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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71
DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione in aree non vincolate -
Approvazione del competente organo regionale - Esclusione. In materia di
lottizzazione, nel caso di aree non vincolate, (Legge Regione Puglia n. 56 del
1980), l'invio al CUR (Comitato Urbanistico Regionale) è facoltativo ed il
parere del citato comitato regionale non è vincolate. Sicché, i piani di
lottizzazione riguardanti aree non sottoposte a vincoli non devono essere
approvati dal competente organo regionale. Pres. Onorato Est. Lombardi Ric.
Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009),
Sentenza n. 71
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Indagini preliminari - Misure cautelari -
Applicazione - Esistenza del fumus - Circostanze di fatto
prospettate dalla pubblica accusa. In tema di misure cautelari, stante la
fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari, che non ha
ancora formato oggetto di formale contestazione, il tribunale del riesame può
porre a fondamento della misura cautelare anche profili di illiceità non ancora
enucleati dalla pubblica accusa, ma di cui si riscontri l'esistenza del fumus
sulla base delle circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa. Pres.
Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71
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UDIENZA C.C. 15.10.2009
SENTENZA N. 1182
REG. GENERALE n.22173/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Signori:
Presidente Dott. Pierluigi Onorato
Consigliere " Agostino Cordova
" Alfredo Maria Lombardi
" Maria Silvia Sensini
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Filiberto Palumbo, difensore di fiducia di S. F.,
n. a Martina Franca il x.x.xxxx, avverso l'ordinanza in data 2.4.009 del
Tribunale di Bari con quale è stato confermato il decreto di sequestro
preventivo di un complesso immobiliare emesso dal. G.I.P. del medesimo Tribunale
in data 29.1.2009.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Bua,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un complesso
immobiliare emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 29.1.2009 nei
confronti di S. F., proprietario e committente, Buono Antonio, progettista e
direttore dei lavori, e Maggi Giovanni, titolare dell'impresa esecutrice,
indagati del reato di cui agli art. 30 e 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, loro
ascritto per avere eseguito opere di trasformazione urbanistica del territorio
in assenza del prescritto provvedimento comunale di autorizzazione alla
lottizzazione o, comunque, in difformità dello stesso. In particolare per avere
eseguito detti lavori in base al permesso di costruire n. 60 del 15.11.2005,
illegittimo e inefficace, perché in contrasto con lo strumento urbanistico
attuativo sovraordinato, in quanto consentiva la realizzazione di opere
differenti in termini quantitativi, con riferimento alla volumetria ed alla
superficie coperta, e qualitativi, con riferimento alla ubicazione,
caratteristiche, numero dei piani e destinazione d'uso dei fabbricati, rispetto
a quelle autorizzate dal piano di lottizzazione.
L'ordinanza ha premesso che il piano di lottizzazione, interessante la zona di
ubicazione degli interventi edilizi di cui alla contestazione, era stato
definitivamente approvato con delibera del consiglio comunale n. 67 del 1997;
che detto piano di lottizzazione era stato approvato nella vigenza del Programma
di Fabbricazione del Comune di Noicattaro e che Part. 78 delle N.T.A. del P.R.G.
del predetto Comune, adottato nel 1999 ed approvato dalla Regione nel 2004,
faceva salvo il contenuto delle lottizzazioni precedentemente autorizzate; che
una parte degli immobili, la cui realizzazione era stata iniziata a seguito del
rilascio del permesso di costruire n. 60 del 2005, aveva già formato oggetto di
sequestro, essendo state riscontrate dal personale del locale Comando dei VV.UU.
difformità riguardanti l'altezza interna degli edifici, ma che successivamente
era stato disposto il dissequestro delle costruzioni a seguito del rilascio di
un permesso di costruire in sanatoria, n. 90 del 16.3.2007; che il P.M. aveva
disposto un'ulteriore consulenza, dalle cui risultanze era emersa l'esistenza di
notevoli difformità tra le previsioni del piano di lottizzazione e quanto
assentito dal permesso di costruire, riguardanti, in particolare, il numero
delle unità abitative di cui era autorizzata la realizzazione, passate da undici
a venti, nonché differenze della volumetria complessiva degli immobili e della
superficie coperta; che le risultanze della predetta consulenza tecnica,
parzialmente divergenti da quelle di un precedente elaborato peritale fatto
espletare dalla pubblica accusa, erano state poste a fondamento del sequestro
preventivo.
