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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42190
DIRITTO URBANISTICO - Opere stagionali - Mancata rimozione del gazebo - Aggravio
del carico urbanistico - Trasformazione di un'opera prevista a carattere
temporaneo in opera definitiva - Effetti - Artt. 44 lett. b) e 40 c.2°, DPR n.
380/2001. La mancata rimozione di un'opera edilizia allo spirare del termine
stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo,
configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in
tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art.
44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all'obbligo
di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del
manufatto per un determinato periodo di tempo. (Cass. sez. III, 6.6.2006 n.
29871, Sciavilla). Pertanto, l'aggravio del carico urbanistico è determinato
dalla trasformazione di un'opera per la quale era previsto il carattere
temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione incide sul rapporto
tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli standard
urbanistici, determinando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo rispetto
a quanto stabilito in sede programmatica. (conferma ordinanza del 27.4.2010,
Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P.
del Tribunale di Nola in data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric.
Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010),
Sentenza n. 42190
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di nuova costruzione - Nozione - Permesso di
costruire - Necessità - Fattispecie - Art. 3, c.1°, lett. e5), DPR n. 380/2001.
Ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e5), del DPR n. 380/2001, sono
considerati interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere
assentata mediante il permesso di costruire, la installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere utilizzate
quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Fattispecie:
sequestro preventivo di un gazebo con struttura portante lignea allo spirare del
termine stagionale. (conferma ordinanza del 27.4.2010, Tribunale di Napoli, con
la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in
data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42190
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UDIENZA del 10.11.2010
SENTENZA N.1499
REG. GENERALE N. 27385/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Ciro Petti
Presidente
" Alfredo Maria Lombardi
Consigliere - Rel.
Silvio Atnoresano
"
Giulio Sarno
Santi Gazzarra
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Guida, difensore di fiducia di Ro.
An., n. a Nola il xx.ad.xxxx, avverso l'ordinanza in data 27.4.2010 del
Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P.
del Tribunale di Nola in data 30.3.2010.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino
Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore Avv. Giuseppe Guida, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data
30.3.2010, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un gazebo
con struttura portante lignea stabilmente ancorato al suolo.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di
cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, oggetto di indagine nei confronti
di Ro. An., per essere stata omessa la rimozione del manufatto al termine della
fase stagionale cui era limitato dal titolo abilitativo.
Il Tribunale ha, altresì, ritenuto sussistenti le esigenze cautelari connesse
all'aggravio del carico urbanistico derivante dalla utilizzazione dell'opera.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione dell'art. 44, primo comma lett. b), del DPR n. 380/2001.
Si deduce, in sintesi, che l'opera di cui si tratta non è caratterizzata dai
requisiti della precarietà, ovvero della temporaneità della sua utilizzazione, e
che la stessa è conforme a quanto previsto dal permesso di costruire, sicché non
sussisteva alcun obbligo di rimozione al termine del periodo di utilizzo.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione dell'ari. 321 c.p.p..
Si deduce che la valutazione della esistenza delle esigenze cautelaci è fondata
su una motivazione apodittica, disancorata dai dati fattuali emergenti dagli
atti.
Si osserva sul punto che la struttura realizzata ha una funzione strumentale ed
accessoria rispetto all'albergo cui è annessa, sicché dal suo utilizzo non può
derivare una concreta e reale compromissione del territorio ovvero del carico
urbanistico.
Con l'ultimo motivo di gravame si denuncia la illogicità e contraddittorietà
della motivazione dell'ordinanza.
In sintesi, si denuncia la illogicità della motivazione in relazione alle
risultanze dalle quali emerge la conformità dell'opera alle previsioni del
permesso di costruire.
Il ricorso non è fondato.
Come osservato dallo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett.
e5), del DPR n. 380/2001, sono considerati interventi di nuova costruzione, la
cui realizzazione deve essere assentata mediante il permesso di costruire, la
installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere .....utilizzate quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee.
E' stato, inoltre, già affermato da questa Suprema Corte in fattispecie analoga
a quella di cui si tratta che la mancata rimozione di un'opera edilizia allo
spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento
abilitativo, configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001,
atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del
citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza
all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la
installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo. (cfr. sez. III,
6.6.2006 n. 29871, Sciavilla, RV 234939).
Correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha ravvisato nella mancata
rimozione del gazebo, al termine del periodo per il quale ne era prevista la
utilizzazione, la fattispecie di reato oggetto di indagine.
Quanto all'esistenza dell'obbligo di rimozione del gazebo, al termine del
periodo stagionale per il quale era stato autorizzato, il relativo accertamento
costituisce una questione di fatto afferente alla interpretazione del titolo
abilitativo, che deve essere compiutamente esaminata nella sede di merito, in
quanto riguarda la colpevolezza dell'imputato, e, in ogni caso, non può formare
oggetto di verifica in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto dell'aggravio del carico urbanistico, invero, la motivazione
dell'ordinanza non è affatto apodittica e, pertanto, non è censurabile in sede
di legittimità.
Il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che l'aggravio del carico
urbanistico è determinato dalla trasformazione di un'opera per la quale era
previsto il carattere temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione
incide sul rapporto tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli
standard urbanistici, determinando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo
rispetto a quanto stabilito in sede programmatica.
L'ultimo motivo di gravame, infine, è inammissibile ex art. 325 c.p.p..
Ai sensi della disposizione citata, infatti, i provvedimenti in materia di
misure cautelari reali possono essere impugnati mediante ricorso per tassazione
solo per violazione di legge.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 10.11.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 Nov. 2010
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