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CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Iscrizione ipotecaria - Controversie -
Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Presupposto - Natura tributaria del
credito. Al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui
all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del
soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e
2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella
giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate
per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594). Pres. Carbone,
Est. Tirelli - E. spa (avv. Giuffrè) c. DMG (avv. Prota). CORTE DI
CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Ipoteca - Atto preordinato all'espropriazione
immobiliare - Iscrizione - Valore minimo del debito del contribuente - Euro
8.000 - Art. 77 D.P.R. n. 602/1973. Rappresentando un atto preordinato
e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite
per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del
contribuente non supera gli 8.000,00 euro (art. 77 del DPR n. 602/1973). Pres.
Carbone, Est. Tirelli - E. spa (avv. Giuffrè) c. DMG (avv. Prota). CORTE DI
CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22/02/2010 , Sentenza n. 4077
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SENTENZA N. 4077/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Carbone Primo Presidente
Dott. Roberto Preden Presidente di sezione
Dott. Michele D'Alonzo Consigliere
Dott. Mario Finocchiaro Finocchiaro Consigliere
Dott. Lucio Mazziotti di Celso Consigliere
Dott. Giuseppe Salmè Consigliere
Dott. Antonio Segreto Consigliere
Dott. Aniello Nappi Consigliere
Dott. Francesco Tirelli Cons. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
spa Equitalia Polis, elettivamente domiciliata in Roma, via Camozzi 1, presso lo
studio dell'avv. Adriano Giuffrè, che la rappresenta e difende per procura in
atti;
- ricorrente -
contro
Di Maio Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Tornielli 46, presso
lo studio Alfonso Prota, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
Antonio Malafronte
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 3770/2007, depositata dal Giudice di pace di
Castellammare di Stabia in data 25/6/2007.
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/2010 dal
Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Sentito l'avv. Giuffrè;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Raffaele Ceniccola;
La Corte,
rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line
(oggi spe Equitalia Polis), Di Maio Giovanni ha proposto opposizione alla
iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in
Castellammare di Stabia, via G. Pascoli 16, asserendo che la stessa era dipesa
dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad
un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;
che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di
Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e
dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius,giurisdizione), è passato
all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perche il
credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo
dall'art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod.;
che la spa Equitalia Pois ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il
primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del D.Lvo n.
546/1992 (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica
introdotta dal DL n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), in quanto il
giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva
attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia
in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973;
che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa
applicazione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva
fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione
immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori
alla predetta soglia; che cosi riassunte le doglianze della ricorrente, osserva
il Collegio che il Di Maio ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto
l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che
rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D. Lvo n.
40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per
cassazione;
che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perchè nel sistema all'epoca
vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano
essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema
di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono
alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato
eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C.
Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria
rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano
state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass.
2009/6594); che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la
controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perche riguardava
la legittimità o meno di un' ipoteca ex art. 77 del DPR n. 602/1973;
che nella memoria ex art. 378 cpc ha precisato che si era trattato di
un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria,
come del resto risultava dal documento n. 3 del fascicolo di prima grado del Di
Maio;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanta
nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale
tributi/entrate”, che per la sua equivocità non è assoutamente in grado di
comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura
tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della
giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del
secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto
preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca
soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se
il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro,
200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite,
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,
rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di
lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per
esborsi, oltre gli accessori di legge.
Roma, il 16 febbraio 2010
IL CONSIGLIERE EST.
Francesco Tirelli
IL PRESIDENTE
Vincenzo Carbone
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 FEB. 2010
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