Si osserva ancora nell'ordinanza che con consulenza di parte gli istanti per il
riesame avevano contestato la correttezza dei rilievi del tecnico del P.M.,
osservando in particolare che le differenze volumetriche e delle superfici utili
erano determinate dall'erroneo riferimento del consulente della accusa alle
previsioni dell'abrogato Piano di Fabbricazione, mentre risultavano
insussistenti alla luce di quanto stabilito dalle N.T.A. del P.R.G. attualmente
vigente.
Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha osservato che, indipendentemente
dall'accertamento dell'esistenza e rilevanza delle difformità volumetriche o
delle superfici coperte rilevate dal consulente dell'accusa, doveva ritenersi
innegabile che il permesso di costruire n. 60 del 2005 aveva attuato una
sostanziale modifica dell'assetto complessivo della lottizzazione convenzionata,
avendo autorizzato la costruzione di 20 uniti abitative in luogo delle 11
originariamente previste, l'accorpamento e la fusione di lotti, il mutamento
delle dimensioni, delle dislocazioni e delle caratteristiche architettoniche
degli edifici, del numero dei piani per il solo lotto B, delle destinazioni
degli spazi adibiti a deposito al piano interrato, che determinano un'unica area
di parcheggio, costituendo - di fatto - una variante del piano di lottizzazione,
che avrebbe richiesto l'approvazione della competente autorità comunale.
Sul punto, in particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto irrilevante
l'emanazione di una delibera consiliare del Comune di Noicattaro, n. 70 del
1993, diretta ad attuare il coordinamento dell'attività edilizia nei piani di
lottizzazione attraverso l'integrazione delle N.T.A. dei diversi piani,
consentendo varianti dei tipi edilizi ed altro, trattandosi di un provvedimento
di carattere generale, finalizzato unicamente a dettare in astratto previsioni
integrative delle norme tecniche, senza alcuna specificazione in ordine al
soggetto che avrebbe dovuto consentire tali variazioni.
Il Tribunale del riesame ha inoltre ritenuto configurabile nel caso in esame il
reato di lottizzazione abusiva sotto il profilo della carenza della valutazione
paesaggistica da parte della regione, ritenuta necessaria anche nelle zone non
soggette a vincolo ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 17.8.1942 n.
1150, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, nonché degli art. 21 e 27 della
legge della Regione Puglia n. 56 del 1980.
Si è infine osservato che le modifiche apportate all'originario piano di
lottizzazione determinano un aggravio del carico urbanistico connesso all'uso
degli immobili, che peraltro non risultano neppure ultimati, e che, in ogni
caso, il sequestro è giustificato, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p.,
dovendosi disporre obbligatoriamente la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Semeraro, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la insussistenza del
fumus commissi delicti, denunciando la violazione ed errata applicazione
dell'art. 30 del DPR n. 380/2001, nonché vizi di motivazione del provvedimento
impugnato.
Con il motivo di gravame, in sintesi, si denuncia l'erronea interpretazione da
parte dei giudici del riesame della delibera del Consiglio Comunale di
Noicattaro n. 70 del 28.12.1993, con la quale, al fine di introdurre una
regolamentazione unitaria delle norme tecniche di attuazione dei diversi piani
di lottizzazione, veniva disposto "che le norme tecniche di attuazione dei piani
di lottizzazione di iniziativa privata e non vengano integrate con la seguente
aggiunta: sono consentite: a) varianti dei tipi edilizi... omissis...d) le
modifiche della conformazione e consistenza dei singoli lotti, nel rispetto dei
parametri complessivi di quelli interessati e delle norme di attuazione del
P.d.F.; e) le modifiche plano-volumetriche degli edifici, ivi compreso il numero
dei piani, purché giustificate sotto il profilo architettonico".
