AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40860



RIFIUTI - Materiali di risulta di costruzioni e demolizioni - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Presupposti - All. A, art. 6, c. 1 lett. a) d.Lgs. 22/1997 ora d. Lgs. n. 152/2006. I materiali di risulta di costruzioni e demolizioni [categoria espressamente incluse nell'allegato A di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) d.Lgs. 22/1997 ora d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152] rientrano nella nozione generale dei rifiuti, trattandosi di cose oggettivamente destinate all'abbandono, a nulla rilevando l'intenzione di riutilizzo da parte del detentore, la cui facoltà di recupero è condizionata a precisi adempimenti, in mancanza dei quali materiali in questione vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi. (conferma sentenza del Tribunale di Napoli in Ischia in data 4.06.2009) Pres. Ferrua, Est. Teresi, Ric. Di Costanzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40860

RIFIUTI - Movimentazione dei rifiuti effettuato in via eccezionale - Reato di trasporto illecito - Mezzi propri non autorizzati - Iscrizione all'Albo nazionale - Art. 256, c. 1°, D. Lgs. n. 152/2006. In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito [oggi disciplinato dall'art. 256, comma primo, d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152] la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area private, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, comma 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in area private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette area ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno [Cassazione Sezione III n. 5312/2008]. Ne consegue che il trasporto di tali rifiuti, anche se prodotti nell'esercizio della medesima attività d'impresa, richiede l'iscrizione all'Albo nazionale di cui 30 del decreto n. 22/1997 stante che, integra il reato di cui all'art. 256. comma primo, d. Lgs. n. 152 del 2006, il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, sebbene effettuato in via eccezionale, nel caso in cui il produttore, non avvalendosi della prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati (Cassazione Sezione III n. 8300/2010). (conferma sentenza del Tribunale di Napoli in Ischia in data 4.06.2009) Pres. Ferrua, Est. Teresi, Ric. Di Costanzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40860

RIFIUTI - Materiali provenienti da demolizione edilizia - Riutilizzo - Presupposti - Cd. test di cessione - Fattispecie: trasferimento non autorizzato di rifiuti de loco ad locum - D.M. 5/02/1998 - Artt. 33 e 51 , c. 1°, lett. a) D.Lgs. n. 22/1997 - D. Lgs. n. 152/2006. I materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di riempimento previo preventive "test di cessione" degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali cosiddetti risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51 , comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997. [Cassazione Sezione III n. 30127/2004]. In fatto, a stato accertato, che rifiuti non pericolosi sono stati trasportati, dall’autista dipendente della ditta, da un cantiere della ditta presso un terreno appartenente allo stesso titolare sito in altro luogo ove riversarli in una scarpata su rifiuti dello stesso tipo già depositati. Il che esclude la finalità di riutilizzo o di recupero, nonché la cosiddetta messa in riserva, regolamentata dal DM 5 febbraio 1998, sottoposta a procedura semplificata ex art. 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997, [che avrebbe comportato, nella specie, operazioni di raccolta in cantiere di materiale proveniente da demolizione, non destinata ad alcun riutilizzo (Cassazione Sezione III n. 21576/2004) denotando l’esercizio di attività di smaltimento. Si trattava, cioè, di un non autorizzato trasferimento di rifiuti de loco ad locum, idonea a rendere configurabile il reato contestato, non essendo necessario menzionare una condotta di smaltimento, peraltro, poi, effettivamente concretatasi. (conferma sentenza del Tribunale di Napoli in Ischia in data 4.06.2009) Pres. Ferrua, Est. Teresi, Ric. Di Costanzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40860

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Principio di necessaria correlazione tra sentenza e accusa contestata - Nozione strutturale di fatto - Potere del giudice e diritto alla difesa - Art. 521 c.p.p.. Non s'incorre nella violazione dell'obbligo della correlazione tra sentenza e accusa contestata, quando il fatto storico addebitato rimanga identico con riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Dovendo la nozione strutturale di fatto, contenuta nella disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., essere collegata a quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata, oggetto di un potere del PM, e decisione giurisdizionale, oggetto del potere del giudice, risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto adeguatamente difendersi (cfr. Cassazione Sezione IV, n. 41663/2005; Sezione III n. 19118/2008). (conferma sentenza del Tribunale di Napoli in Ischia in data 4.06.2009) Pres. Ferrua, Est. Teresi, Ric. Di Costanzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40860


