AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione o di riduzione in pristino -
Procedimento di esecuzione e sanatoria - Istanza di condono o di ricorso alla
giurisdizione amministrativa - Effetti. L'ordine di demolizione o di
riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che
anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della
compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Inoltre, il
rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca
dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice,
comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della
sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti
i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez.3, 30.1.2003, n.144 P-M-c/o
Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di
condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare
che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere
accolti in tempi brevi. (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza
del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est.
Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Sentenza di
condanna - Domanda di condono edilizio - Sospensione dell’esecuzione - Verifica
dei presupposti - Obbligo - Art.7 L. n.47/1985 oggi D.P.R. n. 380/2001. In
sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto
con la sentenza di condanna ai sensi dell'art.7 L. n.47 del 1985 (oggi D.P.R. n.
380/2001), il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della
esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve
accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della
domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione
dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e
proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4)
l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5)
l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatorio tacita per
congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza
dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della
P.A. contrastante con l'ordine di demolizione" (Cass. pen. sez.4, 5.3.3008,
n.15210). (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009
del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric.
PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc.
8/09/2010) Sentenza n. 39767
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Istanza di permesso di costruire in
sanatoria - Oblazione - Congruità della somma determina dall'amministrazione
comunale - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna -
Sospensione obbligatoria - Esclusione. La determinazione da parte
dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a
titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria
non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la
sentenza di condanna (Cass. pen. sez.3, 27.5.2009, n.28505). (Annulla con rinvio
al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez.
di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 28.9.2010
SENTENZA N. 1190
REG. GENERALE N.41666/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.:
Dott. Guido De Maio
Presidente
Dott. Agostino Cordova
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
Dott. Guicla I. Mulliri
Consigliere
Dott. Luigi Marini
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli
- avverso l'ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez.di Afragola
nei confronti di:
1) Es. Ro. nata il xa/dx/xxxx
2) De Ro. Vi. nato il xa/dx/xxxxx
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- lette le conclusioni del P.G., dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 30.1.2009 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez. di
Afragola, revocava l'ordine di demolizione disposto con la sentenza n.262/03 del
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, in composizione monocratica, del
13.10.2003, irrevocabile il 16.1.2004, accogliendo la richiesta proposta da E.
R. e D. R. V..
Assumeva il G.E. che in ordine al fabbricato, oggetto dell'accertamento penale,
era stata presentata domanda di definizione dell'illecito edilizio, versando
congruamente le somme a titolo di oblazione e di oneri concessori, come da
certificato n.17 dell'11 aprile 2008, rilasciato dal dirigente del settore
urbanistico del Comune di Afragola, con cui veniva attestata anche
l'insussistenza di vincoli di cui agli artt.32 e 33 L.47/85.
Potendo gli istanti beneficiare del condono, l'ordine di demolizione risultava
in contrasto con il rilasciando provvedimento in sanatoria.
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli per violazione di legge in relazione agli artt.31, 32, 33,
38, e 39 DPR 380/01 e 32 L.326/03.
L'opera era stata già oggetto di ordinanza di acquisizione al patrimonio
comunale, per cui l'istanza di condono non avrebbe potuto esse accolta.
Allo stato, quindi non vi era alcun provvedimento della P.A. incompatibile con
l'ordine di demolizione.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba
intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice
dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in
questione con atti amministrativi. E' altrettanto indubitabile, però, che il
rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca
dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice,
comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della
sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti
i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass. pen. sez.3 n144
del 30.1.2003 -P-M-c/o Ciavarella).
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di
ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare che, secondo
una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in
tempi brevi.
Anche di recente questa Corte, come ricordato dallo stesso provvedimento
impugnato, ha ribadito che "in materia edilizia, in sede di esecuzione
dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di
condanna ai sensi dell'art.7 L. n.47 del 1985, il giudice, al fine di
pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di
domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti
condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di
cui in sentenza; 2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto
legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento
alla documentazione richiesta; 4) l'insussistenza di cause di non condonabilità
assoluta dell'opera; 5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in
sanatorio tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6)
Ia attuale pendenza dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un
provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione"
(cfr. Cass. pen. sez.4 n.15210 del 5.3.3008).
3.1.1) Il G.E. Si è limitato a prendere atto dell'avvenuta presentazione
dell'istanza di condono e della congruità delle somme versate, senza accertare
se potesse legittimamente essere rilasciato il provvedimento di sanatoria (anche
alla luce dell'avvenuta acquisizione delle opere edili al patrimonio comunale).
Di per sé, invero, la determinazione da parte dell'amministrazione comunale
della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito
dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione
dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (cfr. Cass. pen.
sez.3 n.28505 del 27.5.2009).
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli,
sez. di Afragola, che accerterà se l'opera sia condonabile e quindi se in ordine
alla stessa possa essere emesso legittimo provvedimento di sanatoria in tempi
brevi.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 28 settembre
2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11 Nov. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562