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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41513



RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Attività organizzate - Nozione di ingente quantitativo - Fattispecie - Art.260 D.L.vo n.152/2006 ex art.53 bis D.L.vo 22/97 di cui al capo b). In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta. Tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Cass. pen. sez.3, 15.11.2005, n.12433; conf. Cass. pen. sez.3, 20.11.2007, n.358). Fattispecie: Prelevamento di rifiuti, presso numerosi impianti alberghieri, ristoratori e commerciali, con trasportato abusivo su automezzi non autorizzati - reato di cui all'art.260 D.L.vo n.152/2006, così riqualificato l'originario reato ex art.53 bis D.L.vo 22/97 di cui al capo b). (annulla senza rinvio sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Pesce. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41513

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione del reato - Causa di improcedibilità - Principio di immediata declaratoria - Cause di non punibilità - Art.129 c.p.p.. In presenza di una causa di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione l'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Quanto all'applicazione dell'art.129 cpv. c.p.p. "la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art.129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione del processo (Cass. sez.5, 22.6.2005, Bordo; Cass. sez.4, 6.3.2008, n.16466). Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto non previsto dalla legge come reato, deve avvenire, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" (Cass. pen. sez.6 n.6593/2008). Ne discende ulteriormente che non è possibile disporre l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito. Infine, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 c.p.p. impone, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (Cass. sez. un., 27. 2.2002, n.17179; conf. Cass. sez.5, 9.6.2005, n.26064). (annulla senza rinvio sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Pesce. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 41513


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UDIENZA del 21.10.2010

SENTENZA N.1601

REG. GENERALE N. 11655/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli ill.mi Sigg.

Dott. Giuliana Ferrua                               Presidente
Dott. Alfredo Teresi                                 Consigliere
Dott. Amedeo Franco                              Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                            Consigliere
Dott. Giulio Sarno                                   Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Pe. Lu.;
- avverso la sentenza del 25.2.2009 della Corte di Appello di Napoli;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
- sentite le conclusioni del P. G., dr. M Giuseppina Fodaroli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
- sentito il difensore, avv. Emilio Della Pietra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso


OSSERVA


1) Con sentenza in data 25.2.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, in composizione monocratica, con la quale Pe. Lu., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art.260 D.L.vo n.152/2006, così riqualificato l'originario reato ex art.53 bis D.L.vo 22/97 di cui al capo b); pena sospesa e non menzione.

Riteneva la Corte territoriale, innanzitutto, infondata l'eccezione di nullità. L'omesso o tardivo deposito dei verbali scritti dell' istruttoria espletata con fonoregistrazione non è sanzionato da alcuna nullità; né certamente può farsi riferimento alla previsione di cui agli artt.178 e 179 c.p.p.

Quanto ai vizi della motivazione, non versandosi in sede di ricorso per cassazione, la Corte di Appello ha ampi poteri e doveri di integrazione della motivazione medesima. Tanto premesso, assumeva la Corte che risultava ampiamente provato che la Pe., nella qualità di legale rappresentante della s.n.c."Aragona Servizi Ecologia", nel periodo dal marzo 2000 fino al 13.6.2001, benchè munita di autorizzazione solo per la zona di Caserta, aveva provveduto allo stoccaggio di notevoli quantitativi di rifiuti nel sito di Ischia con attività organizzata (servendosi di un autocarro non autorizzato al prelievo del rifiuto CER 20.01.09).

2) Ricorre per Cassazione Pe. Lu., denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art.53 bis D.L.vo n.22/97 e 530 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare in quale norma (all'epoca vigente) era sussumibi{e la condotta posta in essere da soggetto, autorizzato a prelevare e trasportare in maniera organizzata un tipo di rifiuto ma non a conferirlo e tenerlo in un determinato sito. Era necessario, innanzitutto, accertare se si trattasse di sostanza riferibile al codice 20.01.09 ed il conseguente regime ad essa applicabile.

