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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico -
Lavori realizzati nel centro storico senza la relativa autorizzazione -
Interventi idonei a compromettere i valori del paesaggio - Reato ex art. 181,
c.1 D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 431/1985, art. 1 sexies e art. 163
D. L.vo n. 490/1999). Il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1
sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di
pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un
effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure
in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli
edifici ( in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del
1988). (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009)
Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
25/02/2010, Sentenza n. 7611
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo
paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati in assenza di autorizzazione
- Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità - Presupposti. Nelle zone
paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già
prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio
sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate
dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione
dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non
soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella
manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro
conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici). Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
25/02/2010, Sentenza n. 7611
DIRITTO URBANISTICO - Zone paesisticamente vincolate - Lavori di accorpamento
di più unità immobiliari - Mutamento della consistenza estetica ed
architettonica del manufatto - Permesso di costruire e nulla osta paesaggistico
- Necessità - Manutenzione straordinaria - Esclusione - Art. 3, c. 1, lett. b)
D.P.R. n. 380/2001. I lavori di accorpamento di più unità immobiliari,
variando gli elementi strutturali e mutando la consistenza estetica ed
architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto
esteriore di esso nelle sue linee generali, in zone paesisticamente vincolate,
non possono essere eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire e
l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Sicché, l'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla
manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita
dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in
tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso". (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - rel. Presidente
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G. V. N. IL (Omissis);
- avverso la sentenza n. 2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ALDO FIALE;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 17.3.2009, in parziale riforma
della sentenza 19.2.2008 del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di
Bagheria, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di Gu. Vi. in
ordine al reato di cui:
- al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), (per avere realizzato, in
assenza del prescritto permesso di costruire, lavori edilizi - consistiti tra
l'altro nell'accorpamento di unità immobiliari con demolizione di una scala
esterna di collegamento, demolizione di muri portanti interni e di tramezzature,
demolizione e ricostruzione di un nuovo solaio, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico e sita all'interno del perimetro del centro storico - acc. in
(Omissis), con condotta perdurante fino al (Omissis));
- al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 in relazione alla Legge n.
431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato i lavori edilizi
anzidetti senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico);
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 64, 65,
71 e 72; e determinava la pena in mesi quattro di arresto ed euro 22.500,00 di
ammenda.
- Confermava gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi e la concessione dei benefici della non menzione
della condanna e della sospensione condizionale della pena, revocando la
subordinazione di quest'ultimo all'effettivo ripristino.
- Dichiarava estinti, per intervenuta prescrizione, i reati di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 380/2001, articoli 93, 94 e 95.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Gu., il quale ha eccepito:
a) l'insussistenza del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), in quanto i giudici di merito
sarebbero pervenuti alla condanna sulla base di una rappresentazione erronea
della natura ed entità delle opere edilizie effettivamente poste in essere.
Egli avrebbe realizzato esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria,
"che non hanno modificato la sagoma dell'edificio, non hanno alterato i volumi e
le superfici delle unità immobiliari e non hanno comportato cambio di
destinazione d'uso";
b) l'insussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004,
articolo 181 proprio per avere egli realizzato un semplice intervento di
manutenzione, relativo esclusivamente ad elementi interni, che non ha immutato
l'aspetto esteriore dell'edificio e l'ambiente tutelato;
c) la intervenuta prescrizione dei residui reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. L'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla
manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita
dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in
tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso".
La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito
dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro
rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine strutturale, consistente
nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
o di mutare la loro destinazione.
Interventi siffatti devono essere inoltre effettuati "nel rispetto degli
elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione"
(vedi C. di Stato, Sez. 5 : 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460).
Nella fattispecie in esame, invece, risulta accertato in punto di fatto che e'
stato posto in essere un intervento di "ristrutturazione edilizia", in quanto
sono state accorpate più unità immobiliari, sono stati variati elementi
strutturali ed e' stata mutata anche la consistenza estetica ed architettonica
del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso
nelle sue linee generali.
2. Quanto alla seconda eccezione, deve ribadirsi l'orientamento costante di
questa Corte Suprema vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3 ;
27.11.1997, Zauli ed altri; 7.5.1998, Vassallo; 13.1.2000, Mazzocco ed altro;
5.10.2000, Lorenzi; 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa;
23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori;
7.10.2003, Fieno secondo il quale il reato di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo
1 sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di
pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un
effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure
in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli
edifici vedi pure, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n.
68 del 1988.
Nelle zone paesisticamente vincolate e' inibita - in assenza dell'autorizzazione
già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di
rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente
disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni
modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di
qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli
interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel
consolidamento statico o restauro conservativo, purche' non alterino lo stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici).
La vicenda in esame e' caratterizzata, ad evidenza, dall'esecuzione di opere
oggettivamente non irrilevanti, non esclusivamente interne ed astrattamente
idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in
pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e
valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla
P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e
sollecito controllo.
3.1 reati - accertati con condotta perdurante fino al (Omissis) (tenuto conto
dello stato dei lavori al momento del sequestro e della presenza di attrezzature
edilizie e di ponteggi esterni) - non sono prescritti e correttamente i giudici
del merito hanno argomentato che l'epoca di esecuzione degli stessi non può
retrodatarsi all'anno 1997 alla stregua della deposizione resa dal teste R. , il
quale si e' limitato a dichiarare di avere eseguito in quell'anno non tutte le
opere successivamente identificate, bensì la sostituzione delle vecchie travi in
legno con altre in ferro nel solo solaio del piano terra, ricordando che la
scala di collegamento tra i due piani era in parte demolita.
4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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