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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770



RIFIUTI - Abbandono di rifiuti ed utilizzabilità videoregistrazioni - Prove documentali - Preventiva autorizzazione dell'A.G. - Esclusione - Art. 256, 2° c., D.L.vo 152/06 - artt. 266 e segg. cpp - Art. 234 cpp. Le videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno nel quale venivano abbandonati rifiuti, (ai sensi dell’ art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06), inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 26796 del 28/07/06; Cass. Sez. I Sent. n. 31389 dell'01/08/07; Cass. Sez. V Sent. n. 46307 del 30/11/04; Cass. Sez. V Sent. n. 24715 del 31/05/04; Cass. Sez. I Sent. n. 7455 del 20/02/09]. Pres. Grasso, Est. Gentile, Ric. Stedile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Videoregistrazioni - Categoria delle intercettazioni - Esclusione - Prove documentali - Utilizzabilità senza necessita di preventiva autorizzazione dell'A.G. - Art. 234 cpp - Artt. 266 e segg. cpp. Deve essere disattesa l'eccezione processuale relativa alle videoregistrazioni effettuate del titolare dell'area ove venivano abbandonati i rifiuti in quanto, le videoregistrazioni, non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp. Pres. Grasso, Est. Gentile, Ric. Stedile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 770


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UDIENZA  C.C. 25.11.2009

SENTENZA N. 2089

REG. GENERALE N. 22528/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Aldo Grassi Presidente
1. Dott. Mario Gentile Consigliere
2. Dott. Margherita Marmo Consigliere
3. Dott Maria Silvia Sensini Consigliere
4. Dott Santi Gazzara Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Stedile L., nato il 9/11/72
Avverso la Sentenza del Tribunale di Trento, in data 17/03/09
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi
che ha concluso per Rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. //


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Trento, con sentenza emessa il 17/03/09, dichiarava Stedile L., colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2°, D.L.vo 1.52/06 e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 568, 5° comma, cpp, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593 cpp - deducendo censure varie.


In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato;
2. che non erano utilizzabili le registrazioni visive effettuate dalla parte offesa; perché non autorizzate ex art. 266 e segg. cpp;
3. che la pena inflitta era eccessiva.


Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'assoluzione dell'imputato.


Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto il rigetto dello stesso.


Motivi della decisione


Il ricorso é infondato.


Il Tribunale di Trento ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti fondamentali della decisione.


In particolare il giudice del merito ha accertato che Stedile L., quale titolare della ditta Speedy Trans srl - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - provvedeva a depositare in modo definitivo nell'area antistante l'officina gestita da Fastelli I., i rifiuti provenienti dall'attività della propria azienda (ossia materiale in pallet, in cellophane o film plastico).
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06, come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione processuale relativa alle videoregistrazioni effettuate del titolare dell'area ove venivano abbandonati i rifiuti, provenienti della società Speedy Trans srl, gestita da Stedile.
Trattasi di videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse. Dette videoregistrazioni, pertanto, non appartengono al "genus" delle intercettazioni, ma a quello delle prove documentali; non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 26796 del 28/07/06, rv 234267, Cass. Sez. I Sent. n. 31389 dell'01/08/07, rv 237502; Cass. Sez. V Sent. n. 46307 del 30/11/04, rv 230394; Cass. Sez. V Sent. n. 24715 del 31/05/04, rv 228732; Cass. Sez. I Sent. n. 7455 del 20/02/09, rv 242876].


Quanto alle censure relative alla responsabilità penale dell'imputato, le stesse sono sostanzialmente generiche, perché non pertinenti, sotto il profilo giuridico, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.


Sono, comunque, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.


Parimenti va disattesa la doglianza inerente alla misura della pena, perché del tutto generica e comunque infondata risultando la pena inflitta (€ 2.000,00 di ammenda) proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato.


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Stedile con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.


La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 25/11/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010


 


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