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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42189
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Demolizione delle opere
abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di sanatoria successiva al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Giudice dell'esecuzione -
Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata -
Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c.9°, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 32, c.
27 lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003. In materia
urbanistica, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle
opere abusive, (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi
previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in
presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della
questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di
definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile
risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel
caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso. (Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma;
conf. Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n.
3992 del 2004, Russetti). Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona
vincolata, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett.
d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. (dichiara inammissibile
il ricorso avverso ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P. del Tribunale di
Latina) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42189
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UDIENZA del 10.11.2010
SENTENZA N.1498
REG. GENERALE N. 18249/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente
Dott. Ciro Petti
Consigliere
" Alfredo Maria Lombardi
Silvio Amoresano
Giulio Sarno
Santi Gazzarra
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Giovanni Lauretti, difensore di fiducia di Ro.
Sa., n. a Ponza il xa.dx.xxxx, avverso l'ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P.
del Tribunale di Latina, con la quale è stata rigettata la richiesta di
sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.
Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. dei Tribunale di Latina, in funzione di
giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da Romano
Salvatore, di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo,
disposto con sentenza in data 10.11.2003, divenuta irrevocabile.
Il giudice dell'esecuzione ha osservato che il manufatto in questione è ubicato
in zona vincolata, sicché lo stesso non è suscettibile di sanatoria ai sensi
dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n.
326/2003; che inoltre l'opera non risulta la rispondente alle previsioni del
piano con riferimento alla volumetria realizzabile, alle distanze ed altro.
Sulla base dei citati rilievi l'ordinanza ha escluso che potesse essere disposta
la sospensione dell'ordine di demolizione, pur in presenza di una domanda di
condono e del pagamento della oblazione, in assenza della effettiva concessione
della sanatoria.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Romano, che la denuncia
per inosservanza ed errata applicazione di legge, nonché vizi di motivazione.
In sintesi, il ricorrente sostiene che, a seguito della presentazione della
domanda di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve sospendere l'ordine
di demolizione in attesa delle determinazioni dell'autorità amministrativa.
Si osserva inoltre che nella istanza di sospensione dell'esecuzione erano state
altresì rappresentante le risultanze di una consulenza di parte, dalle quali
emerge la impossibilità ovvero la rilevante pericolosità dell'attività di
demolizione del manufatto abusivo, realizzato in sopraelevazione su un
fabbricato preesistente.
Si deduce, quindi, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere
l'ordine di demolizione anche al fine di chiedere delucidazioni sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
E' stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che, ai fini della
revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 7,
ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31,
comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in presenza di una istanza di
condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una
attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura
ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se
esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di
tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e
sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello
stesso. (cfr. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma, RV 237816; conf. sez. IV,
5.3.2008 n. 15210, Romano, RV 239606; sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004,
Russetti, RV 227558).
Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta giuridicamente corretta,
alla luce dei citati principi di diritto, ed immune da vizi logici, avendo il
giudice dell'esecuzione escluso la possibilità di sanatoria ex art. 32, comma 27
lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, in quanto la
costruzione abusiva ricade in zona vincolata ex D.L.vo n. 490/99 e non
risultando la rispondenza delle opere alle previsioni di piano; né adottato
alcun provvedimento di sanatoria edilizia ovvero di autorizzazione
paesaggistica.
Sicché il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione si
sottrae alle censure del ricorrente.
Quanto alle deduzioni sul punto della asserita pericolosità della esecuzione
della demolizione è evidente che le stesse devono essere formulate nella fase
materialmente esecutiva, mentre non rilevano ai fini della sospensione
dell'ordine di demolizione, la cui richiesta, peraltro, risultava
precipuamente fondata sulla asserita necessità che si dovesse attendere, in ogni
caso, l'esito della domanda di condono edilizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.
606, u.c., c.p.p..
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p, segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché della somma di £ 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.11.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 Nov. 2010
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