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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093


 
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in zona vincolata - Opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica - Condono edilizio - Estinzione dei reati per oblazione e prescrizione - Legge n. 47/1985 - Art. 1 sexies L. n. 431/1985. Nel caso d'intervento della concessione tramite condono edilizio, corrisposione dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione (si veda, al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24) e scadenza del termine massimo di prescrizione i reati contestati ex Legge n. 47 del 1985 sono da considerarsi estinti. (Annulla sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/05/1994) Pres. LUPO - Rel. FIALE - Ric. C.G. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla Immacolat - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) C. G. N. IL (Omissis);
2) B. G. N. IL (Omissis);
3) R. G. N. IL (Omissis);
- avverso la sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/05/1994;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata:
a) per Ro. : quanto al capo 6), perche' il fatto non sussiste, quanto agli altri reati per prescrizione;
b)) per Ca. e Br. :
- quanto al capo 9), per sanatoria, quanto agli altri reati, per prescrizione;
- Udito, il difensore di Ca. e Br. , avv. Trinchero Roberto, il quale ha concluso - per i propri assistiti - conformandosi alle richieste del PG..


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 17.5.1994, in parziale riforma della sentenza 11.6.1993 del Pretore di Asti (appellata incidentalmente anche dal P.M.), ribadiva l'affermazione della responsabilita' penale di, Ca. Gi. , Br. Gi. e Ro. Ga. in ordine ai reati di cui:
- capo a) alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (per avere - il primo quale legale rappresentante ed il secondo quale direttore generale della s.p.a. " O/. Me. ", il terzo quale direttore dei lavori - realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, i seguenti lavori: installazione di un nuovo forno fusorio;
- edificazione di muri di recinzione e sostegno e di un box in cls armato; ampliamento di un passo carraio - (Omissis);
- capo c) alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato la costruzione di un capannone industriale in cemento armato precompresso, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza l'autorizzazione dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo - dal febbraio 1988);
- capo f) alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera a), (per avere realizzato in violazione della legge urbanistica la costruzione di muri di sponda lungo il rio (Omissis) e di pavimentazione in cemento armato dell'alveo di scorrimento del rio - dal marzo 1988);
 

Ca. Gi. e Br. Gi. in ordine all'ulteriore reato di cui:
- capo g) alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, opere di costruzione di un nuovo edificio per lavorazioni meccaniche e l'ampliamento di uffici - fino all'(Omissis)) e, con le circostanze attenuanti generiche gia' riconosciute a tutti, determinava per ciascuno la pena complessiva in giorni 30 di arresto e lire 61 milioni di ammenda.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

Il difensore di Ro. ha eccepito che:

- il proprio assistito e' stato illegittimamente condannato per il reato di cui al capo g), che non gli era stato mai contestato, ed in seguito all'assoluzione da detta contravvenzione egli avrebbe potuto e potrebbe ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- le opere descritte al capo a) sarebbero state realizzabili anche con mera "autorizzazione", non essendo necessario per le stesse il titolo concessorio, poiche' integrerebbero "impianto tecnologico interno all'insediamento industriale e adesso accessorio" ai sensi della Legge n. 94 del 1982, articolo 7, comma 2, lettera c);
- sempre in relazione alle opere di cui al capo a), i giudici del merito avrebbero esercitato un sindacato di legittimita' dell'atto amministrativo ad essi non consentito, pervenendo in carenza di potere a disattendere la concessione rilasciata in data (Omissis) ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 13;
- incongruamente non sarebbe stata applicata l'amnistia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 per il reato di cui al capo c).

Il difensore di Ca. e Br. ha lamentato, a sua volta:

- quanto alle opere descritte al capo a), l'incongruo disconoscimento di efficacia (perche' erroneamente ritenute non conformi alle prescrizioni di piano) alla concessione rilasciata in data (Omissis) ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 13: a fronte di un provvedimento amministrativo in assunto non sindacabile dall'autorita' giudiziaria, erroneamente quelle opere, infatti, sarebbero state ritenute non conformi alle prescrizioni di piano;
- la inconciliabilita' della pronuncia di condanna per il reato di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (contestato al capo a) in seguito all'assoluzione degli imputati dalla connessa contravvenzione di cui alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies;
- la insussistenza del reato paesaggistico di cui al capo c) e, comunque, la intervenuta prescrizione di detto reato;
- la insussistenza dei reati di cui ai capi f) e g), e comunque la intervenuta prescrizione anche di tali reati;
- la carenza dell'elemento soggettivo per tutte le contravvenzioni;
- l'erronea esclusione del vincolo della continuazione, che era stato invece riconosciuto in primo grado.

Essendo stata presentata domanda di condono edilizio nell'interesse della s.p.a. " O/. Me. ", Legge n. 724 del 1994, ex articolo 39 questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 38.

Il Comune di (Omissis), con nota del 16.11.2009, ha comunicato che alla s.p.a. " O/. Me. ", a conclusione della pratica di condono, e' stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria in data 6.2.1999.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di Ca. Gi., perche' i residui reati a lui ascritti sono estinti per "condono edilizio".

Quanto al ricorso proposto dall'avv.to Roberto Trinchero nell'interesse di Br. Gi. , non si rinviene in atti il mandato specifico che l'interessato, essendo rimasto contumace nel giudizio di appello, avrebbe dovuto conferire al difensore secondo la legge processuale del tempo.

L'annullamento pronunziato nei confronti del Ca. opera, comunque, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche per il Br. , tenuto conto che i reati sono stati a lui contestati quale direttore generale della s.p.a. " O/. Me. " e che detta societa' ha corrisposto l'intera somma dovuta a titolo di oblazione (vedi, al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24).

Per Ro. Ga. , invece, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio:

in ordine al reato di cui al capo g) - mai contestatogli - perche' il fatto, nei suoi confronti, non sussiste;

nonche' in ordine agli altri residui reati, per essersi gli stessi estinti per prescrizione.

L'ultimo accertamento risale, infatti, al giugno 1990 e la scadenza del termine massimo di prescrizione coincide pertanto con il dicembre 1994, in quanto, non avendo egli presentato autonoma domanda di condono (alla quale era tenuto, per la sua autonoma qualita' di direttore dei lavori) non possono essere per lui computate (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) le sospensioni di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 38.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata: nei confronti di Ca. Gi. - e per l'effetto estensivo nei confronti di Br. Gi. - essendo i residui reati estinti per condono edilizio; nei confronti di Ro. Ga. , in ordine al reato di cui al capo g), perche' il fatto non sussiste, nonche' in ordine agli altri residui reati, per essersi gli stessi estinti per prescrizione.


 


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