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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40856
RIFIUTI - Evento potenzialmente inquinante Responsabile dell'inquinamento -
Bonifica - Adempimenti richiesti - Apposita comunicazione - Artt. 242, 257, c. 1
e 304, c.2, D. Lgs. n. 152/2006. L'art. 257, comma 1, del d. lgs. n.
152/2006 prevede che chiunque cagiona inquinamento del suolo è tenuto a dare la
comunicazione di cui all'art. 242 che dispone che, "al verificarsi di un evento
che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro le 24 ore le misure necessarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui
all'art. 304, comma 2". Pertanto, la complessità e la specificità degli
adempimenti richiesti all’operatore in caso di evento potenzialmente inquinante
dall'articolo 304, comma 2 D.Lv. 152\06 escludono che il predetto possa esimersi
dall’attuare nell’immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di
sicurezza e di prevenzione e dal dare l’apposita comunicazione agli Enti
interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell’inquinamento operatori
dei suddetti Enti (che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al
rispetto del precetto normativo). La comunicazione non costituisce, un mero
adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla
tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in
cui si prospetta l’evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con
riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle
iniziative ripristinatorie intraprese. (conferma sentenza del Tribunale di
Tortona del 28.04.2009) Pres. Ferrua, Est. Teresi, Ric. Pigliacelli. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40856
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UDIENZA del 21.10.2010
SENTENZA N. 1598
REG. GENERALE N.10617/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Giuliana Ferrea
Presidente
1. doff. Alfredo Teresi
Consigliere rel.
2. dott. Amedeo Franco
Consigliere
3. dott. Silvio Amoresano
Consigliere
4. doff. Giulio Sarno
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Pigliacelli Romano, nato n Alati il 24.09.1932;
- avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tortona in data 28.04.2009
che lo ha condannato alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui
all'art. 257, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 con riferimento all'art. 242 dello
stesso decreto;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza in data 28.04.2009 il Tribunale di Tortona condannava Pigliacelli
Romano alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 257, comma
1, d. Lgs. n.152/2006 con riferimento all'art. 242 dello stesso decreto [per
avere, quale legale rappresentante dell'omonima s.p.a., omesso di comunicare,
entro 24 ore, agli enti interessati -comune, provincia, prefettura, regione- un
evento potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto del versamento di
combustibile a seguito di fuoriuscita di circa 200 litri di gasolio da
autocisterna coinvolta in un incidente stradale appartenente alla predetta
società].
Sul posto erano intervenuti operatori dell'ARPA su richiesta della Polizia
municipale di Tortona.
L'Autotrasporti Pigliacelli, invitata ad effettuare le comunicazioni di cui
all'art. 242 del citato decreto e ad adottare le misure necessarie al ripristino
ambientale, non effettuava alcuna comunicazione.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza e manifesta
illogicità della motivazione risultante dalla notizia di reato redatta dall'ARPA
il 16.05.2007 e dal verbale di sopralluogo ARPA del 2.05.2007 da cui emergeva
che la polizia municipale aveva contattato gli uffici della società informando
della necessità di procedere con iniziative di prevenzione e messa in sicurezza;
che al momento del sopralluogo erano presenti i cantonieri provinciali che
avevano delimitato e messo in sicurezza il tratto di strada interessato
dall'incidente, sicché, essendo intervenuti sul posto i vigili urbani, i
cantonieri provinciali, personale dell'Ufficio ambiente comunale e dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente, era superflua qualsiasi
comunicazione, tanto più che il secondo comma dell'art. 304 stesso decreto non
impone alcuna forma che debba essere osservata.
Non era, quindi, configurabile il reato per l'insussistenza dell'elemento
psicologico. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Prevede l'art. 257, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 che chiunque cagiona
l'inquinamento del suolo è tenuto a dare la comunicazione di cui all'art. 242
che dispone che, "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in
opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata
comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2", cosi
formulato:
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia
imminente che si verifichi, l'operatore interessato adatta, entro ventiquattro
ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in
sicurezza. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da
apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia
autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto
della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della
situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche
del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la
descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta
al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui
al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al
controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a
tremila euro per ogni giorno di ritardo.
Ne consegue che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti
all'operatore per tali evenienze dal trascritto comma 2 escludono che il
predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza dei fatto, a sue spese,
le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita
comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo
dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur
avevano invitato la società al rispetti del precetto normativo.
La comunicazione, nella specie omessa, non costituisce, infatti, un mero
adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla
tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in
cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con
riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle
iniziative ripristinatorie intraprese.
Corretta, quindi, è l'affermazione di responsabilità essendo stato agevolmente
ravvisato l'elemento psicologico del reato in capo ad un soggetto che ha tenuto
una condotta omissiva, pur avvisato dai VVUU intervenuti, non rispettando
l'obbligo imposto dalle norme sopraindicate e che, comunque, ha omesso di dare
la comunicazione dell'evento al Prefetto come richiesto dal predetto comma 2.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.10.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 Nov. 2010
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