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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/12/2010 (Cc. 21/10/2010), Sentenza n. 44985
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Emergenza rifiuti nella regione Campania
- D.L. n. 172/08 (convertito con modificazioni dalla L. 30/12/2008, n. 210 -
Fattispecie: trasporto dei rifiuti liquidi tramite l'autocisterna sequestrata.
Attraverso la conversione del D.L. n. 172/08 (Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210) è stato aggiunto all'art. 6 il
comma 1 bis il quale prevede per tutte le fattispecie penali previste
dall'articolo, attuate con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo dello
stesso finalizzato alla successiva confisca, obbligatoria in caso di sentenza di
condanna. La disposizione, eliminando qualsiasi discrezionalità sulla adozione
del provvedimento di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in ragione
della confisca - estesa rispetto ai limiti indicati dall'art. 259 cpv D.L.vo
n.152/06 -, comporta quanto al periculum in mora che, coincidendo quest'ultimo
con la confiscabilità del bene, solo ove venga meno la presenza delle condizioni
che legittimano la confisca possa procedersi alla revoca del sequestro. (Dich.
inammissibile il ricorso avverso ordinanza n.2168/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
DEL 07/12/2009) Pres. Ferrua, Est. Sarno, Ric. Trincone. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/12/2010 (Cc. 21/10/2010), Sentenza n. 44985
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUA
Pres.
Dott. ALFREDO TERESI
Cons.
Dott. AMEDEO FRANCO
Cons.
Dott. SILVIO AMORESANO Cons.
Dott. GIULIO SARNO Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Tr. Gi.n. il xx/ad/xxxx
- avverso l'ordinanza n.2168/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, DEL 07/12/2009
- sentita la relazione fatta dal
Consigliere DOTT. GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso;
- Uditi difensor Avv.; /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tr. Gi. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la
quale il tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto in relazione al
provvedimento del gip del tribunale della medesima città con la quale era stata
rigettata la richiesta di dissequestro delle autocisterne di proprietà
dell'istante.
La richiesta di restituzione era stata formulata dalla difesa del ricorrente,
indagato per il reato di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) DL 172/08,
all'esito delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio
effettuato in seguito alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini
preliminari nel corso del quale lo stesso aveva sostenuto che il trasporto dei
rifiuti liquidi tramite l'autocisterna sequestrata era avvenuto per un'autonoma
e non autorizzata iniziativa dei suoi dipendenti per i quali era stata avviata
la procedura di licenziamento disciplinare.
Il tribunale ha ritenuto i nuovi elementi addotti dalla difesa non in grado di
incidere sulla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati in quanto
provenienti dallo stesso indagato ed ha rilevato anche come tali dichiarazioni
contrastavano con atti ritualmente trasmessi dall'autorità giudiziaria
procedente in quanto l'autocisterna in sequestro, sulla quale vi erano due
dipendenti del ricorrente, era stata sorpresa mentre scaricava dei rifiuti
liquidi da fossa asettica nel tombino fognario sito all'interno di un capannone
sottoposto a sequestro nel gennaio 2008, anch'esso nella disponibilità del
Troncone.
In questa sede deduce il ricorrente la violazione dell'articolo 110 del codice
penale, dell'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) DL. 772/08 in relazione
all'articolo 325 del codice di procedura penale insistendo sulla circostanza che
dalle dichiarazioni rese al PM si rilevava che egli era assolutamente ignaro
della condotta illecita posta in essere dal coindagato e che aveva proceduto a
contestazione disciplinare nei confronti dei dipendenti. Contesta inoltre di
avere realizzato materialmente l'attività esecutiva del reato ribadendo che la
stessa, viceversa, è avvenuta per iniziativa autonoma non autorizzata dei suoi
dipendenti e che nessun contributo causale ha offerto per l'ipotizzato concorso
nel reato. Contesta, infine, la ritenuta sussistenza del periculum in mora
rilevando che ai fini del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la
confisca necessita sempre e comunque uno specifico e non occasionale nesso
strumentale tra res e reato.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al fumus commissi delicti, si deve ribadire in questa sede
che esso si sostanzia nell'astratta configurabilità del fatto attribuito
all'indagato in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M senza che
rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità.
Sul punto deve ritenersi dunque correttamente motivata l'ordinanza impugnata e
non si rende possibile accogliere le censure del ricorrente che sostanzialmente
contesta nel merito la gravità del quadro indiziario a suo carico.
Quanto al pericolo in mora correttamente il tribunale fa rilevare che in sede di conversione del DL n. 172/08 è stato aggiunto all'art. 6 il comma 1 bis il quale prevede per tutte le fattispecie penali previste dall'articolo citato, attuate con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo dello stesso finalizzato alla successiva confisca, obbligatoria in caso di sentenza di condanna.
Recita, infatti, l'art. 6 comma 1 bis: Per tutte le fattispecie penali di cui al
presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel
corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.
La disposizione citata, eliminando qualsiasi discrezionalità sulla adozione del
provvedimento di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in ragione della
confisca - estesa rispetto ai limiti indicati dall'art. 259 cpv DLvo 152/06 -,
comporta quanto al periculum in mora che, coincidendo quest'ultimo con la
confiscabilità del bene, solo ove venga meno la presenza delle condizioni che
legittimano la confisca possa procedersi alla revoca del sequestro.
Il che, come detto, non si verifica nella specie.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
cassa delle ammende.
PQM
La corte suprema di cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21.10.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 22 Dic. 2010
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