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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40855
RIFIUTI - Riutilizzo di materiali altrimenti considerati rifiuti - Onere
della prova - Fattispecie - Artt. 81 cpv., 110 c. p.; Art. 51, c. 2, D. Lgs. n.
22/1997 ora D. L.vo n. 152/2006. Per il legittimo riutilizzo di materiali,
altrimenti considerati rifiuti, la prova della destinazione al riuso deve essere
obiettiva, univoca e completa, non potendosi tener conto solo delle affermazioni
o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto
e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in
modo compatibile con la salute e l'ambiente (Cassazione Sez. III n. 11007/1999;
Cass. Sez. III n. 32235/2003). In specie, materiali consistenti in inerti e
ferrosi, veicoli in evidente stato di disuso, pneumatici, batterie esauste,
elettrodomestici dismessi accumulati alla rinfusa e tra loro frammisti in modo
da escludere che gli stessi potevano essere destinati al riutilizzo. (conferma
sentenza della Corte d'Appello di Genova del 2.11.2009) Pres. Ferrua, Est.
Teresi, Ric. Marino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud.
21/10/2010), Sentenza n. 40855
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UDIENZA del 21.10.2010
SENTENZA N. 1595
REG. GENERALE N.10047/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Signori:
dott. Giuliana Ferrua Presidente
1. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel.
2. dott. Amedeo Franco Consigliere
3. dott. Silvio Amoresano Consigliere
4. dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Ma. An., nato a Napoli il xz.xz.xzxz, e da Ma. Gi.,
nato a Policoro il xx.xz.xxxx;
- avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in data
2.11.2009 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda
[che riduceva] loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui
agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen.; art. 51, comma 2 , d. lgs. n. 22/1997;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza in data 2.11.2009 la Corte d'Appello di Genova confermava la
condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda [che riduceva] inflitta nel
giudizio di primo grado a Ma. An. e a Ma. Gi. quali colpevoli di avere [essendo
il primo legale rappresentante della Tecnoimpianti s.n.c. di Marino & C. e, il
secondo, essendo proprietario dei terreni interessati, nonché socio della
predetta società] abbandonato in modo incontrollato, su due terreni, uno di
circa 1.300 mq e l'altro di circa 2.000 mq, materiali inerti e ferrosi, veicoli
fuori uso, pneumatici, batterie esauste, elettrodomestici in disuso.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando:
- erronea applicazione della legge sulla ritenuta configurabilità del reato non
avendo essi palesato la volontà di disfarsi dei materiali anche se gli stessi
erano ammassati alla rinfusa senza un vero e proprio criterio;
- mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della destinazione
all'abbandono e sulle ragioni per cui i rilievi fotografici indicassero il
materiale ritratto come il risultato di demolizioni di fabbricati e manufatti in
cemento anziché terra frammista a roccia, disapplicando così dell'art. 8,
lettera f) bis, del d. lgs. n. 22/1997;
- contraddittorietà della motivazione laddove la Corte d'appello sembra non
escludere la volontà degli imputati di riutilizzare ancora i veicoli e i vari
macchinari, salvo poi sostenere apoditticamente la loro destinazione
all'abbandono.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con
le conseguenze di legge.
La censura sulla configurabilità del reato contesta con erronee argomentazioni
giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi
logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico
degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.
La sentenza, confermativa di quella di primo grado, ha, infatti, correttamente
ritenuto ricorrenti le condizioni che integrano il concetto normativo di
abbandono incontrollato di rifiuti.
E' stato accertato, in fatto, che materiali inerti e ferrosi, veicoli in
evidente stato di disuso, pneumatici, batterie esauste, elettrodomestici
dismessi [perfettamente identificati nella loro consistenza attraverso i rilievi
fotografici, donde la palese inconsistenza dei rilievi circa la presenza in loco
di terre e rocce da scavo (la cui utilizzazione richiede specifiche procedure
nella specie non espletate) e circa la possibile funzionalità dei veicoli e
degli apparecchi abbandonati] erano stati accumulati alla rinfusa e tra loro
frammisti sui terreni appartenenti a Ma. Gi. ed è stato, perciò, escluso che i
materiali fossero destinati al riutilizzo.
Tali puntualizzazioni minano in radice l'assunto che i depositi abbiano
riguardato materiali destinati al "riutilizzo" dovendo la relativa prova essere
obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle
affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono
un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro
smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente [cfr. Cassazione
Sezione III n. 11007/1999 RV.214453; Sezione III n. 32235/2003, RV. 226156].
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento alla cassa delle ammende di una somma che è equo determinare €.
1.000.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000
in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.10.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 18 Nov. 2010
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