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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
23/02/2010, Sentenza n.7093
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in zona
vincolata - Opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica - Condono
edilizio - Estinzione dei reati per oblazione e prescrizione - Legge n. 47/1985
- Art. 1 sexies L. n. 431/1985. Nel caso d'intervento della concessione
tramite condono edilizio, corrisposione dell'intera somma dovuta a titolo di
oblazione (si veda, al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47
del 1985, articolo 38 contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24)
e scadenza del termine massimo di prescrizione i reati contestati ex Legge n. 47
del 1985 sono da considerarsi estinti. (Annulla sentenza n. 2536/1993 CORTE
APPELLO di TORINO, del 17/05/1994) Pres. LUPO - Rel. FIALE - Ric. C.G. ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla Immacolat - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C. G. N. IL (Omissis);
2) B. G. N. IL (Omissis);
3) R. G. N. IL (Omissis);
- avverso la sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/05/1994;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata:
a) per Ro. : quanto al capo 6), perche' il fatto non sussiste, quanto agli altri
reati per prescrizione;
b)) per Ca. e Br. :
- quanto al capo 9), per sanatoria, quanto agli altri reati, per prescrizione;
- Udito, il difensore di Ca. e Br. , avv. Trinchero Roberto, il quale ha
concluso - per i propri assistiti - conformandosi alle richieste del PG..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 17.5.1994, in parziale riforma
della sentenza 11.6.1993 del Pretore di Asti (appellata incidentalmente anche
dal P.M.), ribadiva l'affermazione della responsabilita' penale di, Ca. Gi. ,
Br. Gi. e Ro. Ga. in ordine ai reati di cui:
- capo a) alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (per avere - il
primo quale legale rappresentante ed il secondo quale direttore generale della
s.p.a. " O/. Me. ", il terzo quale direttore dei lavori - realizzato, in assenza
della prescritta concessione edilizia, i seguenti lavori: installazione di un
nuovo forno fusorio;
- edificazione di muri di recinzione e sostegno e di un box in cls armato;
ampliamento di un passo carraio - (Omissis);
- capo c) alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato la
costruzione di un capannone industriale in cemento armato precompresso, in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico, senza l'autorizzazione dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo - dal febbraio 1988);
- capo f) alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera a), (per avere
realizzato in violazione della legge urbanistica la costruzione di muri di
sponda lungo il rio (Omissis) e di pavimentazione in cemento armato dell'alveo
di scorrimento del rio - dal marzo 1988);
Ca. Gi. e Br. Gi. in ordine
all'ulteriore reato di cui:
- capo g) alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (per avere
realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, opere di
costruzione di un nuovo edificio per lavorazioni meccaniche e l'ampliamento di
uffici - fino all'(Omissis)) e, con le circostanze attenuanti generiche gia'
riconosciute a tutti, determinava per ciascuno la pena complessiva in giorni 30
di arresto e lire 61 milioni di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
Il difensore di Ro. ha eccepito che:
- il proprio assistito e' stato
illegittimamente condannato per il reato di cui al capo g), che non gli era
stato mai contestato, ed in seguito all'assoluzione da detta contravvenzione
egli avrebbe potuto e potrebbe ottenere il beneficio della sospensione
condizionale della pena;
- le opere descritte al capo a) sarebbero state realizzabili anche con mera
"autorizzazione", non essendo necessario per le stesse il titolo concessorio,
poiche' integrerebbero "impianto tecnologico interno all'insediamento
industriale e adesso accessorio" ai sensi della Legge n. 94 del 1982, articolo
7, comma 2, lettera c);
- sempre in relazione alle opere di cui al capo a), i giudici del merito
avrebbero esercitato un sindacato di legittimita' dell'atto amministrativo ad
essi non consentito, pervenendo in carenza di potere a disattendere la
concessione rilasciata in data (Omissis) ai sensi della Legge n. 47 del 1985,
articolo 13;
- incongruamente non sarebbe stata applicata l'amnistia di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 per il reato di cui al capo
c).
Il difensore di Ca. e Br. ha lamentato, a sua volta:
- quanto alle opere descritte al
capo a), l'incongruo disconoscimento di efficacia (perche' erroneamente ritenute
non conformi alle prescrizioni di piano) alla concessione rilasciata in data
(Omissis) ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 13: a fronte di un
provvedimento amministrativo in assunto non sindacabile dall'autorita'
giudiziaria, erroneamente quelle opere, infatti, sarebbero state ritenute non
conformi alle prescrizioni di piano;
- la inconciliabilita' della pronuncia di condanna per il reato di cui alla
Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (contestato al capo a) in seguito
all'assoluzione degli imputati dalla connessa contravvenzione di cui alla Legge
n. 431 del 1985, articolo 1 sexies;
- la insussistenza del reato paesaggistico di cui al capo c) e, comunque, la
intervenuta prescrizione di detto reato;
- la insussistenza dei reati di cui ai capi f) e g), e comunque la intervenuta
prescrizione anche di tali reati;
- la carenza dell'elemento soggettivo per tutte le contravvenzioni;
- l'erronea esclusione del vincolo della continuazione, che era stato invece
riconosciuto in primo grado.
Essendo stata presentata domanda di condono edilizio nell'interesse della s.p.a.
" O/. Me. ", Legge n. 724 del 1994, ex articolo 39 questa Corte ha disposto la
sospensione del procedimento ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 38.
Il Comune di (Omissis), con nota del 16.11.2009, ha comunicato che alla s.p.a. "
O/. Me. ", a conclusione della pratica di condono, e' stata rilasciata
concessione edilizia in sanatoria in data 6.2.1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di Ca.
Gi., perche' i residui reati a lui ascritti sono estinti per "condono edilizio".
Quanto al ricorso proposto dall'avv.to Roberto Trinchero nell'interesse di Br.
Gi. , non si rinviene in atti il mandato specifico che l'interessato, essendo
rimasto contumace nel giudizio di appello, avrebbe dovuto conferire al difensore
secondo la legge processuale del tempo.
L'annullamento pronunziato nei confronti del Ca. opera, comunque, per l'effetto
estensivo dell'impugnazione, anche per il Br. , tenuto conto che i reati sono
stati a lui contestati quale direttore generale della s.p.a. " O/. Me. " e che
detta societa' ha corrisposto l'intera somma dovuta a titolo di oblazione (vedi,
al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38
contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24).
Per Ro. Ga. , invece, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio:
in ordine al reato di cui al capo g) - mai contestatogli - perche' il fatto, nei
suoi confronti, non sussiste;
nonche' in ordine agli altri residui reati, per essersi gli stessi estinti per
prescrizione.
L'ultimo accertamento risale, infatti, al giugno 1990 e la scadenza del termine
massimo di prescrizione coincide pertanto con il dicembre 1994, in quanto, non
avendo egli presentato autonoma domanda di condono (alla quale era tenuto, per
la sua autonoma qualita' di direttore dei lavori) non possono essere per lui
computate (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) le
sospensioni di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 38.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata: nei confronti di Ca. Gi. - e per
l'effetto estensivo nei confronti di Br. Gi. - essendo i residui reati estinti
per condono edilizio; nei confronti di Ro. Ga. , in ordine al reato di cui al
capo g), perche' il fatto non sussiste, nonche' in ordine agli altri residui
reati, per essersi gli stessi estinti per prescrizione.
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