AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41513
RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Attività organizzate - Nozione di
ingente quantitativo - Fattispecie - Art.260 D.L.vo n.152/2006 ex art.53 bis
D.L.vo 22/97 di cui al capo b). In tema di attività organizzata per il
traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere
riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una
pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di
entità modesta. Tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente
dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Cass.
pen. sez.3, 15.11.2005, n.12433; conf. Cass. pen. sez.3, 20.11.2007, n.358).
Fattispecie: Prelevamento di rifiuti, presso numerosi impianti alberghieri,
ristoratori e commerciali, con trasportato abusivo su automezzi non autorizzati
- reato di cui all'art.260 D.L.vo n.152/2006, così riqualificato l'originario
reato ex art.53 bis D.L.vo 22/97 di cui al capo b). (annulla senza rinvio
sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Est.
Amoresano, Ric. Pesce. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/11/2010 (Ud.
21/10/2010), Sentenza n. 41513
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione del reato - Causa di
improcedibilità - Principio di immediata declaratoria - Cause di non punibilità
- Art.129 c.p.p.. In presenza di una causa di improcedibilità per
intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione
l'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua
motivazione. Quanto all'applicazione dell'art.129 cpv. c.p.p. "la conclusione
può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del
fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli
stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza
impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che
sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa
estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente
nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il
contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri
richiesti dall'art.129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più
favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione del
processo (Cass. sez.5, 22.6.2005, Bordo; Cass. sez.4, 6.3.2008, n.16466). Ne
deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del reato,
l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata
commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto non
previsto dalla legge come reato, deve avvenire, sulla base degli atti "dai quali
la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" (Cass. pen.
sez.6 n.6593/2008). Ne discende ulteriormente che non è possibile disporre
l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione relativi al mancato
proscioglimento nel merito. Infine, il principio di immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 c.p.p. impone, che nel
giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva
del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza
alla prima (Cass. sez. un., 27. 2.2002, n.17179; conf. Cass. sez.5, 9.6.2005,
n.26064). (annulla senza rinvio sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di
Napoli) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Pesce. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 24/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41513
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 21.10.2010
SENTENZA N.1601
REG. GENERALE N. 11655/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.
Dott. Giuliana Ferrua
Presidente
Dott. Alfredo Teresi
Consigliere
Dott. Amedeo Franco
Consigliere
Dott. Silvio Amoresano
Consigliere
Dott. Giulio Sarno
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Pe. Lu.;
- avverso la sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di Napoli;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P. G., dr. M Giuseppina Fodaroli, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
- sentito il difensore, avv. Emilio Della Pietra, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza in data 25.2.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la
sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, in composizione
monocratica, con la quale Pe. Lu., previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 di reclusione per
il reato di cui all'art.260 D.L.vo n.152/2006, così riqualificato l'originario
reato ex art.53 bis D.L.vo 22/97 di cui al capo b); pena sospesa e non menzione.
Riteneva la Corte territoriale, innanzitutto, infondata l'eccezione di nullità.
L'omesso o tardivo deposito dei verbali scritti dell' istruttoria espletata con
fonoregistrazione non è sanzionato da alcuna nullità; né certamente può farsi
riferimento alla previsione di cui agli artt.178 e 179 c.p.p.
Quanto ai vizi della motivazione, non versandosi in sede di ricorso per
cassazione, la Corte di Appello ha ampi poteri e doveri di integrazione della
motivazione medesima. Tanto premesso, assumeva la Corte che risultava ampiamente
provato che la Pe., nella qualità di legale rappresentante della s.n.c."Aragona
Servizi Ecologia", nel periodo dal marzo 2000 fino al 13.6.2001, benchè munita
di autorizzazione solo per la zona di Caserta, aveva provveduto allo stoccaggio
di notevoli quantitativi di rifiuti nel sito di Ischia con attività organizzata
(servendosi di un autocarro non autorizzato al prelievo del rifiuto CER
20.01.09).
2) Ricorre per Cassazione Pe. Lu., denunciando, con il primo motivo, la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art.53 bis
D.L.vo n.22/97 e 530 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare in quale
norma (all'epoca vigente) era sussumibi{e la condotta posta in essere da
soggetto, autorizzato a prelevare e trasportare in maniera organizzata un tipo
di rifiuto ma non a conferirlo e tenerlo in un determinato sito. Era necessario,
innanzitutto, accertare se si trattasse di sostanza riferibile al codice
20.01.09 ed il conseguente regime ad essa applicabile.
