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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 772
DIRITTO DELLE ACQUE - Scarico giornaliero inferiore a 20 mc. di acque reflue
assimilabili a quelle domestiche - Autocertificazione - Mancanza - Illecito
amministrativo - Art. 133, c.2°, D.L.vo 152/06 - Art. 101, c. 7° lett. e),
D.L.vo 152/06 - Art. 5, c.4°, Reg. R. Lombardia n. 3/06. Nel caso di scarico
giornaliero inferiore a 20 mc. di acque reflue assimilabili a quelle domestiche
in virtù degli artt. 101, comma 7° lett. e), .D.L.vo 152/06; 5, comma 4°, del
regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24/03/06 è sufficiente
un'autocertificazione della ditta esercente l'attività (nella specie di
lavanderia). La mancanza, all'epoca del sopralluogo di tale autocertificazione
(che poi fu subito redatta nei giorni successivi) non determina, l'illiceità
penale dello scarico di acque reflue, stante la sussistenza dei requisiti
intrinseci di assimilabilità delle predette acque reflue a quelle domestiche.
Pertanto, nella fattispecie non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di
cui all'art. 137, comma 1°, D.L.vo 152/06; con particolare riferimento
all'elemento soggettivo. La mancanza dell'autocertificazione determina, tutt'al
più, l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma 2°, D.L.vo 152/06.
(Annulla senza rinvio, Sentenza Tribunale di Milano, del 12/03/09) Pres. Grassi,
Est. Gentile, Ric. Ruffo Di Calabria. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/01/2010 (Ud. 25/11/2009), Sentenza n. 772
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UDIENZA del 25.11.2009
SENTENZA N. 2093
REG. GENERALE N. 26010/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo Grassi
Presidente
1. Dott. Mario Gentile
Consigliere
2. Dott. Margherita Marmo
Consigliere
3. Dott Maria Silvia Sensini
Consigliere
4. Dott Santi Gazzara
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Ruffo Di Calabria Alessandro, nato il xx/xx/xxxx
- Avverso la Sentenza Tribunale di Milano, in data 12/03/09
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi che ha
concluso per Rigetto del ricorso
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Uditi, i difensori Avv. Colonna Fabrizio e Pecora Carlo Masimo
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 12/03/09, dichiarava Ruffo Di
Calabria Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1°, D.L.vo
152/06 e lo condannava alla pena di € 1.200,00 di ammenda; pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art.
606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli
elementi costitutivi del reato de quo.
Trattavasi di scarichi provenienti da impianti di lavanderia ad umido, con
approvvigionamento idrico non superiore a mc. 20 al giorno; scarichi
assimilabili ad acque reflue domestiche, per i quali era sufficiente una
semplice autocertificazione. La mancanza di autocertificazione costituiva,
tutt'al più, soltanto un illecito amministrativo senza rilevanza penale.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato contestato all'attuale ricorrente il reato di cui
all'art. 137, comma 1°, D.L.vo 152/06, perché quale amministratore unico della "Mr
Clean srl" aveva effettuato uno scarico di acque reflue derivanti dall'attività
di lavanderia, senza essere munito della prescritta autorizzazione; fatto
accertato l'08/05/07.
In ordine a tale imputazione veniva affermata, con sentenza in data 12/03/09 del
Tribunale di Milano, la responsabilità penale del Ruffo Di Calabria con la
conseguente condanna alla pena di cui in atti.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda, si osserva che alla data
del sopralluogo effettuato l'08/05/07, gli impianti della lavanderia gestita
dalla "Mr Clean srl" erano ad umido ed avevano un consumo medio giornaliero
inferiore a 20 mc. Trattavasi, pertanto, di scarico di acque reflue assimilabili
a quelle domestiche in virtù degli artt. 101, comma 7° lett. e), .D.L.vo 152/06;
5, comma 4°, del regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24/03/06. In ordine a
tale scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche ed ai fini della
loro legittimità, era sufficiente un'autocertificazione della ditta esercente
l'attività di lavanderia, attestante un consumo medio giornaliero non superiore
a mc. 20.
Orbene la mancanza, all'epoca del sopralluogo di tale autocertificazione (che
poi fu subito redatta nei giorni successivi) non determina, però, l'illiceità
penale dello scarico di acque reflue, stante la sussistenza dei requisiti
intrinseci di assimilabilità delle predette acque reflue a quelle domestiche. La
mancanza dell'autocertificazione determina, tutt'al più, l'illecito
amministrativo di cui all'art. 133, comma 2°, D.L.vo 152/06.
Alla luce delle considerazioni finora svolte consegue che nella fattispecie in
esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 137,
comma 1°, D.L.vo 152/06; con particolare riferimento all'elemento soggettivo.
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Milano, in
data 12/03/09, perché il fatto non costituisce reato. Copia degli atti vanno
trasmessi al illecito amministrativo di cui sopra.
Sindaco del Comune di Milano per quanto di sua competenza in ordine
all'eventuale
P. Q. M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce
reato. Dispone trasmettersi gli atti al Sindaco del Comune di Milano, per quanto
di eventuale competenza.
Così deciso in Roma il 25/11/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11/01/2010
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