Con i motivi di impugnazione si evidenziava che nessuna analisi era stata effettuata e che ci si era affidati alla osservazione atecnica di un ufficiale di p.g. La Corte ha omesso ogni motivazione sul punto. Si sarebbe dovuto accertare, inoltre, la condotta posta in essere dopo il 4 aprile 2001 e fino al 22.5.2001 (vale a dire dopo l'entrata in vigore dell'art.53 bis introdotto con l'art.22 L.93/2001) e cioè quanti litri della sostanza erano stati prelevati, trasportati con il camion Mercedes, e sversati nei cinque contenitori di Arenella in Ischia. Non era sufficiente evidentemente far riferimento al carattere permanente della condotta, dovendosi dimostrare per la configurabilità del delitto di cui all'art.53 bis che dopo il 4 aprile erano state prelevate e conferite e poi stoccate ingenti quantità mediante azioni ripetute, reiterate, avvalendosi di una struttura organizzata e quindi in maniera non occasionale, e perciò fuori dalle ipotesi di cui all'art.51 n.1 e 51 n.3 e 53 del D.L.vo 22/97. Soltanto le modalità del fatto consentono di stabilire se si verta in una ipotesi contravvenzionale o in quella delittuosa.

La Corte territoriale non si pone il problema di stabilire se le quantità della sostanza conferite dopo il 4 aprile 2001 fossero rifiuto e se fossero ingenti. A parte il fatto che, anche a voler per ipotesi ritenere tutte le sostanze contenute nei cinque serbatoi rifiuto e tutte gestite dopo la entrata in vigore della previsione di cui all'art.53 bis, non può parlarsi di "quantitativo ingente" secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Dopo aver ripercorso la differenza tra le nozioni giuridiche di discarica, stoccaggio o deposito preliminare, e di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la ricorrente assume che compete al giudice stabilire in quale di queste ipotesi rientri la condotta posta in essere e di cui alla contestazione.

In ogni caso non configurabile il delitto di cui all'art.53 bis D.L.vo 22/97.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.178 c.p.p., 134 commi 1,2,3, 136 comma 2,139 commi 3,5 e 6,140, 310 commi 2 e 3, 559 comma 2 c.p.p. All'eccezione di nullità per omesso deposito dei verbali di udienza (redatti in forma stenotipica) la Corte territoriale risponde in modo generico e formale.

La violazione denunciata riguardava l'assenza completa della riproduzione scritta delle dichiarazioni testimoniali (il verbale di udienza rinviava integralmente alla fonoregistrazione), essendo state queste depositate solo in data 3.7.2008 e quindi dopo il deposito della sentenza e dopo la scadenza dei termini per impugnare, con grave violazione dei diritti di difesa. Si è in presenza quindi della nullità prevista dall'art.178 lett.c) c.p.p..


a****************d


3) Alla ricorrente risultava contestato il reato di cui all'art.53 bis del D.L.vo 22/77 per aver prelevato e ricevuto, presso numerosi impianti alberghieri, ristoratori e commerciali dell'isola di Ischia, e per aver trasportato abusivamente e con automezzi non autorizzati, quale quello tg NA W1xxx, ingenti quantitativi di oli vegetali e grassi esausti, rifiuti speciali non pericolosi; con condotta protrattasi dal marzo 2000 fino al 13.6.2001.

Il reato contestato è stato introdotto con l'art.22 L.23.3.2001 n.93 (in vigore dal 4 aprile 2001), per cui, come correttamente rileva la ricorrente, a partire da tale data occorreva accertare se era stata posta in essere la condotta integrante la nuova ipotesi di reato e cioè che erano state prelevate, conferite e poi stoccate ingenti quantità di rifiuti, con azioni ripetute, reiterate e avvalendosi di una struttura organizzata. Era necessario, cioè accertare, se, sotto la vigenza della nuova fattispecie di reato, erano stati realizzati gli elementi costitutivi della stessa.

La Corte di Appello, e già prima il Tribunale, non si sono posti minimamente il problema, limitandosi ad affermare, con motivazione apodittica ed approssimativa, che la nuova norma era stata rintrodotta "prima dell'esaurimento della consumazione del reato permanente"; omettendo di considerare però che la "struttura" del delitto di cui all'art.53 bis è completamente diversa, sotto vari profili, rispetto alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt.51 e 53 D.L.vo n.22/97 in precedenza applicabili.