Si osserva, quindi, che le disposizioni citate si palesano integrative di tutte
le norme tecniche di attuazione dei piani di lottizzazione già approvati, con
una previsione aggiuntiva volta a consentire particolari tipologie di variazioni
delle lottizzazioni nei limiti posti dalla pianificazione generale e dai
parametri complessivi dei lotti interessati e che, pertanto, dette variazioni
avrebbero potuto riguardare la modificazione dei tipi edilizi, della
conformazione e consistenza dei singoli lotti, dell'assetto plano-volumetrico e,
in taluni casi particolari, della destinazione d'uso dei manufatti. Si deduce,
inoltre, che le previsioni della predetta delibera consiliare hanno un contenuto
precettivo immediato e concreto, essendo destinate ad operare sullo stesso
livello delle altre norme del piano di lottizzazione di cui integrano la
disciplina, sicché le stesse devono ricevere attuazione da parte dell'ufficio
tecnico demandato al rilascio del permesso di costruire, senza la necessità di
alcuna ulteriore intermediazione dell'organo competente in materia di
pianificazione del territorio, che ha già espresso il proprio consenso
preventivo alle citate varianti nei limiti previsti.
Si deduce, quindi, che nel caso in esame le modificazioni della conformazione
dei lotti, dei tipi edilizi e dell'assetto plano-volumetrico degli interventi
non possono essere ricondotti ad un'ipotesi di lottizzazione abusiva, per
violazione del piano di lottizzazione, in quanto le stesse risultano conformi
alle previsioni del piano integrate mediante l'introduzione della autorizzazione
di variazioni prevista dalla delibera n. 70 del 1993. Si aggiunge, infine, che
le soluzioni progettuali concretamente adottate non eccedono i parametri di
piano, dovendo essere calcolate le volumetrie e le superfici coperte alla luce
della NTA del nuovo PRG approvato con delibera del G.R. n. 1352 del 31.8.2004 e
non sulla base delle NTA del previgente P.d.F..
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione dell'art. 30 del DPR n. 380/2001, dell'art. 28, comma secondo,
della L. 17.8.1942 n. 1150 e dell'art. 24, comma primo, della L. 28.2.1985 n.
47.
Si deduce, con riferimento al profilo di illegittimità dell'originario piano di
lottizzazione, ritenuto dal Tribunale del riesame per l'omessa valutazione
paesaggistica da parte della Regione, che l'obbligatorietà del nulla osta
regionale in sede di approvazione del piano di lottizzazione, già prevista
dall'art. 28, comma secondo, della L. n. 1150/1942, è stata eliminata dall'art.
24, comma primo, della L. n. 47/85, sicché il predetto piano di lottizzazione
non doveva avere alcuna ulteriore approvazione, non essendo peraltro l'area
all'epoca soggetta ad alcun vincolo paesaggistico; che la giurisprudenza citata
nell'ordinanza sul punto si riferisce a piani di lottizzazione approvati nella
vigenza delle precedente normativa.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 324,
comma 7, c.p.p. in relazione al ritenuto profilo di illegittimità del piano di
lottizzazione.
Si osserva che il Tribunale del riesame, pur potendo motivare il rigetto
dell'istanza con ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato,
non può porre a fondamento della misura cautelare un addebito, quale la ritenuta
illegittimità del piano di lottizzazione, che non aveva formato oggetto di
contestazione da parte della pubblica accusa.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia infine la violazione dell'art.
321, comma l., c.p.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum
in mora.
Si deduce che il tribunale del riesame ha erroneamente ravvisato un incremento
del carico urbanistico connesso alla utilizzazione degli immobili, dovendo
essere calcolato il fabbisogno di aree da destinare a strutture di interesse
collettivo in rapporto alle superfici, la cui misura è rimasta sostanzialmente
immutata, e non al numero delle unità abitative.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La stessa configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in relazione allo
stravolgimento di quello originariamente approvato dal consiglio comunale, sono
infondate.
