AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71


DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione in aree non vincolate - Approvazione del competente organo regionale - Esclusione. In materia di lottizzazione, nel caso di aree non vincolate, (Legge Regione Puglia n. 56 del 1980), l'invio al CUR (Comitato Urbanistico Regionale) è facoltativo ed il parere del citato comitato regionale non è vincolate. Sicché, i piani di lottizzazione riguardanti aree non sottoposte a vincoli non devono essere approvati dal competente organo regionale. Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Indagini preliminari - Misure cautelari - Applicazione - Esistenza del fumus - Circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. In tema di misure cautelari, stante la fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari, che non ha ancora formato oggetto di formale contestazione, il tribunale del riesame può porre a fondamento della misura cautelare anche profili di illiceità non ancora enucleati dalla pubblica accusa, ma di cui si riscontri l'esistenza del fumus sulla base delle circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71


 www.AmbienteDiritto.it©


UDIENZA  C.C. 15.10.2009

SENTENZA N. 1182

REG. GENERALE n.22173/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli lll.mi Signori:


Presidente  Dott. Pierluigi Onorato
Consigliere   "     Agostino Cordova
                   "     Alfredo Maria Lombardi

                   "     Maria Silvia Sensini
                   "     Santi Gazzara

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall'Avv. Filiberto Palumbo, difensore di fiducia di S. F., n. a Martina Franca il x.x.xxxx, avverso l'ordinanza in data 2.4.009 del Tribunale di Bari con quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un complesso immobiliare emesso dal. G.I.P. del medesimo Tribunale in data 29.1.2009.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Bua, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un complesso immobiliare emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 29.1.2009 nei confronti di S. F., proprietario e committente, Buono Antonio, progettista e direttore dei lavori, e Maggi Giovanni, titolare dell'impresa esecutrice, indagati del reato di cui agli art. 30 e 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, loro ascritto per avere eseguito opere di trasformazione urbanistica del territorio in assenza del prescritto provvedimento comunale di autorizzazione alla lottizzazione o, comunque, in difformità dello stesso. In particolare per avere eseguito detti lavori in base al permesso di costruire n. 60 del 15.11.2005, illegittimo e inefficace, perché in contrasto con lo strumento urbanistico attuativo sovraordinato, in quanto consentiva la realizzazione di opere differenti in termini quantitativi, con riferimento alla volumetria ed alla superficie coperta, e qualitativi, con riferimento alla ubicazione, caratteristiche, numero dei piani e destinazione d'uso dei fabbricati, rispetto a quelle autorizzate dal piano di lottizzazione.


L'ordinanza ha premesso che il piano di lottizzazione, interessante la zona di ubicazione degli interventi edilizi di cui alla contestazione, era stato definitivamente approvato con delibera del consiglio comunale n. 67 del 1997; che detto piano di lottizzazione era stato approvato nella vigenza del Programma di Fabbricazione del Comune di Noicattaro e che Part. 78 delle N.T.A. del P.R.G. del predetto Comune, adottato nel 1999 ed approvato dalla Regione nel 2004, faceva salvo il contenuto delle lottizzazioni precedentemente autorizzate; che una parte degli immobili, la cui realizzazione era stata iniziata a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 60 del 2005, aveva già formato oggetto di sequestro, essendo state riscontrate dal personale del locale Comando dei VV.UU. difformità riguardanti l'altezza interna degli edifici, ma che successivamente era stato disposto il dissequestro delle costruzioni a seguito del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, n. 90 del 16.3.2007; che il P.M. aveva disposto un'ulteriore consulenza, dalle cui risultanze era emersa l'esistenza di notevoli difformità tra le previsioni del piano di lottizzazione e quanto assentito dal permesso di costruire, riguardanti, in particolare, il numero delle unità abitative di cui era autorizzata la realizzazione, passate da undici a venti, nonché differenze della volumetria complessiva degli immobili e della superficie coperta; che le risultanze della predetta consulenza tecnica, parzialmente divergenti da quelle di un precedente elaborato peritale fatto espletare dalla pubblica accusa, erano state poste a fondamento del sequestro preventivo.


Si osserva ancora nell'ordinanza che con consulenza di parte gli istanti per il riesame avevano contestato la correttezza dei rilievi del tecnico del P.M., osservando in particolare che le differenze volumetriche e delle superfici utili erano determinate dall'erroneo riferimento del consulente della accusa alle previsioni dell'abrogato Piano di Fabbricazione, mentre risultavano insussistenti alla luce di quanto stabilito dalle N.T.A. del P.R.G. attualmente vigente.


Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha osservato che, indipendentemente dall'accertamento dell'esistenza e rilevanza delle difformità volumetriche o delle superfici coperte rilevate dal consulente dell'accusa, doveva ritenersi innegabile che il permesso di costruire n. 60 del 2005 aveva attuato una sostanziale modifica dell'assetto complessivo della lottizzazione convenzionata, avendo autorizzato la costruzione di 20 uniti abitative in luogo delle 11 originariamente previste, l'accorpamento e la fusione di lotti, il mutamento delle dimensioni, delle dislocazioni e delle caratteristiche architettoniche degli edifici, del numero dei piani per il solo lotto B, delle destinazioni degli spazi adibiti a deposito al piano interrato, che determinano un'unica area di parcheggio, costituendo - di fatto - una variante del piano di lottizzazione, che avrebbe richiesto l'approvazione della competente autorità comunale.