Con i motivi di impugnazione si evidenziava che nessuna analisi era stata
effettuata e che ci si era affidati alla osservazione atecnica di un ufficiale
di p.g. La Corte ha omesso ogni motivazione sul punto. Si sarebbe dovuto
accertare, inoltre, la condotta posta in essere dopo il 4 aprile 2001 e fino al
22.5.2001 (vale a dire dopo l'entrata in vigore dell'art.53 bis introdotto con
l'art.22 L.93/2001) e cioè quanti litri della sostanza erano stati prelevati,
trasportati con il camion Mercedes, e sversati nei cinque contenitori di
Arenella in Ischia. Non era sufficiente evidentemente far riferimento al
carattere permanente della condotta, dovendosi dimostrare per la configurabilità
del delitto di cui all'art.53 bis che dopo il 4 aprile erano state prelevate e
conferite e poi stoccate ingenti quantità mediante azioni ripetute, reiterate,
avvalendosi di una struttura organizzata e quindi in maniera non occasionale, e
perciò fuori dalle ipotesi di cui all'art.51 n.1 e 51 n.3 e 53 del D.L.vo 22/97.
Soltanto le modalità del fatto consentono di stabilire se si verta in una
ipotesi contravvenzionale o in quella delittuosa.
La Corte territoriale non si pone il problema di stabilire se le quantità della
sostanza conferite dopo il 4 aprile 2001 fossero rifiuto e se fossero ingenti. A
parte il fatto che, anche a voler per ipotesi ritenere tutte le sostanze
contenute nei cinque serbatoi rifiuto e tutte gestite dopo la entrata in vigore
della previsione di cui all'art.53 bis, non può parlarsi di "quantitativo
ingente" secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Dopo aver ripercorso la differenza tra le nozioni giuridiche di discarica,
stoccaggio o deposito preliminare, e di attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti, la ricorrente assume che compete al giudice stabilire in
quale di queste ipotesi rientri la condotta posta in essere e di cui alla
contestazione.
In ogni caso non configurabile il delitto di cui all'art.53 bis D.L.vo 22/97.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.178
c.p.p., 134 commi 1,2,3, 136 comma 2,139 commi 3,5 e 6,140, 310 commi 2 e 3, 559
comma 2 c.p.p. All'eccezione di nullità per omesso deposito dei verbali di
udienza (redatti in forma stenotipica) la Corte territoriale risponde in modo
generico e formale.
La violazione denunciata riguardava l'assenza completa della riproduzione
scritta delle dichiarazioni testimoniali (il verbale di udienza rinviava
integralmente alla fonoregistrazione), essendo state queste depositate solo in
data 3.7.2008 e quindi dopo il deposito della sentenza e dopo la scadenza dei
termini per impugnare, con grave violazione dei diritti di difesa. Si è in
presenza quindi della nullità prevista dall'art.178 lett.c) c.p.p..
a****************d
3) Alla ricorrente risultava contestato il reato di cui all'art.53 bis del
D.L.vo 22/77 per aver prelevato e ricevuto, presso numerosi impianti
alberghieri, ristoratori e commerciali dell'isola di Ischia, e per aver
trasportato abusivamente e con automezzi non autorizzati, quale quello tg NA
W1xxx, ingenti quantitativi di oli vegetali e grassi esausti, rifiuti speciali
non pericolosi; con condotta protrattasi dal marzo 2000 fino al 13.6.2001.
Il reato contestato è stato introdotto con l'art.22 L.23.3.2001 n.93 (in vigore
dal 4 aprile 2001), per cui, come correttamente rileva la ricorrente, a partire
da tale data occorreva accertare se era stata posta in essere la condotta
integrante la nuova ipotesi di reato e cioè che erano state prelevate, conferite
e poi stoccate ingenti quantità di rifiuti, con azioni ripetute, reiterate e
avvalendosi di una struttura organizzata. Era necessario, cioè accertare, se,
sotto la vigenza della nuova fattispecie di reato, erano stati realizzati gli
elementi costitutivi della stessa.
La Corte di Appello, e già prima il Tribunale, non si sono posti minimamente il
problema, limitandosi ad affermare, con motivazione apodittica ed
approssimativa, che la nuova norma era stata rintrodotta "prima dell'esaurimento
della consumazione del reato permanente"; omettendo di considerare però che la
"struttura" del delitto di cui all'art.53 bis è completamente diversa, sotto
vari profili, rispetto alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt.51 e
53 D.L.vo n.22/97 in precedenza applicabili.
Si sarebbe, in particolare, dovuto accertare se dopo la entrata in vigore della
L. 93/2001, introduttiva dell'art.53 bis D.L.vo 22/97, fossero stati prelevati e
stoccati ingenti quantità di rifiuti.