Si sarebbe, in particolare, dovuto accertare se dopo la entrata in vigore della L. 93/2001, introduttiva dell'art.53 bis D.L.vo 22/97, fossero stati prelevati e stoccati ingenti quantità di rifiuti.

Non c'è dubbio che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, "In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta; tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti" (cfr.ex mutis Cass.pen.sez.3 n.12433 del 15.11.2005; conf.Cass.pen-sez.3 n.358 del 20.11.2007).

Il requisito della ingente quantità non poteva, però, essere desunto indiscriminatamente dal quantitativo esistente al momento dell'accertamento, anche perchè, secondo la stessa contestazione, la condotta illecita era iniziata prima dell'entrata in vigore dell'art.53 bis D.L.vo 22/97. Per di più il Tribunale, dopo aver dato atto che il calcolo (per un totale di 2.000 litri) era stato effettuato sulla base di 733 FIR relativi al prelievo di rifiuti da parte della ditta dell'imputata, affermava che non era neppure certo che "tutti tali litri siano stati stoccati in Ischia piuttosto che a Castelvolturno"; aggiungendo sbrigativamente che "comunque in Ischia, via Arenella, vi è un notevole quantitativo di essi" (cfr.sent.Trib.).

3.1) La sentenza impugnata andrebbe quindi annullata con rinvio per nuovo esame. Senonché, nel frattempo, è maturata la prescrizione. L'art.10 L.7.12.2005 n.251, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n.393 del 23.11.2006, stabilisce che "se per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione". A seguito della decisione della Corte eostituzionale gli effetti favorevoli per l'imputato che invochi la prescrizione riguardano, quindi, tutti i procedimenti ed i processi in corso alla data dell'8 dicembre 2005, con l'unica eccezione dei processi già pendenti in appello o in cassazione.

La sentenza del Tribunale fu emessa in data 21.4.2008, per cui indubitabilmente il processo era ancora pendente in primo grado al momento dell'entrata in vigore della L.251/05. 5i applicano, quindi, ai fini della prescrizione, le disposizioni più favorevoli di cui al novellato art.157 c.p.p.. Il termine massimo di prescrizione, tenuto conto anche della interruzione secondo il combinato disposto degli artt.160 e 161 c.p., di anni sette e mesi sei, cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 24.11.2004 al 4.7.2005 (per adesione del difensore all' astensione dalle udienze) è maturato in data 23.7.2009, considerato che, secondo la contestazione "chiusa", il reato risulta commesso fino al 13.6.2001.

3.1.1) Appare opportuno ricordare che, in presenza di una causa di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione l'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

Quanto all'applicazione dell'art.129 cpv. c.p.p. "la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art.129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, come sopra si è apprezzato, deve prevalere l'esigenza della definizione del processo (cfr.Cass.sez.5, 22.6.2005, Bordo; Cass.sez.4 n.16466 del 6.3.2008). Ne deriva come corollario che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o infine che il fatto non previsto dalla legge come reato, deve avvenire, come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" (cfr.Cass.pen.sez.6 n.6593 del 2008).
Ne discende ulteriormente che non è possibile disporre l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento nel merito.

4) Alle medesime conclusioni si perviene anche in relazione al secondo motivo di ricorso. Anche a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui "In tema di atti processuali, integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa (art.178 comma primo, lett.c) cod,proc.pen.) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova" (cfr.Cass. Sez.3 n.37463 del 26.6.2008; contra sez.3 n.6151 dell'1.3.1994), non potrebbe farsi luogo all'annullamento della sentenza.

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 c.p.p. impone, infatti, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (cfr.Cass.sez.un.n.17179 del 27. 2.2002; conf. Cass.sez.5 n.26064 del 9.6.2005).


P. Q. M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato ascritto sub b) estinto per prescrizione

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 Nov. 2010



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