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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza n. 755
DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e, se
necessario, per equivalente patrimoniale - Rapporti tra d.L.vo n. 152/2006 e
art. 2043 cc - Fattispecie: legittimazione della Provincia (di Pesaro ed Urbino)
a costituirsi parte civile e al risarcimento del danno patrimoniale. La
disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.L.vo n. 152/06, secondo
cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche
esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno
ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale,
oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale
prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fattispecie de qua sussiste la
legittimazione della Provincia di Pesaro ed Urbino a costituirsi parte civile,
avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale
derivante dalla condotta illecita come contestata ed accertata nei confronti
dell'imputato (attuale ricorrente). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza
n. 755
RIFIUTI - Attività abusiva di gestione di rifiuti speciali - Sito produttivo
non autorizzate - Violazione delle prescrizioni - Risarcimento del danno
ambientale - Forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.
L’effettuazione di un’attività abusiva di gestione di rifiuti speciali (nella
specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati),
mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo aree non
autorizzate per detta attività, in violazione delle prescrizioni previste
dall'allegato 5 del D.M. 05/02/98, comporta ai sensi delle normative vigente
anche il risarcimento del danno ambientale. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric.
Ciaroni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009),
Sentenza n. 755
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sede di legittimità - Rilettura degli atti
probatori - Esclusione - Art. 606 cpp.. La richiesta, al giudice di
legittimità di una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole non è consentita, in quanto
trattasi di censura in sede di legittimità perché in violazione della disciplina
di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n.
6402 del 02/07/97; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96; Cass. Sez. I
Sent. n. 5285 del 06/05/98; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000; Cass.
Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006]. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Ciaroni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 28/10/2009), Sentenza
n. 755
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UDIENZA P. del 28.10.2009
SENTENZA N. 1818
REG. GENERALE N. 14313/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pierluigi Onorato
Presidente
I . Dott. Alfredo Teresi
Consigliere
2. Dott. Mario Gentile
Consigliere
3. Dott Maria Silvia Sensini
Consigliere
4. Dott Guicla I. Mulliri
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Ciaroni A. R., nato il 23/08/1959
Avverso la Sentenza del Tribunale di
Urbino, emessa il 07/11/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi
che ha concluso per Rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, 1'Avv. //
Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa il 07/11/08, dichiarava Ciaroni A.
R. colpevole del reato di cui all'art. 256 n. 1 lett. a) D.L.vo 152/06 [come
contestato ai capi a) e b) della rubrica] e lo condannava alla pena di €
6.000,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita
parte civile, Provincia di Pesaro ed Urbino, liquidati in via equitativa in
complessivi E 5.000,00.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art.
606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati all'
imputato;
2. che la Provincia di Pesaro ed Urbino non era legittimata a costituirsi parte
civile.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 28/10/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Urbino ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali
della decisione.
In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico, puntuale ed
esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che Ciaroni A. R., quale
rappresentante legale della "Ecopfu srl" - nelle condizioni di tempo e di luogo
come individuate in atti - aveva effettuato una abusiva attività di gestione di
rifiuti speciali (nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di
pneumatici usati), mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo'
aree non autorizzate per detta attività. Ancora, la predetta società "Ecopfu
srl", aveva effettuato l'attività in esame in violazione delle prescrizioni
previste dall'allegato 5 del D.M. 05/02/98; il tutto come individuato
analiticamente in atti.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato come contestato in
atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate, perché in contrasto
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Dette doglianze, peraltro - quantunque siano state prospettate come violazione
di legge e/o vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cpp -
costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni
operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità
una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione
degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di
censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all'art. 606 cpp. [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez.
Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del
29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass.
Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].
Parimenti va disattesa la censura attinente alla costituzione della parte civile
della Provincia di Pesaro ed Urbino.
Al riguardo va precisato che la disciplina normativa di cui all'art. 311, 1°
comma, D.L.vo 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con
la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale
qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Consegue che nella
fattispecie de qua sussiste la legittimazione della Provincia di Pesaro ed
Urbino a costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto (ed ottenuto) il
risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita come
contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente) Ciaroni
A. R..
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Ciaroni A. R. con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 28/10/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010
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