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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611


 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Lavori realizzati nel centro storico senza la relativa autorizzazione - Interventi idonei a compromettere i valori del paesaggio - Reato ex art. 181, c.1 D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 431/1985, art. 1 sexies e art. 163 D. L.vo n. 490/1999). Il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici ( in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati in assenza di autorizzazione - Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità - Presupposti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

DIRITTO URBANISTICO - Zone paesisticamente vincolate - Lavori di accorpamento di più unità immobiliari - Mutamento della consistenza estetica ed architettonica del manufatto - Permesso di costruire e nulla osta paesaggistico - Necessità - Manutenzione straordinaria - Esclusione - Art. 3, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001. I lavori di accorpamento di più unità immobiliari, variando gli elementi strutturali e mutando la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali, in zone paesisticamente vincolate, non possono essere eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire e l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Sicché, l'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - rel. Presidente
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) G. V. N. IL (Omissis);
- avverso la sentenza n. 2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009;
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 17.3.2009, in parziale riforma della sentenza 19.2.2008 del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Bagheria, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di Gu. Vi. in ordine al reato di cui:

- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, lavori edilizi - consistiti tra l'altro nell'accorpamento di unità immobiliari con demolizione di una scala esterna di collegamento, demolizione di muri portanti interni e di tramezzature, demolizione e ricostruzione di un nuovo solaio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sita all'interno del perimetro del centro storico - acc. in (Omissis), con condotta perdurante fino al (Omissis));
- al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 in relazione alla Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies (per avere realizzato i lavori edilizi anzidetti senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico);
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 64, 65, 71 e 72; e determinava la pena in mesi quattro di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda.

- Confermava gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione dei benefici della non menzione della condanna e della sospensione condizionale della pena, revocando la subordinazione di quest'ultimo all'effettivo ripristino.
- Dichiarava estinti, per intervenuta prescrizione, i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, articoli 93, 94 e 95.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Gu., il quale ha eccepito:
a) l'insussistenza del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), in quanto i giudici di merito sarebbero pervenuti alla condanna sulla base di una rappresentazione erronea della natura ed entità delle opere edilizie effettivamente poste in essere.
Egli avrebbe realizzato esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria, "che non hanno modificato la sagoma dell'edificio, non hanno alterato i volumi e le superfici delle unità immobiliari e non hanno comportato cambio di destinazione d'uso";

b) l'insussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 proprio per avere egli realizzato un semplice intervento di manutenzione, relativo esclusivamente ad elementi interni, che non ha immutato l'aspetto esteriore dell'edificio e l'ambiente tutelato;

c) la intervenuta prescrizione dei residui reati.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. L'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso".

La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione.

Interventi siffatti devono essere inoltre effettuati "nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione" (vedi C. di Stato, Sez. 5 : 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460).

Nella fattispecie in esame, invece, risulta accertato in punto di fatto che e' stato posto in essere un intervento di "ristrutturazione edilizia", in quanto sono state accorpate più unità immobiliari, sono stati variati elementi strutturali ed e' stata mutata anche la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali.

2. Quanto alla seconda eccezione, deve ribadirsi l'orientamento costante di questa Corte Suprema vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3 ; 27.11.1997, Zauli ed altri; 7.5.1998, Vassallo; 13.1.2000, Mazzocco ed altro; 5.10.2000, Lorenzi; 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fieno secondo il quale il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici vedi pure, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988.

Nelle zone paesisticamente vincolate e' inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purche' non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici).

La vicenda in esame e' caratterizzata, ad evidenza, dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti, non esclusivamente interne ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.

3.1 reati - accertati con condotta perdurante fino al (Omissis) (tenuto conto dello stato dei lavori al momento del sequestro e della presenza di attrezzature edilizie e di ponteggi esterni) - non sono prescritti e correttamente i giudici del merito hanno argomentato che l'epoca di esecuzione degli stessi non può retrodatarsi all'anno 1997 alla stregua della deposizione resa dal teste R. , il quale si e' limitato a dichiarare di avere eseguito in quell'anno non tutte le opere successivamente identificate, bensì la sostituzione delle vecchie travi in legno con altre in ferro nel solo solaio del piano terra, ricordando che la scala di collegamento tra i due piani era in parte demolita.

4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 


 


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