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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 771



RIFIUTI - Declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato - Ordine di smaltimento impartito dal giudice - Illegittimità - Presupposti - Art. 52 c.3° D.L.vo 22/97 ora art. 258, c. 4° D.L.vo n. 152/06. In declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato, l'ordine di smaltimento emesso dal giudice, in modo generico, senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero o meno ancora in sequestro, è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo n. 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo n. 152/06). Inoltre, nella specie, non risultava che fosse stata disposta la confisca dei rifiuti quale corpo del reato. (Annulla Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, del 16/11/07). Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Vidori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 771


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UDIENZA  C.C. 25.11.2009

SENTENZA N. 2092

REG. GENERALE N. 23205/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

 
Dott. Aldo Grassi                   Presidente
1. Dott. Mario Gentile             Consigliere
2. Dott. Margherita Marmo      Consigliere
3. Dott. Maria Silvia Sensini    Consigliere
4. Dott. Santi Gazzara            Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Vidori G., nato il 14/05/51;
Avverso la Sentenza Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, in data 16/11/07 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi
che ha concluso per Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Gaetano Scalese, quale sostituto processuale dell'avv. Giovanni Vasoin de Prosperi, difensore di fiducia del ricorrente Vidori Giuseppe.


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con sentenza emessa il 16/11/07, dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di Vidori G., in ordine al reato di cui all'art. 52, comma 3°, D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D. L.vo n.152/06), perché estinto per prescrizione; ordinava lo smaltimento dei rifiuti sequestrati, con le modalità indicate nel dispositivo.
Vidori Giuseppe proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che era illegittimo l'ordine di smaltimento dei rifiuti; non rientrando tale statuizione nelle previsioni di cui alla norma incriminatrice; il tutto in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'ordine di smaltimento dei rifiuti.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con sentenza in data 16/11/07, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vidori G. in ordine al reato di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo n.152/06), perché estinto per prescrizione; contestualmente ordinava lo smaltimento dei rifiuti in sequestro.

Tanto premesso si rileva che l'ordine di smaltimento - emesso, tra l'altro, in modo generico senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti; in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero /o meno ancora in sequestro - è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo 152/06). Né risulta che sia stata disposta la confisca dei rifiuti in esame quale corpo del reato.


Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, in data 16/11/07, limitatamente all'ordine di smaltimento dei rifiuti in sequestro, ordine che va eliminato.


P. Q. M.


La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto relativo all'ordine di smaltimento dei rifiuti, ordine che elimina.


Così deciso in Roma il 25/11/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010


 


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