Sul punto, in particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto irrilevante l'emanazione di una delibera consiliare del Comune di Noicattaro, n. 70 del 1993, diretta ad attuare il coordinamento dell'attività edilizia nei piani di lottizzazione attraverso l'integrazione delle N.T.A. dei diversi piani, consentendo varianti dei tipi edilizi ed altro, trattandosi di un provvedimento di carattere generale, finalizzato unicamente a dettare in astratto previsioni integrative delle norme tecniche, senza alcuna specificazione in ordine al soggetto che avrebbe dovuto consentire tali variazioni.


Il Tribunale del riesame ha inoltre ritenuto configurabile nel caso in esame il reato di lottizzazione abusiva sotto il profilo della carenza della valutazione paesaggistica da parte della regione, ritenuta necessaria anche nelle zone non soggette a vincolo ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 17.8.1942 n. 1150, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, nonché degli art. 21 e 27 della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980.


Si è infine osservato che le modifiche apportate all'originario piano di lottizzazione determinano un aggravio del carico urbanistico connesso all'uso degli immobili, che peraltro non risultano neppure ultimati, e che, in ogni caso, il sequestro è giustificato, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., dovendosi disporre obbligatoriamente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.


Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Semeraro, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la insussistenza del fumus commissi delicti, denunciando la violazione ed errata applicazione dell'art. 30 del DPR n. 380/2001, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato.


Con il motivo di gravame, in sintesi, si denuncia l'erronea interpretazione da parte dei giudici del riesame della delibera del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 70 del 28.12.1993, con la quale, al fine di introdurre una regolamentazione unitaria delle norme tecniche di attuazione dei diversi piani di lottizzazione, veniva disposto "che le norme tecniche di attuazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata e non vengano integrate con la seguente aggiunta: sono consentite: a) varianti dei tipi edilizi... omissis...d) le modifiche della conformazione e consistenza dei singoli lotti, nel rispetto dei parametri complessivi di quelli interessati e delle norme di attuazione del P.d.F.; e) le modifiche plano-volumetriche degli edifici, ivi compreso il numero dei piani, purché giustificate sotto il profilo architettonico".


Si osserva, quindi, che le disposizioni citate si palesano integrative di tutte le norme tecniche di attuazione dei piani di lottizzazione già approvati, con una previsione aggiuntiva volta a consentire particolari tipologie di variazioni delle lottizzazioni nei limiti posti dalla pianificazione generale e dai parametri complessivi dei lotti interessati e che, pertanto, dette variazioni avrebbero potuto riguardare la modificazione dei tipi edilizi, della conformazione e consistenza dei singoli lotti, dell'assetto plano-volumetrico e, in taluni casi particolari, della destinazione d'uso dei manufatti. Si deduce, inoltre, che le previsioni della predetta delibera consiliare hanno un contenuto precettivo immediato e concreto, essendo destinate ad operare sullo stesso livello delle altre norme del piano di lottizzazione di cui integrano la disciplina, sicché le stesse devono ricevere attuazione da parte dell'ufficio tecnico demandato al rilascio del permesso di costruire, senza la necessità di alcuna ulteriore intermediazione dell'organo competente in materia di pianificazione del territorio, che ha già espresso il proprio consenso preventivo alle citate varianti nei limiti previsti.


Si deduce, quindi, che nel caso in esame le modificazioni della conformazione dei lotti, dei tipi edilizi e dell'assetto plano-volumetrico degli interventi non possono essere ricondotti ad un'ipotesi di lottizzazione abusiva, per violazione del piano di lottizzazione, in quanto le stesse risultano conformi alle previsioni del piano integrate mediante l'introduzione della autorizzazione di variazioni prevista dalla delibera n. 70 del 1993. Si aggiunge, infine, che le soluzioni progettuali concretamente adottate non eccedono i parametri di piano, dovendo essere calcolate le volumetrie e le superfici coperte alla luce della NTA del nuovo PRG approvato con delibera del G.R. n. 1352 del 31.8.2004 e non sulla base delle NTA del previgente P.d.F..


Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 30 del DPR n. 380/2001, dell'art. 28, comma secondo, della L. 17.8.1942 n. 1150 e dell'art. 24, comma primo, della L. 28.2.1985 n. 47.


Si deduce, con riferimento al profilo di illegittimità dell'originario piano di lottizzazione, ritenuto dal Tribunale del riesame per l'omessa valutazione paesaggistica da parte della Regione, che l'obbligatorietà del nulla osta regionale in sede di approvazione del piano di lottizzazione, già prevista dall'art. 28, comma secondo, della L. n. 1150/1942, è stata eliminata dall'art. 24, comma primo, della L. n. 47/85, sicché il predetto piano di lottizzazione non doveva avere alcuna ulteriore approvazione, non essendo peraltro l'area all'epoca soggetta ad alcun vincolo paesaggistico; che la giurisprudenza citata nell'ordinanza sul punto si riferisce a piani di lottizzazione approvati nella vigenza delle precedente normativa.


Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. in relazione al ritenuto profilo di illegittimità del piano di lottizzazione.


Si osserva che il Tribunale del riesame, pur potendo motivare il rigetto dell'istanza con ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, non può porre a fondamento della misura cautelare un addebito, quale la ritenuta illegittimità del piano di lottizzazione, che non aveva formato oggetto di contestazione da parte della pubblica accusa.


Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia infine la violazione dell'art. 321, comma l., c.p.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.


Si deduce che il tribunale del riesame ha erroneamente ravvisato un incremento del carico urbanistico connesso alla utilizzazione degli immobili, dovendo essere calcolato il fabbisogno di aree da destinare a strutture di interesse collettivo in rapporto alle superfici, la cui misura è rimasta sostanzialmente immutata, e non al numero delle unità abitative.


Il primo motivo di ricorso non è fondato.


La stessa configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in relazione allo stravolgimento di quello originariamente approvato dal consiglio comunale, sono infondate.


Per completezza di esame si palesa però opportuno esaminare gli ulteriori motivi di gravame formulati dal ricorrente, dovendosi affermare in particolare la fondatezza del secondo di tali motivi. Va preliminarmente osservato, in relazione alla questione processuale dedotta dal ricorrente con il terzo motivo di gravame, che secondo una pronuncia di questa Suprema Corte "Il tribunale del riesame può confermare un provvedimento di sequestro (nella specie, probatorio), anche sulla base di una ritenuta, diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale si rappresenta il "fumus commissi delicti", ma non può, di sua iniziativa, porre a base della propria decisione un fatto diverso." (sez. V. 200449376, Manieri, RV 230428)
Tale indirizzo interpretativo appare però in contrasto con l'altro, generalmente seguito da questa Corte secondo il quale, stante la fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari, che non ha ancora formato oggetto di formale contestazione, il tribunale del riesame può porre a fondamento della misura cautelare anche profili di illiceità non ancora enucleati dalla pubblica accusa, ma di cui si riscontri l'esistenza del fumus sulla base delle circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa.

La menzionata eccezione processuale non appare però rilevante nel caso in esame, stante la già affermata fondatezza della questione di diritto sostanziale di cui al secondo motivo di gravame. Come dedotto nel citato motivo di ricorso effettivamente l'art. 24, comma primo, della L. n. 47/85 ha escluso che i piani attuativi degli strumenti urbanistici generali, tra i quali rientrano i piani di lottizzazione, siano soggetti ad approvazione regionale.
Il comma secondo dello stesso articolo prevede solo che detti piani debbano essere trasmessi alla regione, che può formulare osservazioni in ordine agli stessi.
Orbene, la mancata trasmissione del piano di lottizzazione non può ritenersi causa di illegittimità del piano approvato, in mancanza di una espressa previsione in proposito e in ogni caso non vi è neppure prova che detta trasmissione nella specie non vi sia stata.
Inoltre, per quanto riguarda la citata legge regionale n. 56 del 1980 l'art. 27, che disciplina l'approvazione dei piani di lottizzazione, rinvia, per quanto riguarda il relativo procedimento, all'art. 21, che detta la disciplina per l'approvazione dei piani particolareggiati, il quale prevede l'invio del piano al comitato regionale, di cui è necessaria l'approvazione, solo con riferimento alle aree vincolate.
Ed, infatti, nel caso di aree non vincolate l'invio al CUR è facoltativa ed il parere del citato comitato regionale non è vincolate.
Pertanto, l'obbligo di trasmissione dei piani di lottizzazione ai fini della approvazione non discendeva dalla disciplina regionale, ma esclusivamente dalla normativa statale in materia di lottizzazioni.
Deve essere, pertanto, affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, i piani di lottizzazione riguardanti aree non sottoposte a vincoli non devono essere approvati dal competente organo regionale.
Deve essere inoltre rilevato, con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte citata dall'ordinanza (sez. III, 11.6.2008 n. 37274, Varvara, RV 241155), che detta pronuncia, pur recente, fa esclusivo riferimento al quadro normativo costituito alla legge n. 1150 del 1942,. come modificata da quella n. 765 del 1967, che prevedeva, invece, (art. 28, comma secondo) il rilascio del nulla osta alla lottizzazione da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, indipendentemente dalla esistenza di vincoli sull'area interessata dalla lottizzazione.
Sicché nella specie non sussiste un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte riferibile alla applicazione della normativa sopravvenuta ed attualmente vigente.


Poiché la misura cautelare risulta fondata su un'ipotesi di lottizzazione abusiva determinata dallo stravolgimento del piano originariamente approvato dalla competente amministrazione comunale (cfr. sez. III, 12.1.1996 n. 2408, Antonioli ed altro, RV 204711), la fondatezza del secondo motivo di ricorso si palesa tuttavia inconferente, conseguendo necessariamente dalla infondatezza del primo e dell'ultimo motivo il rigetto del ricorso.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.10.2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 GEN. 2010


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562