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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Rilascio della concessione
sanante a soggetti estranei al reato - Responsabile dell'abuso - Effetti del
giudicato penale - Art. 7, ultimo comma, L. n. 47/1985 (attualmente art. 31, c.
9, del T.U. n. 380/2001) - L. n. 326/2003. Con il rilascio del legittimo
provvedimento in sanatoria, la costruzione abusiva è oggettivamente
regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità
penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente
presentato l'istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione. Sicché, il
rilascio della concessione sanante a soggetti estranei al reato, dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna del responsabile dell'abuso,
non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta
annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dell' art. 38,
3° comma, della legge n. 47/1985, ai fini dell'applicazione della recidiva e del
beneficio della sospensione condizionale della pena). Detto rilascio, comunque,
rende operanti i particolari effetti di cui 38, 4° comma, della stessa legge n.
47/1985, sicché ben può comportare l'inapplicabilità ed anche la revoca
dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma. Pres.
Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Soggetti legittimati alla richiesta
- Art. 31 L. n. 47/1985 (oggi T.U. n. 380/2001) - L. n. 10/1977 - Circ. Min.
lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL. Ai sensi dell'art. 31 della legge n.
47/1985 (oggi T.U. n. 380/2001), la concessione in sanatoria per "condono può
essere richiesta non soltanto da coloro che ne hanno titolo in base alla legge
n. 10 del 1977 (in quanto godono di un diritto sul bene tale da legittimarli ad
eseguire le opere in ordine alle quali si chiede il provvedimento sanante) ma
anche da chiunque abbia un giuridico interesse a formulare la richiesta. La
Circolare del Ministro dei lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL si esprime al
riguardo con estrema larghezza, affermando (al punto 3.1) che "potrà chiedere la
sanatoria il conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e nel timore
dell'ingiunzione della sanzione demolitoria ritenga di assumere l'iniziativa;
potranno prendere l'iniziativa congiunti o i rappresentanti di assenti, di
immigrati, di malati, di minori; potrà presentare istanza il creditore che abbia
interesse a rendere pienamente commerciabile un bene del debitore; il socio di
una cooperativa che abbia avuto l'assegnazione provvisoria; il proprietario
dell'area sulla quale a stata realizzata la costruzione abusiva; il detentore
dell'immobile a titolo precario". Tuttavia, la legge distingue nettamente gli
effetti penali del condono da quelli amministrativi, soprattutto in relazione
alla conservazione del bene. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza
n. 7109
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Sanzione della demolizione -
Valutazione della compatibilità - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Art.
31, T.U. n. 380/2001. La sanzione della demolizione di un manufatto abusivo,
oggi prevista dall'art. 31 del T.U. n. 380/2001, è sottratta alla regola del
giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice
dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo
con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione
amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la
sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti,
che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo
peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Il giudice
dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di demolizione impartito con
la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti
amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale
ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve
tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in
proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc.
17/11/2009), Sentenza n. 7109
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Costruzioni abusive -
Sanatoria - Presupposti - Interventi edilizi di minore rilevanza - Fattispecie -
Artt. 33 e 32 c. 26 - lett. a) e c. 27, lett. d), L. n. 326/2003 - L.R. Sardegna
n. 4/2004, (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio) - L.R.
Sardegna n. 8/2004 (Piano paesaggistico Regionale) - Art. 33 L. n. 47/1985 - D.
L.vo n. 380/2001. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32
del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo
abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli
interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a).
Pertanto, l'art. 32, comma 26 - lett. a), della legge n. 326/2003 ammette, la
possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di
minore rilevanza [corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn.
4, 5 e 6 dell'Allegato I alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria)], previo parere favorevole da parte dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo. Tenuto conto, della formulazione del
successivo comma 27, lett. d), il condono deve ritenersi applicabile anche alle
nuove costruzioni abusive, qualora esse siano state ultimate (secondo la nozione
fornita dall'art. 31, 2° comma, della legge n. 47/1985) prima dell'imposizione
del vincolo paesaggistico e siano conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985
(le cui previsioni sono fatte salve dal comma 27, lett. d, dell'art. 32 della
legge n. 326/2003), del resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per
contrasto con i vincoli specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai
soli casi in cui detti vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle
opere stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere
state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di condono.
Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo,
la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo
paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del
Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004. Pres. Lupo, Est.
Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109
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UDIENZA Cc.. del 17.11.2009
SENTENZA N. 1402
REG. GENERALE N. 9002/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.rni
Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere Rel.
Dott. MARGHERITA MARMO
- Consigliere
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NUORO nei confronti di:
1) CONTINI ANTONIO N. IL xx/xx/xxxx;
- avverso l'ordinanza n. 193/2007
TRIBUNALE di NUORO, del 19/02/2009;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette, le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
- lette le memorie difensive depositate il 2-11-2009.
