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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/12/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 44398
RIFIUTI - Trasporto rifiuti non pericolosi connessi all'esercizio
dell'attività di impresa - Necessità dell'iscrizione all'albo con modalità
semplificate - Art. 30 D.L.vo n.22/97 - Artt. 212 e 256 co. 1 D.L.vo n.152/06.
In tema di gestione dei rifiuti, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi anche propri connessi all'esercizio
dell'attività di impresa, (e ciò in linea con le decisioni comunitarie che
avevano riguardato l'art. 30 D.L.vo n.22/97) il legislatore, con le modifiche
del 2008, ha inteso confermare la necessità dell'iscrizione all'albo - seppure
con modalità semplificate -. Pertanto, l'espressione "... a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione
dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti... ", rappresenta un opportuno
chiarimento rispetto alla originaria formulazione contenuta nel comma 8 "Le
imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi come attività ordinaria e regolare". (conferma sentenza n. 6422/2009
TRIBUNALE di TORINO, del 08/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Sarno, Ric. Moro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/12/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n.
44398
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUA
- Presidente
Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO
- Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MORO ALDO N. IL 17/07/1957
- avverso la sentenza n. 6422/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 08/01/2010
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Uditi i difensori Avv.//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Moro Aldo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la
quale il tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena dell'ammenda per il
reato di cui all'articolo 256 co. 1 D.L.vo n.152/06 per avere, nella qualità di
procuratore speciale con delega ambientale della A.CO.FER srl, effettuato
attività di gestione di rifiuti senza essere in possesso della prescritta
iscrizione all'Albo smaltitori della Camera di Commercio di Torino. Fatto
accertato il 19.6.07.
Deduce in questa sede il ricorrente:
1) Violazione di legge limitando l'art. 212 co. 5 e 8 l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali delle imprese che esercitano la raccolta ed il
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare,
non rientrando, invece, alcuna di tali attività nel novero di quelle svolte
dalla società in questione.
2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione sull'elemento oggettivo e
soggettivo del reato.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo la decisione impugnata si appalesa esente da
rilievi sotto il profilo della violazione di legge.
Ed, invero, si rileva quanto segue.
E' doveroso premettere che la disposizione dell'articolo 212 originariamente
contenuta nel testo unico 152/06 ha in realtà subito modifiche nel tempo con
particolare riferimento ai commi 5 ed 8 richiamati dal ricorrente.
Come esattamente rilevato dal ricorrente l'articolo 212, comma 5, nella stesura
iniziale, stabiliva che:
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attività di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di smaltimento e di recupero
di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli
articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a
condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano
funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili
previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
Il successivo comma 8 stabiliva invece che:
8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti
non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonche' le imprese che
trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta
chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla
prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta
alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la
richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e
alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile
tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto
del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
Il decreto legislativo n. 4 del 2008, all'art. 2 co. 30. ha stabilito che:
All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le
parole (Trodotti da terzi» sono soppresse e dopo le parole «Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,» sono
aggiunte le seguenti: «limitatamente all'attività di intermediazione e commercio
senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 e' sostituito come
segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di
rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. (omissis)
Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità,
ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa,
l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e
l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il
versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima
applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e'
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente
28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui
al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono
abrogati.
Infine la Legge 30 dicembre 2008, n. 205 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti
per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", all'art. Art.
4-quinquies.(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)
prevede che:
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) - omissis -
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non
e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti,
come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente
finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».
Ciò posto, in punto di diritto si rileva in questa sede anzitutto che il
legislatore, con le modifiche del 2008, ha inteso senz'altro confermare
tendenzialmente la necessità dell'iscrizione all'albo - seppure con modalità
semplificate - anche per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi anche propri connessa all'esercizio dell'attività di
impresa, (e ciò in linea con le decisioni comunitarie che avevano riguardato
l'art. 30 Dlvo 22/97).
L'espressione "... , a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti... ", rappresenta, ad avviso del Collegio, un opportuno chiarimento rispetto alla originaria formulazione contenuta nel comma 8 "Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare".
Fatta tale necessaria premessa indispensabile per la verifica della sussistenza del reato alla luce delle modifiche normative, si deve rilevare come il rilievo del ricorrente si ponga ai limiti dell'inammissibilità nel momento in cui contesta che la corte abbia qualificato ordinaria e regolare l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dall' impresa.
Sul punto la decisione del tribunale appare adeguatamente e correttamente
motivata. Il giudicante, infatti, ha rilevato come la società in questione si
occupi di costruzioni generali, sia civili che industriali e che, per quanto
documentato dei formulari in atti, dall'agosto 2006 al maggio 2007 ha effettuato
oltre 150 trasporti di rifiuti prevalentemente da materiali di scavo e sostanze
bituminose, logicamente ricavandone che la necessità di smaltire tali rifiuti si
presentava con scansioni temporali condizionate dalle fasi di intervento che
caratterizzano le varie tipologie dei lavori appaltati ma pur sempre rivestiva
carattere di ordinari età e regolarità, non essendovi nemmeno prova che tali
rifiuti siano stati mai conferiti ad altri trasportatori esterni.
Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso.
In relazione al profilo oggettivo del reato, si richiamano le considerazioni
svolte in precedenza.
Va solo aggiunto che, così come indicato dal comma 10 dell'articolo 212,
nell'originaria stesura, fino all'emanazione dei decreti previsti dalla predetta
disposizione, continuavano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del ministro dell'ambiente 28 aprile 1998 numero 406.
Ciò fa venir meno qualsiasi valenza all'argomentazione secondo cui vi sarebbe
stata iniziale incertezza sulla disciplina normativa da applicare e nemmeno, in
relazione al profilo soggettivo, appare giustificabile, quindi, l'ignoranza
dell'obbligo che si riverbera sulla fattispecie penale.
Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 21.10.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 16 Dic. 2010
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