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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/12/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 45064



DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Sentenza passata in giudicato - Esecuzione - Diritti dei terzi e strumenti privatistici. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, del 17/10/2007 n. 42978). Mentre, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il decreto n. 93/2009 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del I 6/12/2009) Pres. Petti, Est. Sarno, Ric. Bartoletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/12/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 45064


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  REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. CIRO PETTI                                             - Presidente

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                   - Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                               - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                         - Rel. Consigliere -
Dott. SANTI GAllARA                                         - Consigliere -


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


sul ricorso proposto da:
I) BARTOLETTA MARIA TERESA N. IL xx/ad/xxxx
- avverso il decreto n. 93/2009 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del I 6/12/2009
- sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
- lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso;

- Uditi difensori Avv. //;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Bartoletta Maria Teresa, propone ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in data 16.12.2009 dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione in via di urgenza dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal procuratore della Repubblica del medesimo tribunale.


Deduce in questa sede la ricorrente:


1) violazione dell'art. 660, comma 2, lettere b - e cpp, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e norme attuative, nonché agli artt. 665 e ss. e 670 cpp.
Ciò sul rilievo che la sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione era stata emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di Perciamontani Felice, e che, benché proprietaria del terreno, non era mai stata sottoposta ad alcun procedimento penale e non era stata destinataria, quindi, dell'ordine di demolizione.


2) violazione dell'art. 606, comma 2, lettere b) - cpp, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e norme attuative, nonché agli artt. 665 e ss., 670 cpp. dovendo essere necessariamente notificati al proprietario tutti gli atti preliminari necessari (ordine di esecuzione, preavviso di sgombero e quant'altro), in mancanza dei quali l'intero procedimento di esecuzione appare illegittimo.


3) violazione dell'art. 606, comma 2, lettere b - e cpp, in relazione agli artt. 97 Cost. e 31, comma 5, D.P.R. 6.6.2001 n. 380. in relazione alle deliberazioni nn. 65 e 66 del Consiglio Comunale di Lamezia Terme assunte in data 11.12.2009 su proposta della Giunta Comunale (delibere di G.C. 558 e 559 del 10.12.2009), con le quali è stata dichiarata "l'esistenza del prevalente interesse pubblico a non demolire" di alcuni fabbricati abusivi i cui proprietari erano stati già attinti da ordinanza di esecuzione della definitiva sentenza di condanna e dall'ordine di demolizione e rendendosi necessario e indispensabile garantire, in attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 2 e 47 della Costituzione, l'immunità dalla demolizione ordinata della prima e unica casa realizzata abusivamente per le finalità abitative del soggetto in questione, della sua famiglia e dei familiari in linea retta entro il primo grado.


Il ricorso è inammissibile.


In premessa occorre rilevare che, come esattamente rilevato dal PG della Corte - che correttamente richiama sul punto la costante giurisprudenza di legittimità -, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145).
La questione risulta pertanto correttamente affrontata e risolta dal tribunale che ha evidenziato l'inesistenza di domande di sanatoria e/o di definizione dell'illecito edilizio. Né la ricorrente con il terzo motivo offre più specifici elementi di valutazione. Per il resto va ribadito in questa sede quanto più volte affermato da questa Corte e, cioè, che in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non assume rilievo la posizione di del 24/04/2001 Rv. 220191).


Infine, - come rilevato dal PG - non sono previste particolari garanzie per il terzo nel corso della procedura di demolizione.


A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue per la ricorrente l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa nella misura di euro 1000.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1000.


Così deciso, il giorno 10.11.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 23 Dic. 2010



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