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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/12/2010 (Ud. 5/11/2010), Sentenza n. 44979



RIFIUTI - Scarti di origine animale - Configurazione come sottoprodotti e non come rifiuti - Presupposti - Artt. 256, 183, c. 1, lett. n) D.L.vo n. 152/2006 - Reg. CE 1774/02. Gli scarti di origine animali sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e sono esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del d. Igs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale. (conferma sentenza n. 127/2008 TRIB. di Catania SEZ .DIST. di GIARRE, del 20/11/2008) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Valastro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/12/2010 (Ud. 5/11/2010), Sentenza n. 44979


RIFIUTI - Sottoprodotti di origine animale - Disciplina applicabile - Testo Unico in materia ambientale e profili sanitari e di polizia veterinaria - Trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da attività di macellazione, senza la prescritta autorizzazione - Contenuto del tubo digerente definito "fertilizzante organico” - Profili sanitari e di polizia veterinaria - Artt. 256, 183, c. 1, lett. n) D.L.vo n. 152/2006 - Reg. CE 1774/02 - D. Igs. n. 508/1992. Ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 è stato adottato il termine sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di origine animale utilizzata nel d. Igs. n. 508 del 1992 e che ai sensi del d. Igs. n.152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), si intendono per sottoprodotti i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dai produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente). Inoltre, poiché la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso restrittivo, (Cass. Sez.3 sentenza n.8520/2002, Leuci), sono le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti di determinate sostanze a dover essere oggetto di interpretazione restrittiva. Da ciò deriva che il Regolamento CE n. 1774/2002 assicura solo una tutela sanitaria per le carogne e per i sottoprodotti di origine animale e che resta ferma la disciplina sanitaria dettata dal Regolamento n. 1774/2002 in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, se e in quanto configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa disciplina come esaustiva ed autonoma in ordine al profilo sanitario. Pertanto, l'ambito di operatività del Regolamento CE n.1774 del 2002 in tema di gestione di sottoprodotti di origine animale e della normativa di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione dei rifiuti, si verifica per le disposizioni di settore relativo ai sottoprodotti di origine animale che regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, mentre rimangono escluse da tale disciplina le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l'operatività della disciplina generale in materia (Cass. Sez.3, n. 12844 del 24/3/2009, De Angelis; Cass. Sez.3 sentenze n.21095/2007, Guerrini; Cass. n. 21676/2007, Zanchin). (conferma sentenza n. 127/2008 TRIB. di Catania SEZ .DIST. di GIARRE, del 20/11/2008) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Valastro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/12/2010 (Ud. 5/11/2010), Sentenza n. 44979


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  REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ALFREDO TERESI                                  - Presidente

Dott. MARIO GENTILE                                     - Consigliere

Dott. AMEDEO FRANCO                                 - Consigliere

Dott. LUIGI MARINI                                          - Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                                  - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) VALASTRO ORAZIO ANTONIO N. IL xx/xa/dxxx
2) PATANE' SALVATORE N. IL xx/ad/xxxx
3) PENNISI ROSARIO N. IL ax/dx/xxxx
- avverso la sentenza n. 127/2008 TRIB. SEZ .DIST. di GIARRE, del 20/11/2008
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.


RITENUTO IN FATTO


Con sentenza in data 20/11/2008 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre ha condannato Valastro Orazio Antonino, Patanè Salvatore e Pennisi Rosario (il primo, quale legale rappresentante della ditta Valastro carni s.r.l. avente ad oggetto l'attività di macellazione animale; il secondo, quale incaricato al trasporto e conduttore dell'autocarro targato ME 317411; il terzo quale possessore del terreno sito in Linguaglossa), in relazione ai reati di cui all'art. 256 del D.L. n. 152 del 2006 e art. 734 c.p., per avere effettuato il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da attività di macellazione, senza la prescritta autorizzazione, scaricando circa 3 metri cubi di resti organici e del tubo digerente di bovini all'interno di un'area di proprietà di Pennisi.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:


1. Violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione al Regolamento CE n. 1774/02 ed erronea interpretazione della legge penale in relazione a norma integrativa dei precetto penale.
La gravata sentenza avrebbe erroneamente applicato la normativa vigente in materia di rifiuti, in particolare, nell'applicazione del Reg. CE 1774/02, poiché ha ritenuto che le modalità di scarico ed il presunto abbandono del materiale qualifichino lo stesso come rifiuto. Tale regolamento, immediatamente operativo nel diritto interno secondo l'art. 189 del trattato CE, inserisce tra i materiali che non si devono considerare come rifiuti il contenuto del tubo digerente degli animali da allevamento erbivori (materiale di categoria 2) materiale che può essere utilizzato sui terreni conformemente al Regolamento stesso, in quanto non è necessario alcun tipo di trattamento di trasformazione, trattandosi di erba e fieno non ancora digeriti. Il Giudice ha errato, pertanto, nell'applicazione del Reg. CE 1774/02, poiché ha ritenuto che le modalità di scarico ed il presunto abbandono del materiale qualifichino lo stesso come rifiuto, se invece avesse fatto riferimento alla normativa europea avrebbe constatato che il contenute del tubo digerente non necessita di particolari trattamenti, anche perché al punto 38 dell'allegato I del Reg. CE 1774/02 il contenuto del tubo digerente viene definito "fertilizzante organico".
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe posto un problema che non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza della violazione contestata, e cioè se detto materiale potesse essere utilizzato come concime nel terreno ove venne scaricato, mentre non può essere escluso che tale materiale potesse venire utilizzato come concime in altri terreni coltivati di proprietà del coimputato Pennisi.


2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per motivazione in parte carente e in parte illogica.
La gravata sentenza avrebbe omesso, utilizzando una motivazione solo apparente, di esaminare l'applicabilità al caso di specie della normativa comunitaria, fosse anche per rifiutarne l'applicazione in funzione integrativa del precetto penale, mentre ha presunto illogicamente la natura di rifiuto in base alle modalità con le quali il materiale fu scaricato, utilizzando in maniera illogica le dichiarazioni del teste verbalizzante pur essendo in possesso di un parere di segno contrario espresso dal Tecnico dell'ASL locale, prodotto dalle difese.


3. Il ricorrente Patanè ha lamentato anche il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.


CONSIDERATO IN DIRITTO



I motivi di ricorso sono infondati.

Il ricorso, che è stato limitato al solo capo della sentenza relativo alla dichiarazione di responsabilità per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 256 D.Igs n.152 del 2006, non risulta puntuale, in quanto, con erronee argomentazioni giuridiche ed in punto di fatto, censura la decisione che risulta invece esente da vizi logico-giuridici, essendo stati specificamente indicati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati.


Con una recente decisione (Sez.3, n. 12844 del 24/3/2009, De Angelis, Rv. 243114) questa Corte ha già chiarito l'ambito di operatività del Regolamento CE n.1774 del 2002 in tema di gestione di sottoprodotti di origine animale e della normativa di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione dei rifiuti, precisando che le disposizioni di settore relativo ai sottoprodotti di origine animale regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, mentre rimangono escluse da tale disciplina le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l'operatività della disciplina generale in materia (Sez.3 sentenze n.21095/2007, Guerrini, Rv.236744; n. 21676/2007, Zanchin, Rv. 236703).


E' stato osservato, che con il Regolamento CE n. 1774/2002 è stato adottato il termine sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di origine animale utilizzata nel d. Igs. n. 508 del 1992 e che, secondo la giurisprudenza comunitaria e ai sensi del d. Igs. n.152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), si intendono per sottoprodotti i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dai produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente).


D'altra parte, poiché la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso restrittivo, come peraltro reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3 sentenza n. 8520/2002, Leuci, RV 221273), sono le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti di determinate sostanze a dover essere oggetto di interpretazione restrittiva.


Da ciò deriva che il Regolamento CE n. 1774/2002 assicura solo una tutela sanitaria per le carogne e per i sottoprodotti di origine animale e che resta ferma la disciplina sanitaria dettata dal Regolamento n. 1774/2002 in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, se e in quanto configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa disciplina come esaustiva ed autonoma in ordine al profilo sanitario.


In conclusione, gli scarti di origine animali sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e sono esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del d. Igs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale.


Alla luce degli enunciati principi di diritto, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato i reati contestati, essendo emerso dalle risultanze ampiamente riportate nel provvedimento, che gli imputati, in assenza delle prescritte autorizzazioni, hanno concorso nel trasporto non autorizzato, oltre che di tubi digerenti bovini, anche di resti organici animali macellati e li hanno scaricati in un terreno già coperto di rifiuti, sicché detti scarti esattamente sono stati qualificati come rifiuti, in quanto il produttore degli stessi se ne era per l'appunto disfatto.


Quanto alla mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentati dal ricorrente Patanè, si evidenzia che nessuna motivazione viene data sul punto nella parte motiva della sentenza impugnata perché tali benefici non risultano richiesti al giudice di merito, il quale, pertanto non aveva l'obbligo di motivare in relazione ad essi.


Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.


PQM



Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 22 Dic. 2010



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