FATTO E DIRITTO
Contini Antonio è stato definitivamente condannato dal Tribunale monocratico di
Nuoro (con sentenza irrevocabile del 27.12002) per avere realizzato, in località
"S' Ambesuarza" del Comune di Posada, la costruzione abusiva di un edificio in
duplice elevazione e, con la pronunzia di condanna, è stata ordinata la
demolizione del manufatto, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n.
47/1985 (attualmente art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001).
Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto la demolizione ed il Contini
ha promosso incidente di esecuzione, con il quale ha chiesto la revoca
dell'ordine demolitorio prospettando che:
- per l'immobile in oggetto erano state presentate, dai propri figli, due
distinte richieste di condono edilizio, ai sensi della legge 24.11.2003, n. 326:
una da Contini Annunziata (relativamente all'appartamento sito al piano terra) e
l'altra da Contini Nicola (relativamente all'appartamento sito al primo piano);
- il Comune di Posada aveva rilasciato, quindi, in data 22.12.2008, due concessioni sanatoria, previa acquisizione di parere paesaggistico favorevole del competente Assessorato della Regione Sardegna.
Il Tribunale monocratico di Nuoro, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto
perizia tecnica, con la quale a stato accertato che:
- i due appartamenti, rispettivamente abitati dalle famiglie di coloro che hanno
ottenuto provvedimenti di condono, sono dotati di ingressi separati a di
autonomi locali destinati a centrali termiche;
- essi corrispondono a due distinte unità immobiliari, iscritte in catasto alla
categoria A/2 (abitazione di tipo civile);
- la volumetria dell'appartamento sito al piano terra corrisponde a mc. 261,725;
quella dell'appartamento sito al primo piano a mc. 234,650: cubature inferiori
entrambe al limite massimo di mc. 300 previsto per le nuove unite abitative
dalla legge di condono della Regione Sardegna 26.2.2004, n. 4;
- vi è perfetta corrispondenza plano-volumetrica tra quanta effettivamente
costruito a gli elaborati grafici allegati alle pratiche di condono edilizio.
La stesso Tribunale quindi - con ordinanza del 19.2.2009 - ha revocato l'ordine
demolitorio, argomentando che:
- le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Posada a Contini
Annunziata a Contini Nicola devono considerarsi "esenti da vizi di legittimità,
atteso che sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa sia
nazionale che regionale in materia di condono delle opere abusive, e ciò per
quanta attiene: l'epoca in cui l'opera è stata realizzata, i termini per la
presentazione delle domande di condono, la cubatura massima prevista per le
unità abitative di nuova realizzazione";
- non risulta realizzato un edificio complessivamente eccedente il limite
massimo di cubatura prescritto per la condonabilità delle nuove costruzioni,
mentre si è proceduto, sin dall'origine, all'inserimento nel catasto urbano di
due distinte unità immobiliari facenti capo a soggetti diversi, e la situazione
abitativa riscontrata nel torso delle operazioni peritali a risultata
perfettamente conforme a quella del dato catastale;
- deve escludersi, pertanto, "che si sia proceduto, da parte degli interessati,
ad una artificiosa suddivisione dell'immobile al fine di eludere i limiti di
cubatura previsti nella normativa in tema di condono edilizio".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 666, 2°
comma, c.p.p., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed
ha lamentato la illegittimità dei provvedimenti concessori rilasciati in
sanatoria, prospettando che - pure essendo ciascuna delle due unite abitative
(in cui a stato suddiviso l'intero manufatto abusivamente realizzato) inferiore
alla soglia massima di 300 mc., prevista ai fini della condonabilità dall'art.
2, lett. c), della legge regionale n. 4/2004 - l'intera volumetria
dell'immobile, alla quale correttamente si sarebbe dovuto fare riferimento,
superava invece detto limite.
Il difensore, in data 2.11.2009, ha depositato memoria.
*********
Il ricorso del P.M. 6 infondato.
1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la sanzione della
demolizione di un manufatto abusivo, oggi prevista dall'art. 31 del T.U. n.
380/2001, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase
esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la
compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti
eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa,
disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può
ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali
provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro
sufficiente la mera possibilità di una loro adozione.
Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di demolizione
impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già
sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì
sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile
l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili [vedi
Cass., Sez. III: 10.1.2008, Iacono Ciulla; 26.9.2007, Di Somma; 16.4.2004,
Cena].
2. Nel caso in esame sono state rilasciate due concessioni edilizie in
sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326 e della legge della Regione
Sardegna 26.2.2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo
edilizio).
L'art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 limita la possibilità di condono
alle "costruzioni non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non
superi complessivamente 3.000 mc.".
L'art. 2 della legge regionale n. 4/2004 fissa parametri più restrittivi,
prevedendo che non sono sanabili:
* "le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc."
(lett. c);
* "i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc. di volumetria
per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superano
11.200 mc. complessivi" (lett. d).
