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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n.
39768
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Ordine di demolizione
impartito dal giudice penale - Sospensione o revoca - Presupposti - Fase di
esecuzione - Accertamenti del giudice - Istanza di condono edilizio - Istanza di
sanatoria ambientale L. n.326/2003 - L. n.308/2004. Occorre l'esistenza di
specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare
attuazione all'ordine di demolizioni impartito con una sentenza ormai
irrevocabile. Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione
impartito dal giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in
presenza di una accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione
equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o
autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la
cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato.
Sicché, una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi sono eseguiti in
area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una
volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo
provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di
demolizione venga sospeso o revocato. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre
2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata)
Pres. De Maio, Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n. 39768
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale -
Sospensione o revoca - Aspetti costituzionali - Valutazione degli “elementi di
novità” - Situazioni eccezionali e giuridicamente rilevanti - Necessità. La
scelta del legislatore di non individuare nell'autorità amministrativa la sola
competente ad intervenire in presenza di abusi edilizi, urbanistici e ambientali
non configge con i valori costituzionali, (C. Cost. sentenze, n.416/1995,
n.344/1997, n.369/1998 e n.150/2009). Sicché, il fatto che in presenza di
elementi di novità, il giudice dell'esecuzione possa non dare attuazione
all'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, costituisce, elemento
eccezionale che può trovare fondamento esclusivamente in situazioni
giuridicamente rilevanti che configgono in modo decisivo e attuale con
l'esecuzione della sentenza. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De
Maio, Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n. 39768
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UDIENZA del 28.9.2010
SENTENZA N. 1191
REG. GENERALE N. 42326/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido De Maio
Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla Mulliri Consigliere
Dott. Luigi Marini Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MA. LU., nata a (Omissis) il xx/xx/axdx
-
Avverso la ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, che ha rigettato l'incidente di
esecuzione proposto in relazione all'ordine di demolizione di manufatto abusivo.
-
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
-
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del CONS. CARMINE
STABILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 20 Ottobre 2009 il Giudice delle indagini preliminari del
tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto
l'incidente proposta dalla Sig.ra Marciano avverso l'ingiunzione a demolire
emesso dal Pubblico Ministero in sede in esecuzione delle statuizioni contenute
nella sentenza di condanna emessa dal Giudice delle indagini preliminari in data
8 Febbraio 2005 (in giudicato il 26 Marzo 2005).
Il Giudice ha affermato che l'ordine di demolizione delle opere abusive può
essere revocato o la sua esecuzione sospesa solo in presenza di un contrasto
attuale e insanabile con provvedimenti che l'autorità amministrativa abbia già
adottato o sia in procinto di adottare, mentre non assumono rilevanza ipotesi di
contrasto futuro e meramente eventuale, così che solo l'elevata prevedibilità di
sollecita emissione di un provvedimento amministrativo può assumere rilievo al
fine di soprassedere all'esecuzione di quanto disposto in sentenza.
La circostanza che non si sia in presenza di un abuso "minore" e che il reato
sia stato commesso in area soggetta a vincolo non offrono alcuna indicazione
favorevole all'accoglimento della domanda presentata dalla Sig.ra Marciano ai
fini di sanatoria. Né sussiste alcuna fondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla istante con riferimento alle ingiustificate
conseguenze deteriori che deriverebbero per la parte da una interpretazione
della legge sfavorevole alla richiesta presentata.
Ricorre la Sig.ra Marciano, lamentando l'errata applicazione della legge e
l'esistenza di vizi di motivazione.
Con primo motivo la ricorrente rileva che successivamente ai fatti per cui è
stata condannata ella ha presentato sia istanza di condono edilizio (ex legge 24
novembre 2003, n.326) sia istanza di sanatoria ambientale (ex legge 15 dicembre
2004, n.308). La seconda istanza, volta ad ottenere la rimozione del vincolo, se
accolta priverebbe di qualsiasi rilevanza penale le condotte incriminate e
comunque farebbe venire meno i presupposti per la demolizione delle opere
abusive, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto quanto
meno sospendere l'esecuzione della demolizione. In altri termini, l'art.1, comma
39 della legge n.308 del 2004 e la disciplina introdotta con il d.lgs. 24 marzo
2006, n.157 (si veda il comma 3-bis introdotto nell'art.182) consente di sanare
tutte le opere realizzate entro il 30 settembre 2004 e non soltanto le opere
minori.
Rileva, altresì, che spetta al giudice dell'esecuzione curare che le autorità
competenti in ordine alle due istanze di sanatoria assumano i provvedimenti
necessari, non potendo egli limitarsi a formulare una valutazione prognostica
circa l'esito delle procedure amministrative.
Con secondo motivo ripropone la questione di legittimità costituzionale che il
Giudice delle indagini preliminari ha ritenuto manifestamente infondata.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La giurisprudenza di questa Sezione richiamata dal Sig. Procuratore Generale
nelle sue conclusioni afferma principi oramai consolidati circa l'esistenza di
specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare
attuazione all'ordine impartito con una sentenza ormai irrevocabile.
Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione impartito dal
giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in presenza di
una accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione
equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o
autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la
cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato.
La scelta del legislatore di non individuare nell'autorità amministrativa la
sola competente ad intervenire in presenza di abusi edilizi, urbanistici e
ambientali non configge con i valori costituzionali, come articolati in tema di
ambiente e territorio da plurime decisioni della Corte costituzionale (il rinvio
è alle sentenze, n.416 del 18 luglio 1995, n.344 del 1997, n.369 del 31 marzo
1998 e alla recentissima n.150 del 2009). Correttamente, dunque, in presenza di
un giudicato penale il provvedimento impugnato ha ritenuto manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.
Se, dunque, è pienamente conforme al sistema costituzionale che il giudice
intervenga anche in dette materie con un ordine che mira a rimuovere gli effetti
dannosi del reato, non sussiste alcuna ragione per affermare che gli effetti
propri del giudicato penale debbano essere superati sulla base del mero
sopravvenire di circostanze nuove. Il fatto che, in presenza di elementi di
novità, il giudice dell'esecuzione possa non dare attuazione all'ordine di
demolizione o di riduzione in pristino costituisce, infatti, elemento
eccezionale che può trovare fondamento esclusivamente in situazioni
giuridicamente rilevanti che configgano in modo decisivo e attuale con
l'esecuzione della sentenza. E' all'interno di tale prospettiva che la
giurisprudenza di questa Corte ha demandato al giudice dell'esecuzione di
operare una serie di accertamenti e di valutazioni, espressamente puntualizzati
con la sentenza n.38997 del 2007 (rv 237816).
Una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi furono eseguiti in area
soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili, cosa come
definite dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (per tutte si rinvia
all'ampia motivazione della sentenza n.1428, ud.11 Maggio 2007, Giovannini), e
una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo
provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di
demolizione venga sospeso o revocato.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere
confermata ed il ricorso respinto, con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cosi deciso in Roma il 28 Settembre 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11 Nov. 2010
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