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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 22/10/2010), Sentenza n. 40924
DIRITTO URBANISTICO - Ordinanza di demolizione - Ingiustificata
inottemperanza – Decorrenza del termine - Acquisizione gratuita al patrimonio
disponibile del Comune - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001, Testo unico in materia
edilizia (prima art. 7 L. n. 47/1985). L'ingiustificata inottemperanza, nel
termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso
dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile
al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine,
indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale
dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto
trasferimento del diritto di proprietà, (Cass., Sez. 3, 22/01/2010, n. 2912),
poiché la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza
è unicamente il titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per
la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione (Cass. Sez.
3, 19/01/2009, n. 1819). Pertanto, la sanzione amministrativa del trasferimento
coattivo del bene è volta a consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio
alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si
accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione
dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito
al privato responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al
Comune, divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di
legge previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3,
23/12/2008, n. 48031). (annulla senza rinvio sentenza n. 454/2006 TRIB. SEZ.
DIST. di PALESTRINA, del 27/11/2009)) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. PM in proc.
Sebastiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/11/2010 (Ud.
22/10/2010), Sentenza n. 40924
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UDIENZA del 22.10.2010
SENTENZA N.1019
REG. GENERALE N. 6758/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALFREDO TERESI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO -
Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI nei confronti di:
1) SEBASTIANI MATILDE N. IL xz/zx/adxx
avverso la sentenza n. 454/2006 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRINA, del 27/11/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario fraticelli
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al dissequestro
del bene in favore dell'imputata, cui va sostituito il Comune di Zagarolo;
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Udito il difensore Avv. Ernesto Fiasco che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/11/2009 il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica,
Sezione di Palestrina ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione e ha disposto la restituzione del bene in sequestro, nei confronti
dell'imputata per i reati:
a) articolo 44 lettera c) d.P.R. 380/2001 per avere eseguito in zona sottoposta
a vincolo paesaggistico, senza essere in possesso della prescritta concessione
edilizia, lavori di costruzione di manufatto in
blocchetti di tufo, ad uso magazzino (in ampliamento a preesistente manufatto)
opera non sanabile per contrasto con lo strumento urbanistico;
b) articolo 181 D.L.vo 22 gennaio 2004, n.41 in relazione all'articolo 20
Lettera c) legge 47/85 (ora 44 lettera c) dpr 380/2001) per modificazione
dell'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico;
c) violazione delle prescrizioni antisismiche, omettendo la prescritta denuncia
dei lavori e la presentazione dei progetti con le modalità previste e senza aver
richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
d) altre contravvenzioni edilizie del citato d.p.r. 380/ 2001, relative al fatto
di aver costruito le opere suddette senza che fosse stato redatto da un tecnico
abilitato il progetto esecutivo e senza che a tale tecnico ne fosse affidata la
direzione e perché aveva omesso o ritardato la denuncia di lavori prevista,
fatti accertati in Zagarolo il 4 marzo 2004.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto
ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 569 e 606 lettera b) c.p.p., per violazione delle
norme sostanziali e processuali, in particolare, degli articoli 27 e 31 dpr
380/2001. Egli ritiene che, secondo la ormai prevalente giurisprudenza di questa
Corte, che viene richiamata ampiamente nell'atto di ricorso, la scadenza del
termine di novanta giorni senza che il contravventore abbia ottemperato
all'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive produce ope legis
l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime e che
non possa aver rilievo l'avvenuto adempimento della notifica all'interessato
dell'accertamento formale della inottemperanza, necessaria solo a consentire
all'ente comunale l'immissione in possesso nell'immobile e la trascrizione nei
registri immobiliari del titolo dell'acquisizione. Nel caso di specie, poiché
risultava dagli atti che il Comune di Zagarolo aveva emesso il 21 luglio 2005,
l'ordinanza n. 195, con la quale aveva intimato all'imputato la demolizione
delle opere, ordinanza della quale era stata accertata l'inottemperanza, in data
27 gennaio 2006, il giudice avrebbe omesso di verificare tale inosservanza, che
avrebbe dovuto imporre la restituzione del manufatto all'avente diritto, ossia
all'amministrazione comunale, in quanto la procedura di acquisizione automatica
dell'immobile al patrimonio comunale doveva ritenersi completata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all'ordine di demolizione
di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica
acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla
scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all'interessato
dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa
dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, (tra le numerose altre,
recentemente, Sez. 3, n. 2912 del 22/01/2010, Rv. 246048), poiché la notifica
all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente il
titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione
nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione (Sez. 3, n. 1819 del
19/01/2009, Rv. 242254).
La procedura disciplinata dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo
unico in materia edilizia (ed ancor prima dall'art. 7 della legge 28 febbraio
1985, n. 47) prevede infatti la seguente sequenza procedimentale:
1) l'ingiunzione dell'autorità comunale che ha accertato l'abuso edilizio di
demolizione dell'immobile;
2) l'acquisizione di diritto dell'immobile al patrimonio comunale se il
responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione;
3) l'accertamento formale dell'eventuale inottemperanza all'ordine di
demolizione;
4) la notifica di tale accertamento all'interessato, che costituisce titolo per
l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri
immobiliari. Dal disposto normativo appare chiaro che l'effetto ablatorio si
verifica di diritto alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare
all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale
dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
La sanzione amministrativa del trasferimento coattivo del bene è volta a
consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione
dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in
concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile
stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito al privato
responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al Comune,
divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di legge
previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 48031 del
23/12/2008, Rv. 241768).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la contravventrice Sebastiani Matilde
non aveva ottemperato nei termini prescritti alla ordinanza comunale di
demolizione n. 195 del 21 luglio 2005, come attestato dal verbale di
accertamento redatto dal Comando Polizia municipale il 27 gennaio 2006, pertanto
il giudice di merito, nel disporre il dissequestro dell'immobile abusivo,
avrebbe dovuto ordinarne la restituzione a favore dell'ente comunale, divenuto
legittimamente proprietario del bene.
L'effetto ablatorio così verificatosi non trova smentite nei documenti prodotti
in udienza dalla difesa, relativi al ricorso straordinario presentato al
Presidente della Repubblica per la declaratoria di annullamento di atti
amministrativi emessi dal Comune di Zagarolo, in quanto gli stessi, oltre ad
essere successivi al verificarsi dell'effetto ablatorio, sono attinenti
all'inclusione della zona interessata all'abuso nell'area soggetta a vincolo
paesaggistico e al diniego del permesso in sanatoria e non hanno alcuna
rilevanza sull'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente
alla restituzione del manufatto abusivo alla Sebastiani Matilde, dovendo
l'immobile essere restituito al Comune di Zagarolo, ormai titolare dello jus
possidendi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio limitatamente alle disposizioni restitutorie e dispone la
restituzione dell'immobile abusivo al Comune di Zagarolo.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 19 Nov. 2010
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