AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Costruzione,
allargamento o modificazione di strada su preesistente sentiero - Zona
paesisticamente vincolata - Permesso di costruire ed autorizzazione paesistica -
Necessità - Artt. 44 lett. c) D.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n. 42/2004.
Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche
qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o
strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione
edilizia del territorio. Inoltre, quando la costruzione o l'allargamento o la
modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata,
occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica,
poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende
indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al
controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico
ambientale. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte
d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n.
39186
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Interventi inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale - Art. 149 del D. L.vo n.42/2004 - Fattispecie:
realizzazione di una strada. Ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo
n 42 del 2004, non occorre l'autorizzazione ambientale, per gli interventi
inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre
opere civili (lett. b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base
alle norme vigenti in materia (lett. c). Nel caso di specie, la realizzazione di
una strada lunga 230 metri e larga mediamente metri 3,50 senza la preventiva
autorizzazione ambientale, comporta, da un lato, che le opere civili eseguite
(senza il permesso di costruire) hanno provocato un'alterazione permanente dello
stato dei luoghi e, dall'altro, non riguardano l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale ex art. 149 del D. L.vo n.42/2004. (dichiara inammissibile
il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009)
Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di appello - Rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale - Presupposti e limiti per l’ammissione - Art. 603 1° c. cod.
proc. pen.. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di
appello, di cui all'art. 603 comma primo cod. proc. pen., può ricorrersi solo
quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", ossia
quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente
richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali
incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra
risultanza (Cass. n. 3348/2004 e n.21687/2003). (dichiara inammissibile il
ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres.
Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 14.10.2010
SENTENZA N. 1549
REG. GENERALE N.42550/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Ciro Petti
Presidente
Dott. Agostino Cordova
Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi
Consigliere
Dott. Luigi Marini
Consigliere
Dott. Elisabetta Rosi
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Gr. Ca., nata a C. il xx/ad/xx, avverso la
sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15 giugno del 2009;
- Udita la relazione svolta dal presidente dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Vito D'Ambrosio, il
quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata;
osserva quanto segue
IN FATTO
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15 giugno del 2009, confermava
quella resa in data 17 aprile del 2008 dal tribunale di Bergamo,sezione
distaccata di Grumello del Monte ,con cui Gr. Ca. era stata condannata alla pena
ritenuta di giustizia, quale responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lettera
c) del D.P.R. n 380 del 2001 e 181 del decreto legislativo n 42 del 2004, per
avere, su un suolo di sua proprietà sito in zona vincolata, realizzato senza il
permesso di costruire e senza la preventiva autorizzazione ambientale una strada
lunga 230 metri e larga mediamente metri 3,50. Fatto accertato in Carobbio degli
Angeli il 15 aprile del 2006.
Ricorre per cassazione l'imputata deducendo:
- la violazione dell'articolo 495 c.p.p. per la mancata assunzione di una prova
decisiva, per avere la corte respinto l'istanza di audizione dei testimoni da
lei indicati diretti ad accertare l'esistenza di un preesistente sentiero:
- la violazione dell'articolo 44 lettera C) testo unico dell'edilizia perché la
costruzione di una strada in terra battuta non rientra tra gli interventi
edilizi; d'altra parte la corte aveva omesso di considerare che l'ordinanza di
demolizione dell'opera pronunciata dall'autorità amministrativa era stata
impugnata ed il tribunale amministrativo aveva sospeso l'efficacia
dell'esecuzione e che, essendo preesistente un sentiero, l'intervento in
questione rientra tra quelli di manutenzione ordinaria;
- la violazione dell'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 per
essersi l'imputata limitata ad effettuare lavori di sistemazione di un sentiero
preesistente
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Con riferimento ai primi due motivi si osserva che alla rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, di cui all'art. 603
comma primo cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di
non poter decidere allo stato degli atti", ossia quando i dati probatori già
acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel
senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé
oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. (cfr per tutte Cass.
n,3348 del 2004, n.21687 del 2003)
Nella fattispecie la prova era inutile perché, quand'anche, secondo la stessa
prospettazione difensiva, si fosse dimostrata la preesistenza di un sentiero, i
reati contestati non sarebbero stati esclusi perché la trasformazione di un
sentiero in una strada accessibile alle auto, larga mediamente m.3,35 e lunga m
230 richiede comunque il permesso di costruire non potendo considerarsi
intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Come ricordato dai giudici
del merito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr le sentenze
citate nella decisione impugnata), per la costruzione o l'allargamento o la
modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione
avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di
costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio.
Infondato è anche il terzo motivo perché, quando la costruzione o l'allargamento
o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata,
occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica,
poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende
indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al
controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico
ambientale.
L'assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe occorsa l'autorizzazione
ambientale, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n 42 del 2004 ,
trattandosi di opera di manutenzione che non aveva comportato un'alterazione
permanente dello stato dei luoghi, è palesemente privo di fondamento.
E' sufficiente ricordare che il citato articolo riguarda gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili (lett. b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lett. c).
Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che le opere civili eseguite hanno
comportato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e, dall'altro, non
riguardavano l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale
L'ordinanza con cui il tribunale amministrativo ha sospeso l'efficacia esecutiva
dell'ordine di demolizione impartito dal sindaco non esplica alcun effetto in
questo procedimento trattandosi di provvedimento interlocutorio adottato in
attesa dell'accertamento della natura dei lavori.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che la parte
"abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del
procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
- visti gli arti. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 4 Nov 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562