Non c'è dubbio che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, "In tema
di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di
ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale
complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se
considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta; tale requisito
non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e
continuità dell'abusiva gestione di rifiuti" (cfr.ex mutis Cass.pen.sez.3
n.12433 del 15.11.2005; conf.Cass.pen-sez.3 n.358 del 20.11.2007).
Il requisito della ingente quantità non poteva, però, essere desunto
indiscriminatamente dal quantitativo esistente al momento dell'accertamento,
anche perchè, secondo la stessa contestazione, la condotta illecita era iniziata
prima dell'entrata in vigore dell'art.53 bis D.L.vo 22/97. Per di più il
Tribunale, dopo aver dato atto che il calcolo (per un totale di 2.000 litri) era
stato effettuato sulla base di 733 FIR relativi al prelievo di rifiuti da parte
della ditta dell'imputata, affermava che non era neppure certo che "tutti tali
litri siano stati stoccati in Ischia piuttosto che a Castelvolturno";
aggiungendo sbrigativamente che "comunque in Ischia, via Arenella, vi è un
notevole quantitativo di essi" (cfr.sent.Trib.).
3.1) La sentenza impugnata andrebbe quindi annullata con rinvio per nuovo esame.
Senonché, nel frattempo, è maturata la prescrizione. L'art.10 L.7.12.2005 n.251,
come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n.393 del 23.11.2006,
stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
Cassazione". A seguito della decisione della Corte eostituzionale gli effetti
favorevoli per l'imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti
i procedimenti ed i processi in corso alla data dell'8 dicembre 2005, con
l'unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in cassazione.
La sentenza del Tribunale fu emessa in data 21.4.2008, per cui indubitabilmente
il processo era ancora pendente in primo grado al momento dell'entrata in vigore
della L.251/05. 5i applicano, quindi, ai fini della prescrizione, le
disposizioni più favorevoli di cui al novellato art.157 c.p.p.. Il termine
massimo di prescrizione, tenuto conto anche della interruzione secondo il
combinato disposto degli artt.160 e 161 c.p., di anni sette e mesi sei, cui va
aggiunto il periodo di sospensione dal 24.11.2004 al 4.7.2005 (per adesione del
difensore all' astensione dalle udienze) è maturato in data 23.7.2009,
considerato che, secondo la contestazione "chiusa", il reato risulta commesso
fino al 13.6.2001.
3.1.1) Appare opportuno ricordare che, in presenza di una causa di
improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di
cassazione l'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua
motivazione.
Quanto all'applicazione dell'art.129 cpv. c.p.p. "la conclusione può essere
favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o
dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi
elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza
impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che
sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa
estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente
nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il
contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri
richiesti dall'art.129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più
favorevole all'imputato, come sopra si è apprezzato, deve prevalere l'esigenza
della definizione del processo (cfr.Cass.sez.5, 22.6.2005, Bordo; Cass.sez.4
n.16466 del 6.3.2008). Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa
estintiva del reato, l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto
o della mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il
fatto non previsto dalla legge come reato, deve avvenire, come precisato dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, sulla base degli atti "dai quali la
Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" (cfr.Cass.pen.sez.6
n.6593 del 2008).
Ne discende ulteriormente che non è possibile disporre l'annullamento della
sentenza per vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito.
4) Alle medesime conclusioni si perviene anche in relazione al secondo motivo di
ricorso. Anche a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui "In
tema di atti processuali, integra una nullità di ordine generale per violazione
del diritto di difesa (art.178 comma primo, lett.c) cod,proc.pen.) la totale
assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova" (cfr.Cass.
Sez.3 n.37463 del 26.6.2008; contra sez.3 n.6151 dell'1.3.1994), non potrebbe
farsi luogo all'annullamento della sentenza.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
sancito dall'art.129 c.p.p. impone, infatti, che nel giudizio di cassazione,
qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità
processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (cfr.Cass.sez.un.n.17179
del 27. 2.2002; conf. Cass.sez.5 n.26064 del 9.6.2005).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato ascritto
sub b) estinto per prescrizione
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 Nov. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562