L'intero fabbricato in oggetto non supera la volumetria complessiva di 1.200 mc.
e ciascuna delle unità immobiliari di cui esso si compone è ricompresa nella
cubatura di 300 mc..
Le concessioni rilasciate in sanatoria, pertanto, devono ritenersi legittime
quanto al rispetto dei limiti volumetrici imposti dalla normativa sia statale
sia regionale e la presentazione di due domande di condono, in relazione alle
singole unità che compongono il complessivo edificio, non può ritenersi
finalizzata ad eludere il limite legale di consistenza dell'opera per la
concedibilità della sanatoria.
3. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.
269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi
paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [vedi, tra le
molteplici decisioni in tal senso, Cass., Sez. III: 12.1.2007, n. 6431,
Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni
dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577,
Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Music)].
L'art. 32, comma 26 - lett. a), della legge n. 326/2003 ammette, infatti, la
possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di
minore rilevanza [corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn.
4, 5 e 6 dell' Allegato I alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo
e manutenzione straordinaria)], previo parere favorevole da parte dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo.
Tenuto conto, però, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il
condono deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive, qualora
esse siano state ultimate (secondo la nozione fornita dall'art. 31, 2° comma,
della legge n. 47/1985) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e siano
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono fatte salve dal
comma 27, lett. d, dell'art. 32 della legge n. 326/2003), del resto, riconnette
la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i vincoli specifici di
inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui detti vincoli "siano
stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse": le opere contrastanti
con quei vincoli, dunque, debbono essere state realizzate dopo la loro
imposizione per essere insuscettibili di condono.
Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo,
la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo
paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del
Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004.
Risulta rilasciato nulla-osta dall'Ufficio regionale competente e le opere
realizzate non risultano difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni
degli strumenti urbanistici.
Anche in relazione al regime vincolistico, dunque, non emergono elementi per
ritenere illegittime le concessioni in sanatoria.
4. Resta il fatto che i beneficiari di tali provvedimenti sono soggetti diversi
da quello condannato per il reato di costruzione abusiva.
Nulla è dato sapere, nella specie, circa l'originario assetto proprietario e
quello attuale dell'opera: dalle ricerche effettuate in sede di perizia "non è
risultato, infatti, alcun atto pubblico attestante la proprietà, in capo al
Contini Antonio o ai figli Annunziata e Nicola, del terreno sul quale è stata
edificata la costruzione".
In proposito va rilevato, però, che, ai sensi dell'art. 31 della legge n.
47/1985, la concessione in sanatoria per "condono può essere richiesta non
soltanto da coloro che ne hanno titolo in base alla legge n. 10 del 1977 (in
quanto godono di un diritto sul bene tale da legittimarli ad eseguire le opere
in ordine alle quali si chiede il provvedimento sanante) ma anche da chiunque
abbia un giuridico interesse a formulare la richiesta.
La Circolare del Ministro dei lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL si esprime
al riguardo con estrema larghezza, affermando (al punto 3.1) che "potrà chiedere
la sanatoria il conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e nel
timore dell'ingiunzione della sanzione demolitoria ritenga di assumere
l'iniziativa; potranno prendere l'iniziativa congiunti o i rappresentanti di
assenti, di immigrati, di malati, di minori; potrà presentare istanza il
creditore che abbia interesse a rendere pienamente commerciabile un bene del
debitore; il socio di una cooperativa che abbia avuto l'assegnazione
provvisoria; il proprietario dell'area sulla quale a stata realizzata la
costruzione abusiva; il detentore dell'immobile a titolo precario".
Va evidenziato, altresì, che la legge distingue nettamente gli effetti penali
del condono da quelli amministrativi, soprattutto in relazione alla
conservazione del bene.
Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria, pertanto, la
costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico,
ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti,
non abbiano autonomamente presentato l'istanza di sanatoria e versato la
relativa oblazione [vedi Cass., Sez. III, 14.2.1997, Concutelli].
Nella vicenda in oggetto, il rilascio delle concessioni sananti, dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna di Contini Antonio, non ha
effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione
dell'oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dell' art. 38, 3° comma,
della legge n. 47/1985, ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio
della sospensione condizionale della pena).
Detto rilascio, comunque, rende operanti i particolari effetti di cui 38, 4°
comma, della stessa legge n. 47/1985, sicché ben può comportare
l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai
sensi dell'art. 7, ultimo comma [vedi Cass., Sez. III: 20.6.1997, n. 2475,
Coppola; 20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996,
Ilardi; 15.3.1996, n. 1264, Larosa; 5.2.1996, Vanacore; 2.3.1995, Francavilla.
Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite
24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi].
5. Il ricorso del P.M., per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere
in conclusione rigettato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 611 e 666 c.p.p.,
rigetta il ricorso del P.M.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.11.2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23 FEB. 2010
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