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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168



DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Natura pertinenziale di un’opera - Presupposti. La natura pertinenziale deve essere esclusa quando si configura una funzione autonomia dell’edificio o si presenta tale alla luce della destinazione e delle caratteristiche costruttive. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di Appello di Napoli) Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168

DIRITTO URBANISTICO - Testo Unico Edilizia D.P.R. n.380/2001 e art. 20, L. n.47/1985 - Continuità normativa - Violazione del principio di irretroattività della norma penale - Esclusione.
La disposizione contenuta nel Testo Unico introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 riproduce integralmente la disposizione contenuta nella Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 20 e le fattispecie in essa contenuta, pertanto, non sussiste violazione del principio di irretroattività della norma penale. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di Appello di Napoli) Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                                  - Presidente
Dott. CORDOVA Agostino                                         - Consigliere
Dott. FIALE Aldo                                                      - Consigliere
Dott. MARINI Luigi                                                    - Consigliere - Est.
Dott. GAZZARA Santi                                               - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) Co. Gi., nato a (Omissis);
2) Fe. Ad., nata a (Omissis);

Avverso la sentenza emessa in data 19 Febbraio 2008 dalla Corte di Appello di Napoli, che, in riforma parziale della sentenza emessa il giorno 8 gennaio 2007 dal Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo b) della rubrica e rideterminato la pena nella misura di tre mesi e quindici giorni di arresto e euro 12.000,00 di ammenda ciascuno.

Fatti accertati il (Omissis);

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.


RILEVA IN FATTO


Con sentenza emessa il giorno 8 gennaio 2007, il Tribunale di Torre Annunziata le condannato i ricorrenti alla pena di quattro mesi di reclusione e euro 13.000,00 di ammenda ciascuno perché ritenuti responsabili dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) (capo A), dalla citata legge, articoli 93 e 95 (capo B) e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo c) per avere realizzato in zona soggetta a vincolo paesaggistico e nonostante l'ordine dei sospensione dei lavori un edificio in muratura della dimensione di 16 mq. Fatti accertati il (Omissis).

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo b) della rubrica e rideterminato la pena nella misura di tre mesi e quindici giorni di arresto e euro 12.000,00 di ammenda.

Ricorrono separatamente i Sigg. Co. e Fe. .

I ricorsi presentano alcuni motivi comuni, così sintetizzabili:
a) le caratteristiche del manufatto lo qualificano come pertinenza dell'immobile principale ed escludono che fosse necessario il permesso di costruire;
b) la violazione ambientale deve essere esclusa alla luce delle caratteristiche del manufatto, certamente non integrante offesa al bene protetto, e in ogni caso una violazione commessa nell'anno (Omissis) non può essere sanzionata sulla base di una disposizione entrata in vigore nell'anno successivo, sussistendo altrimenti violazione dell'articolo 2 c.p.;
c) vizio di motivazione in relazione alla data di consumazione del reato, avendo lo stesso verbalizzante riferito in sede di deposizione che il manufatto preesisteva rispetto alla data del controllo;
d) mancata dichiarazione di prescrizione dei reati.

Il ricorso Fe. propone un ulteriore motivo di censura con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale della Sig.ra Fe., semplice titolare di un diritto di proprietà sul terreno che non e' sufficiente per integrare i presupposti della condanna.



OSSERVA IN DIRITTO



La Corte ritiene che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto:

a) la natura pertinenziale deve essere esclusa alla luce dell'autonomia che il piccolo edificio presenta alla luce della destinazione e delle caratteristiche costruttive, così come puntualmente e correttamente motivato dalla Corte di Appello in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte si vedano: Sezione Terza Penale, sentenza 9 dicembre 2004, Bufano; sentenza 19 settembre 2007, Terminiello e altro, n.38071);

b) non sussiste l'invocata violazione del principio di irretroattività della norma penale in quanto la disposizione contenuta nel Testo Unico introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 riproduce integralmente la disposizione contenuta nella Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 20 e le fattispecie in essa contenuta, così che il fatto contestato ai ricorrenti e' stato correttamente qualificato sia ai fini del giudizio di responsabilità sia ai fini del trattamento sanzionatorio.

Inoltre. La sussistenza della violazione e' indiscutibile, attesa la natura del reato che va ricondotto alle fattispecie di pericolo e non si verte, come emerge dalle decisioni di merito, in ipotesi di assoluta irrilevanza del manufatto;

c) quanto alle censure concernenti la data di commissione dei fatti e il giudizio di responsabilità della Sig.ra Fe. , si e' in presenza di motivi attinenti la ricostruzione dei fatti e l'accertamento dei fatti che non risultano proposti con l'atto di appello e sono stati sollevati per la prima volta e tardivamente con il ricorso avanti questa Corte;

d) quanto, infine, alla censura concernente la prescrizione dei reati residui, la Corte rileva che si e' in presenza di motivo manifestamente infondato, in quanto il termine di quattro anni e sei mesi risulta maturato in data (Omissis), e dunque successivamente alla sentenza impugnata che correttamente non ha dichiarato estinti i reati.

Per le ragioni esposte in precedenza i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili e questo comporta, in applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza n. 32 del 22 novembre - 22 dicembre 2000, rv. 217266; sentenza n. 33542 del 27 giugno - 11 settembre 2001, rv 219531; sentenza n. 23428 del 22 marzo - 22 giugno 2005, rv. 231164) che non possa tenersi conto del decorso dei termini che segue la pronuncia della sentenza di appello. Non sussiste, dunque, la invocata estinzione dei reati.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi e' ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 Nov. 2010



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