolamento in cui si disciplinavano le parti comuni, costituendosi così un vero
e proprio condominio composto di singoli appartamenti di proprietà individuale
destinati ad abitazione, mentre le previsioni del regolamento di condominio
riguardanti la residenza turistico alberghiera erano prive di qualsiasi effetto
giuridico sostanziale. Peraltro già questa contraddizione (contemporaneamente
era prevista sia la vendita di unita immobiliari a singoli acquirenti sia la
realizzazione di una residenza turistico alberghiera relativa allo stesso
complesso immobiliare ) evidenziava di per sé un profilo di colpa. La colpa era
aggravata dal fatto che gli acquirenti potevano conoscere le previsioni dei
vigenti strumenti urbanistici e rendersi conto che poteva essere realizzata solo
una residenza turistico- alberghiera.
3.2) Peraltro il sequestro è stato disposto, come sottolineato dal Tribunale,
anche a norma dell'art. 321 comma 1 c.p.p..
E secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte "oggetto
del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art.321 c.p.p. può essere
qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al
reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove
lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o
di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della
commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (vedi cass.n.37033/2006,
n.29797/2001, n.4496/1999, n.24685/2005, n.1565/1997, n.38728/2004, n.156/1993,
n.1246/2003, n.2296/1992)". (cfr.Cass.pen.sez. 3 n.1022 del 13.7.2009,
ric.Berardi ed altri).
Ed ha ineccepibilmente rilevato il Tribunale che, qualora i ricorrenti
rientrassero in possesso delle singole unità immobiliari, sarebbe lecito
presumere l'utilizzazione da parte loro degli immobili, con conseguente
prosecuzione del reato o quantomeno protrazione ed aggravamento delle sue
conseguenze dannose.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 novembre
2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 GEN. 2010
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