 www.AmbienteDiritto.it©


UDIENZA del 21.10.2010

SENTENZA N. 1608

REG. GENERALE N.4374/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli M.mi Signori:

dott. Giuliana. Ferrua                                     Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                                    Consigliere rel.
2. dott. Amedeo Franco                                 Consigliere
3. dott. Silvio Amoresano                               Consigliere
4. dott. Giulio Sarno                                      Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sui ricorsi proposti da Di Co. Ge., nato a Barano d'Ischia il 20.03.1962, e da Bu. Au., nato a Ischia il 6.02.1953;
- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in Ischia in data 4.06.2009 che li ha condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 51, comma 1 lett.a) del d. Lgs. n. 22/1997;
- Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
- Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Filippo Di Costanzo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;


osserva


Con sentenza in data 4.06.2009 il Tribunale di Napoli in Ischia condannava Di Co. Ge. e Bu. Au. alla pena dell'ammenda per avere [Di Ge., quale proprietario dell'automezzo targato Fl xxx e titolare di una ditta edile, nonché committente del trasporto, e Bu., quale conducente dell'automezzo] trasportato col suddetto automezzo, in mancanza della prescritta iscrizione nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 30 del medesimo decreto, rifiuti costituiti da materiali edili di risulta che stoccavano in un suolo di proprietà di Di Costanzo.

Le fasi del trasporto dei materiali e del loro riversamento in un vallone erano state seguite da finanzieri che avevano costatato the nel sito di scarico esisteva altro materiale dello stesso tipo di quello trasportato.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
• sulla ritenuta configurabilita del reato perché il materiale era stato trasportato da un cantiere edile gestito dalla ditta Di Co. fino al deposito di proprietà del predetto per il successivo riutilizzo. Trattandosi di rifiuto prodotto nell'esercizio della medesima attivita d'impresa, e non da terzi, non occorreva l'iscrizione all'albo nazionale per le imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Inoltre "relativamente allo stoccaggio avvenuto nel cantiere la motivazione risultava contraddittoria" perché i rifiuti stoccati erano stati successivamente smaltiti presso una ditta specializzata. Né era normativamente previsto riutilizzo nello stesso cantiere, anche se doveva ritenersi che il trasporto era avvenuto nell'ambito dello stesso cantiere della ditta edile essendo il deposito parte integrante del cantiere dove era stata eseguita la demolizione;
• in ordine alla dedotta divergenza tra accusa e sentenza poiché l'espressione del capo d'imputazione "poi stoccavano in un'area sita in località Pallarino di proprietà Di Co." "non costituiva contestazione di reato" dovendo essere usata, per potere pervenire alla condanna, la locuzione "smaltivano". Conseguentemente la violazione del diritto di difesa rendeva nulla la sentenza;
• sull'esclusione di una fattispecie di messa in riserva dei rifiuti, sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 22/1977 per la quale non è necessaria l'autorizzazione, ma a sufficiente la tenuta dei registri di carico e scarico e delle bolle di trasporto;
• sull'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturatasi prima della sentenza di condanna, ovvero perché non potevano essere computati nei periodi di sospensione del decorso della prescrizione i rinvii disposti per l'astensione del difensore ed anche per la citazione dei testimoni che non erano comparsi.

Gli imputati eccepivano, infine, la nullità della sentenza perche emessa in un procedimento incardinato con un decreto di citazione a giudizio viziato di nullità insanabile, giacché a sua volta emesso a seguito di decreto penale di condanna nullo per indeterminatezza dell'oggetto stante che la pena risultava stabilita per tali Tammaro e Autiero, sicché essi non erano stati posti in condizione di esercitare pienamente il loro diritto di difesa.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

L'eccezione di nullità della sentenza non è puntuale perche il decreto penale di condanna, emesso in data 13.07.2005, non è affetto da vizi, come asserito in ricorso, stante che indica esattamente i nomi degli imputati e le pene irrogate dal GIP, sicche è irrilevante che nella richiesta di emissione del decreto avanzata dal PM fossero stati inseriti anche nominativi di persone estranee al reato, limitatamente alle pene da infliggere.

L'errore a stato superato dal decreto penale di condanna che ha autonomamente determinato le pene con specifico riferimento agli imputati del presente processo.

Né è puntuale l'altra eccezione di mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.

