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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n. 3924


 
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Potere di sgombero del PM - Eventuale illegittimità del provvedimento - Competenza giudice dell'esecuzione - Mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali - Esclusione - Conversione del ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione - Esclusione - Ratio - Art. 568, c. 5 c.p.p. - Artt. 655, 322 e 666 c.p.p.. Il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono attribuiti dall'art. 655 c.p.p., non avendo natura giurisdizionale, non può essere impugnato con i mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all'art. 322 c.p.p., perché anche questa si riferisce al provvedimento del giudice. L'eventuale illegittimità del provvedimento stesso potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi, coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi potrà revocare o modificare l'atto. Non e' possibile convertire il ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione, perché la conversione, rectius la diversa qualificazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli mezzi d'impugnazione e tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass. SS. UU. 24/11/1999 n. 27, Magnani). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3924

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Sgombero da persone e cose - Poteri del P.M. - Impugnazione - Incidente d'esecuzione - Art. 655 c.p.p.. Il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l'ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Sicché, in questo contesto, può essere esperibile il solo incidente d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003, Donnarumma; Cass. n 21735 del 2002; Cass. n. 14187 del 2007 ; 47326 del 2007). (Contra: decisione n. 2293/1991, Di Paola - e per altri motivi sent. 25/01/2000 n 484, Fusaro). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3924


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UDIENZA Cc.. del 03.12.2009

SENTENZA N. 1570

REG. GENERALE N. 20794/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Aldo Grassi                 presidente
Dott Ciro Petti                     consigliere
Dott. Alfredo Teresi              consigliere
Dott. Maria Silvia Sensini     consigliere
Dott. Santi Gazzara             consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Giannicola Vincenzo, nato a Napoli 1'8 giugno del 1932 avverso il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre annunziata del 6 aprile del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- letta la requisitoria del procuratore generale nella persona del dott. Vito Monetti, il quale ha concluso per la trasmissione degli atti per competenza al giudice dell'esecuzione;;
- letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO E DIRITTO


Giannicola Vincenzo, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 6 aprile del 2009, con cui il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata aveva stabilito le modalità esecutive del sequestro preventivo di uno stabile disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale anzidetto in data 25 marzo 2009, ordinando l'evacuazione dell'intero immobile.


A fondamento del ricorso adduceva che erano state sequestrate esclusivamente le opere indicate nel verbale di sequestro della polizia giudiziaria e non l'intero immobile; che il provvedimento del pubblico ministero era abnorme perché l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari cui dare attuazione non poteva avere un oggetto diverso da quello oggetto del sequestro operato dalla polizia. Inoltre, essendo stato già fissato il dibattimento a carico del Giannicola, il giudice della misura cautelare non era il giudice per le indagini preliminari ma quello del dibattimento.


Il ricorso va dichiarato inammissibile.

 

Del problema in questione questa sezione si é occupata con la decisione n. 47326 del 2007 citata dal Procuratore Generale, che in questa sede va integralmente ribadita e richiamata.


Invero il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l'ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Il problema che si pone in questi casi non consiste, quindi, nello stabilire se il pubblico ministero, al quale spetta il compito di dare esecuzione ai sequestri e di evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze, possa o no disporre lo sgombero, allorché tale modalità esecutiva sia indispensabile per attuare le finalità del sequestro, ma concerne l'individuazione dell'organo che deve controllare l'indispensabilità del provvedimento di sgombero adottato dal pubblico ministero e la conformità di esso al provvedimento del giudice. Sul punto si registrano presso questa corte opinioni contrastanti. Secondo la decisione n. 2293 del 1991, Di Paola, competente dovrebbe essere non il giudice dell'esecuzione, ma quello al quale il legislatore del 1988 ha attribuito la competenza in materia di sequestri.
Secondo altra decisione (25 gennaio del 2000 n 484, Fusaro), le modalità esecutive di un sequestro potrebbero essere impugnate solo con ricorso per cassazione. Secondo altre ancora sarebbe esperibile il solo incidente d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003, Donnarumma; Cass. n 21735 del 2002; Cass. n. 14187 del 2007 ; 47326 del 2007 già citata). Questo collegio aderisce a tale ultimo orientamento (che, peraltro, sembra prevalente) per le considerazioni che seguono.


Invero l'atto con il quale il pubblico ministero, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 655 c.p.p., determina le modalità esecutive di un provvedimento giurisdizionale, quand'anche si considerasse abnorme, non potrebbe essere impugnabile con ricorso per cassazione perché tale mezzo d'impugnazione può essere esperito contro provvedimenti giurisdizionali e tale natura non hanno quelli posti in essere dal pubblico ministero in sede esecutiva secondo l'orientamento di questa corte (cfr per tutte Cass. 28 febbraio del 2003, Donnarumma, gia' citata). Non è esperibile l'impugnazione di cui all'art. 322 c.p.p., perché, anche tale mezzo può essere esercitato solo avverso un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice. Resta quindi l'esperibilità dell'incidente d'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., che ha una portata più generale e riguarda tutti i provvedimenti adottati in sede esecutiva dal pubblico ministero. In conclusione si può affermare in linea di principio che il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono attribuiti dall'art. 655 c.p.p., non avendo natura giurisdizionale, non può essere impugnato con i mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all'art. 322 c.p.p.,perché anche questa si riferisce al provvedimento del giudice.
L'eventuale illegittimità del provvedimento stesso potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi, coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi potrà revocare o modificare l'atto.
Non e' possibile convertire il ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione, perché la conversione, rectius la diversa qualificazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli mezzi d'impugnazione e tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass. SS UU 24 novembre 1999 n 27, Magnani).

La declaratoria d'inammissibilità del ricorso, peraltro, non preclude alla parte che vi abbia interesse la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura d'esecuzione, all'esito della quale potrà essere proposto legittimamente ricorso avverso il provvedimento del giudice (cfr Cass. 28 febbraio 2003, Donnarumma, già citata).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.
La Corte:


Letto l'art. 616 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.


Cosi deciso in Roma, il 3 dicembre del 2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 GEN. 2010


 


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