AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n. 6642
DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Permesso di costruire -
Autorizzazioni amministrative - Falsa attestazione fornite alla P.A. -
Provvedimento del Pubblico Ufficiale - Falso per induzione - Disciplina
giuridica - Art. 480 c.p. - T.U. n. 380/2001. La circostanza che i dati
debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa
attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità
ideologica non è solo l'affidamento del destinatario dell'atto, ma anche la
fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti
provenienti da soggetti qualificati (Cass. Sez. V, sentenza n. 3146/2008). In
particolare, l'autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento
del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola
ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria
e non anche quando l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus
concorrono alla produzione dell'evento (Cass. Sezione 5 sentenza 3146/2008). Ai
fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale,
quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato
dell'art. 480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative. Pres. Lupo,
Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di
Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010),
Sentenza n. 6642
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia in sanatoria in mancanza dei
requisiti - Realizzazione documenti falsi - Illecito penale - Responsabilità per
induzione e dovere di verifica - Fattispecie. La realizzazione di non
veritieri documenti destinati alla produzione in un procedimento amministrativo
integra l'illecito penale anche quando le regole di quel procedimento impongono
un controllo da parte della P.A. di quanto attestato dal privato (Cass. Sezione
5 sentenza 12175/2005). Nella specie, è stata fornita una inesatta informazione
dello stato dei luoghi, a trarre in inganno i componenti della commissione
comunale i quali hanno rilasciato una concessione edilizia in sanatoria in
mancanza dei requisiti per la sua legittima emanazione. Pres. Lupo, Est.
Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di Lecce).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n.
6642
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Effetti del rilascio -
Esercizio del diritto ad edificare - Natura e limiti - Disciplina del regime dei
suoli - C.d. jus edificandi - Norme urbanistiche. In materia
urbanistica, la licenza edilizia (poi denominata concessione edilizia ed ora
permesso di costruire) rimuove i limiti di natura pubblicistica all'esercizio di
un diritto preesistente in capo al destinatario dell'atto e non ne costituisce,
o trasferisce, uno nuovo. Ciò in quanto lo jus edificandi, inerisce alla
proprietà (ed alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a
costruire), ma deve essere esercitato secondo la disciplina del regime dei suoli
che tiene opportunamente conto della molteplicità degli interessi collettivi. Il
provvedimento amministrativo ha lo scopo di accertare l’esistenza delle
condizioni previste dall'ordinamento per la legittima esplicazione del diritto
ad edificare. Tale provvedimento, è carente delle caratteristiche e dei
requisiti essenziali propri della concessione amministrativa (revocabilità,
discrezionalità, intuitus personae, incommerciabilità). Invero, il
proprietario ha il diritto ad edificare se la costruzione è rispettosa delle
norme urbanistiche ed, in tale ipotesi, il permesso di costruire è atto dovuto,
irrevocabile (anche in caso di sopravvenienza di diversa valutazione degli
interessi collettivi) e trasmissibile con l'immobile al quale accede. Pres.
Lupo, Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di
Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010),
Sentenza n. 6642
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 12.01.2010
SENTENZA N. 2
REG. GENERALE N. 13135/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA
Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Rel. Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO
Consigliere
Dott. MARGHERITA MARMO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PETRACCA MARIA LUCIA N. IL xx/xx/xxxx
2) PASSASEO VINCENZO N. IL xx/xx/xxxx
- avverso la sentenza n. 100/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 10/12/2008;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Solvano Francesco che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio delle contravvenzioni per prescrizione;
per il delitto ritenuto l'art. 480 con modifica delle pene.
- Udito, per la parte civile, I'Avv
/
- Uditi i difensori Avv.ti Macrì Ubaldo e Tognazzi Gianluca
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Lecce, con
sentenza 10 dicembre 2008, ha ritenuto Petracca Maria Lucia e Passaseo Vincenzo
responsabili dei reati previsti dagli artt.44 ci lett.c DPR 380/2001, 181 D.L.vo
42/2004, 48-479 cp e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato come gli imputati,
nelle rispettive qualifiche di committente dei lavori e di progettista degli
stessi, avessero realizzato un manufatto con permesso di costruire in sanatoria
inesistente in quanto ottenuto inducendo in errore i responsabili dello ufficio
tecnico comunale con elaborati e documentazione riportanti dati falsi.
Gli appellanti avevano chiesto il titolo abilitativo per una piccola abitazione
rurale, mentre il manufatto costruito era un ampliamento di un immobile
preesistente in contrasto con lo strumento urbanistico. Per l'annullamento della
sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto
di motivazione e violazione di legge.
La Petracca fa presente in fatto che vi sono stati due abusi edilizi nel tempo,
uno, sanato (come emerge dal permesso in sanatoria posto in essere dopo la
necessaria verifica) ed, il successivo, che era in fieri all'epoca della
constatazione del reato; pertanto, il tecnico comunale non è stato tratto in
inganno ed i Giudici avrebbero dovuto incriminarla e condannarla solo per il
secondo abuso.
Inoltre, deduce che il delitto era inquadrabile nella fattispecie di cui agli
artt.48, 480 cp (e non 48, 479 cp) trattandosi di falso in autorizzazione
amministrativa.
Il Passaseo sostiene che il
delitto non è configurabile dal momento che i tecnici del Comune (persone
qualificate e funzionalmente preposte ad effettuare i necessari accertamenti
sulla reale situazione di fatto) si dovevano rendere immediatamente conto che il
permesso di costruire in sanatoria non poteva essere rilasciato; rileva che la
fattispecie era, comunque, inquadrabile ex artt.48, 480 cp.