Per completezza di esame si palesa però opportuno esaminare gli ulteriori motivi
di gravame formulati dal ricorrente, dovendosi affermare in particolare la
fondatezza del secondo di tali motivi. Va preliminarmente osservato, in
relazione alla questione processuale dedotta dal ricorrente con il terzo motivo
di gravame, che secondo una pronuncia di questa Suprema Corte "Il tribunale
del riesame può confermare un provvedimento di sequestro (nella specie,
probatorio), anche sulla base di una ritenuta, diversa qualificazione giuridica
del fatto in relazione al quale si rappresenta il "fumus commissi delicti", ma
non può, di sua iniziativa, porre a base della propria decisione un fatto
diverso." (sez. V. 200449376, Manieri, RV 230428)
Tale indirizzo interpretativo appare però in contrasto con l'altro, generalmente
seguito da questa Corte secondo il quale, stante la fluidità dell'imputazione
nella fase delle indagini preliminari, che non ha ancora formato oggetto di
formale contestazione, il tribunale del riesame può porre a fondamento della
misura cautelare anche profili di illiceità non ancora enucleati dalla pubblica
accusa, ma di cui si riscontri l'esistenza del fumus sulla base delle
circostanze di fatto prospettate dalla pubblica accusa.
La menzionata eccezione processuale
non appare però rilevante nel caso in esame, stante la già affermata fondatezza
della questione di diritto sostanziale di cui al secondo motivo di gravame. Come
dedotto nel citato motivo di ricorso effettivamente l'art. 24, comma primo,
della L. n. 47/85 ha escluso che i piani attuativi degli strumenti urbanistici
generali, tra i quali rientrano i piani di lottizzazione, siano soggetti ad
approvazione regionale.
Il comma secondo dello stesso articolo prevede solo che detti piani debbano
essere trasmessi alla regione, che può formulare osservazioni in ordine agli
stessi.
Orbene, la mancata trasmissione del piano di lottizzazione non può ritenersi
causa di illegittimità del piano approvato, in mancanza di una espressa
previsione in proposito e in ogni caso non vi è neppure prova che detta
trasmissione nella specie non vi sia stata.
Inoltre, per quanto riguarda la citata legge regionale n. 56 del 1980 l'art. 27,
che disciplina l'approvazione dei piani di lottizzazione, rinvia, per quanto
riguarda il relativo procedimento, all'art. 21, che detta la disciplina per
l'approvazione dei piani particolareggiati, il quale prevede l'invio del piano
al comitato regionale, di cui è necessaria l'approvazione, solo con riferimento
alle aree vincolate.
Ed, infatti, nel caso di aree non vincolate l'invio al CUR è facoltativa ed il
parere del citato comitato regionale non è vincolate.
Pertanto, l'obbligo di trasmissione dei piani di lottizzazione ai fini della
approvazione non discendeva dalla disciplina regionale, ma esclusivamente dalla
normativa statale in materia di lottizzazioni.
Deve essere, pertanto, affermato che, contrariamente a quanto ritenuto
dall'ordinanza impugnata, i piani di lottizzazione riguardanti aree non
sottoposte a vincoli non devono essere approvati dal competente organo
regionale.
Deve essere inoltre rilevato, con riferimento alla giurisprudenza di questa
Corte citata dall'ordinanza (sez. III, 11.6.2008 n. 37274, Varvara, RV 241155),
che detta pronuncia, pur recente, fa esclusivo riferimento al quadro normativo
costituito alla legge n. 1150 del 1942,. come modificata da quella n. 765 del
1967, che prevedeva, invece, (art. 28, comma secondo) il rilascio del nulla osta
alla lottizzazione da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche,
sentita la sezione urbanistica regionale, indipendentemente dalla esistenza di
vincoli sull'area interessata dalla lottizzazione.
Sicché nella specie non sussiste un contrasto interpretativo nella
giurisprudenza di questa Suprema Corte riferibile alla applicazione della
normativa sopravvenuta ed attualmente vigente.
Poiché la misura cautelare risulta fondata su un'ipotesi di lottizzazione
abusiva determinata dallo stravolgimento del piano originariamente approvato
dalla competente amministrazione comunale (cfr. sez. III, 12.1.1996 n. 2408,
Antonioli ed altro, RV 204711), la fondatezza del secondo motivo di ricorso si
palesa tuttavia inconferente, conseguendo necessariamente dalla infondatezza del
primo e dell'ultimo motivo il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 15.10.2009.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 GEN. 2010
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