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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 771
RIFIUTI - Declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato - Ordine
di smaltimento impartito dal giudice - Illegittimità - Presupposti - Art. 52
c.3° D.L.vo 22/97 ora art. 258, c. 4° D.L.vo n. 152/06. In declaratoria di
improcedibilità per prescrizione del reato, l'ordine di smaltimento emesso dal
giudice, in modo generico, senza alcun puntuale riferimento alla situazione
degli atti in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla
circostanza che fossero o meno ancora in sequestro, è illegittimo perché
costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52
comma 3° D.L.vo n. 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo n. 152/06). Inoltre,
nella specie, non risultava che fosse stata disposta la confisca dei rifiuti
quale corpo del reato. (Annulla Tribunale di Brescia, sezione distaccata di
Salò, del 16/11/07). Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Vidori. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 771
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UDIENZA C.C. 25.11.2009
SENTENZA N. 2092
REG. GENERALE N. 23205/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo Grassi
Presidente
1. Dott. Mario Gentile
Consigliere
2. Dott. Margherita Marmo Consigliere
3. Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
4. Dott. Santi Gazzara
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Vidori G., nato il 14/05/51;
Avverso la Sentenza Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, in data
16/11/07 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito
il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi
che ha concluso per Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Udito,
per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Gaetano Scalese, quale sostituto processuale dell'avv.
Giovanni Vasoin de Prosperi, difensore di fiducia del ricorrente Vidori
Giuseppe.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con sentenza emessa il
16/11/07, dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di
Vidori G., in ordine al reato di cui all'art. 52, comma 3°, D.L.vo 22/97 (ora
art. 258, 4° comma D. L.vo n.152/06), perché estinto per prescrizione; ordinava
lo smaltimento dei rifiuti sequestrati, con le modalità indicate nel
dispositivo.
Vidori Giuseppe proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art.
606 lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che era illegittimo l'ordine di
smaltimento dei rifiuti; non rientrando tale statuizione nelle previsioni di cui
alla norma incriminatrice; il tutto in ipotesi di declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente all'ordine di smaltimento dei rifiuti.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con sentenza in data
16/11/07, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vidori G. in ordine
al reato di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo
n.152/06), perché estinto per prescrizione; contestualmente ordinava lo
smaltimento dei rifiuti in sequestro.
Tanto premesso si rileva che l'ordine di smaltimento - emesso, tra l'altro, in modo generico senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti; in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero /o meno ancora in sequestro - è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo 152/06). Né risulta che sia stata disposta la confisca dei rifiuti in esame quale corpo del reato.
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia,
sezione distaccata di Salò, in data 16/11/07, limitatamente all'ordine di
smaltimento dei rifiuti in sequestro, ordine che va eliminato.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto relativo all'ordine di
smaltimento dei rifiuti, ordine che elimina.
Così deciso in Roma il 25/11/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010
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