Non s'incorre nella violazione dell'obbligo della correlazione tra sentenza e accusa contestata, quando il fatto storico addebitato rimanga identico con riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore.

Dovendo la nozione strutturale di fatto, contenuta nella disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., essere collegata a quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata, oggetto di un potere del PM, e decisione giurisdizionale, oggetto del potere del giudice, risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto adeguatamente difendersi [cfr. Cassazione Sezione IV, n. 41663/2005; Sezione III n. 19118/2008, RV. 239873}.

Nel caso in esame, il tribunale non ha introdotto un fatto diverso, ma ha fondato la decisione sullo stesso fatto (minutamente descritto nell'imputazione) ritenendo che integrasse l'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti non pericolosi, come chiaramente enunciato nell'imputazione con la specificazione che i materiali edili di risulta venivano stoccati in una località diversa dal cantiere edile da cui erano stati prelevati.

Si trattava, cioè, di un non autorizzato trasferimento di rifiuti de loco ad locum, idonea a rendere configurabile il reato contestato, non essendo necessario menzionare una condotta di smaltimento, peraltro, poi, effettivamente concretatasi, come ammesso in ricorso.

E' anche erronea la censura di omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il reato a stato accertato in data 8.02.2005.

Al termine massimo di prescrizione vanno sommati i tempi di sospensione del processo per rinvii del dibattimento disposti su richiesta della difesa [e non già per l'impossibilità di svolgere incombenti istruttori, come asserito in ricorso] calcolati in un anno, mesi 4 giorni 22, sicché alla data della pronuncia della sentenza la prescrizione non si era maturata.

Nel resto, i ricorsi, di contenuto identico, propongono censure disorganiche, ripetitive e contraddittorie contestando la ricostruzione fattuale operata dal giudice e muovendo erronee argomentazioni giuridiche.

In fatto, a stato accertato, con motivazione incensurabile, che rifiuti non pericolosi sono stati trasportati, dal Bu., autista dipendente della ditta Di Co., da un cantiere della ditta presso un terreno appartenente allo stesso Di Co. e sito in località Pallarino ove sono stati riversati in una scarpata su rifiuti dello stesso tipo già depositati in loco; il che esclude la segnalata finalità di riutilizzo o di recupero, nonché la cosiddetta messa in riserva, regolamentata dal DM 5 febbraio 1998, sottoposta a procedura semplificata ex art. 33 del citato decreto, [che avrebbe comportato, nella specie, operazioni di raccolta in cantiere di materiale proveniente da demolizione, non destinata ad alcun riutilizzo; cfr. Cassazione Sezione III n. 21576/2004 RV. 228720] e denota esercizio di attività di smaltimento [peraltro ammessa dai ricorrenti, secondo cui il materiale trasportato "è stato successivamente consegnato ad una ditta specializzata per lo smaltimento dopo essere stata analizzata", ma non oggetto di contestazione].

I materiali di risulta di costruzioni e demolizioni [categoria espressamente incluse nell'allegato A di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) d.Lgs. 22/1997] rientrano nella nozione generale dei rifiuti, trattandosi di cose oggettivamente destinate all'abbandono, a nulla rilevando l'intenzione di riutilizzo da parte del detentore, la cui facoltà di recupero è condizionata a precisi adempimenti, in mancanza dei quali materiali in questione vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi
[Cassazione Sezione III n. 30127/2004, RV. 229467: "I materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di riempimento previo preventive "test di cessione" degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali cosiddetti risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51 , comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997].

Ciò premesso, va osservato che, "in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito [oggi disciplinato dall'art. 256, comma primo, d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152] la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area private, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, comma 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in area private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette area ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno" [Cassazione Sezione III
n. 5312/2008, RV. 239055].

Ne consegue che il trasporto di tali rifiuti, anche se prodotti nell'esercizio della medesima attività d'impresa, richiede l'iscrizione all'Albo nazionale di cui 30 del decreto n. 22/1997 stante che "Integra il reato di cui all'art. 256. comma primo, d. Lgs. n. 152 del 2006 il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, sebbene effettuato in via eccezionale, nel caso in cui il produttore, non avvalendosi della prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati" [Cassazione Sezione III n. 8300/2010, RV 246334], circostanza neppure enunciata in ricorso.


PQM


La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento alla cassa delle ammende della somma di €. 1.000.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza 21.10.2010.

DEPOSITATA CANCELLERIA il 18 Nov. 2010



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562