Le censure dei ricorrenti sono meritevoli di accoglimento nel limite in
prosieguo precisato.
La Petracca propone una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella
posta dalla Corte di Appello alla base della impugnata sentenza; evidenzia che
il manufatto e lo stato dei luoghi si trovavano nelle condizioni descritte nella
documentazione allegata alla richiesta di sanatoria, ottenuta la quale, i lavori
abusivi erano proseguiti.
La tesi è priva della necessaria concretezza (in quanto l'imputata non segnala
nessun elemento o argomento a sostegno del suo assunto) e, non essendo stata
prospettata ai Giudici di merito né inserita tra i motivi dell'atto di appello,
incorre nel divieto di nuove deduzioni in Cassazione.
Il ricorrente incentra le sue critiche sul dovere istituzionale della
commissione comunale di controllare, espletando i necessari accertamenti, quanto
risultante dagli elaborati a corredo della sanatoria; sostiene che, in esito a
tale verifica, risultava chiaro che il permesso di costruire non era concedibile
per la contrarietà dello edificato agli strumenti urbanistici e per la ragione
che era carente la attestazione di agricoltore della Petracca.
In tale modo, il ricorrente (se la Corte bene interpreta il suo pensiero)
ritiene che il falso per induzione non fosse configurabile, a sensi dell'art.49 cp, per la impossibilità delle produzioni degli imputati a trarre in inganno.
Ora la idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, al fine
di una eventuale configurazione di un reato impossibile, con riguardo alle
circostanze del caso concreto e con criterio ex ante; nella ipotesi in esame,
le falsità ideologiche degli imputati non rendevano in modo assoluto ed
all'evidenza inaccoglibile la domanda di sanatoria.
Non vi è dubbio sulla idoneità non solo in astratto, ma anche in concreto della
documentazione prodotta dagli imputati, che forniva una inesatta informazione
dello stato dei luoghi, a trarre in inganno i componenti della commissione
comunale i quali hanno rilasciato una concessione edilizia in sanatoria in
mancanza dei requisiti per la sua legittima emazione.
Relativamente alla compatibilità tra responsabilità per induzione e dovere di
verifica , si osserva che la realizzazione di non veritieri documenti destinati
alla produzione in un procedimento amministrativo integra l'illecito penale
anche quando le regole di quel procedimento impongono un controllo di quanto
attestato dal privato (Cass. Sezione 5 sentenza 12175/2005).
La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la
responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie
disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l'affidamento del
destinatario dell'atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati
deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati (Cass.
Sezione 5 sentenza 3146/2008). In particolare, l'autore di false attestazioni
che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere
del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in
errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l'inganno del decipiens (chiaramente sussistente nel caso concreto) e la colpa del
deceptus
(peraltro, solo allegata dal ricorrente e non provata) concorrono alla
produzione dell'evento (Cass. Sezione 5 sentenza 3146/2008).
Fondata è la residua censura formulata da entrambi i ricorrenti.
Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice
penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di
reato dell'art.480 cp che concerne le autorizzazioni amministrative.
In tale senso, si sono pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n°673/1997 che,
pure avendo come referente la pregressa normativa, ha enucleato principi che
sono di attualità anche dopo la novazione legislativa introdotta con il TU
380/2001.
Le Sezioni Unite hanno rilevato come la licenza edilizia (poi denominata
concessione edilizia ed ora permesso di costruire) rimuove i limiti di natura
pubblicistica all'esercizio di un diritto preesistente in capo al destinatario
dell'atto e non ne costituisce, o trasferisce, uno nuovo.
Ciò in quanto lo jus edificandi, anche secondo la giurisprudenza costituzionale,
inerisce alla proprietà (ed alle altre situazioni che comprendono la
legittimazione a costruire), ma deve essere esercitato secondo la disciplina del
regime dei suoli che tiene opportunamente conto della molteplicità degli
interessi collettivi.
Il provvedimento amministrativo ha lo scopo di accertare la esistenza delle
condizioni previste dall'ordinamento per la legittima esplicazione del diritto
ad edificare.
Tale provvedimento, inoltre, è carente delle caratteristiche e dei requisiti
essenziali propri della concessione amministrativa (revocabilità,
discrezionalità, intuitus personae, incommerciabilità). Invero, il proprietario
ha il diritto ad edificare se la costruzione è rispettosa delle norme
urbanistiche ed, in tale ipotesi, il permesso di costruire è atto dovuto, irrevocabile (anche in caso di sopravvenienza di diversa valutazione degli
interessi collettivi) e trasmissibile con l'immobile al quale accede.
Per le esposte considerazioni, il delitto deve essere qualificato a sensi degli
artt.48, 480 cp.; tale conclusione impone una rideterminazione della pena che
non può essere fatta direttamente in questa sede per i limiti cognitivi della
Cassazione.
Pertanto, la Corte annulla la sentenza impugnata per quanto concerne il delitto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, perché i nuovi
Giudici quantifichino il regime sanzionatorio tendendo conto che sul tema della
responsabilità degli imputati si è formato il giudicato.
Per le contravvenzioni si è maturato il periodo richiesto dagli artt.157, 160 cp
per cui la Corte annulla senza rinvio la decisione impugnata per essere tali
reati estinti per prescrizione dando atto che è carente la evidente prova
favorevole agli imputati che possa consentire la priorità del proscioglimento
nel merito.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle
contravvenzioni perché estinte per prescrizione; annulla la stessa sentenza in
ordine al delitto di cui agli artt.48,480 cp, così qualificato il
fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per la
determinazione della pena.
Roma, 12 gennaio 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 16/02/2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562