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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773
RIFIUTI - Trattamento di rifiuti autorizzato - Modifica del ciclo produttivo
di recupero - Nuova comunicazione di inizio attività - Necessità - Presupposti.
In materia di rifiuti, quando si modifica il ciclo produttivo di recupero e
trattamento di rifiuti la vecchia comunicazione di inizio attività è superata.
Pertanto, diventa necessario informare preventivamente l'autorità preposta in
merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi.
Sicché, il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso
di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in
quanto l'atto autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia
di rifiuti in esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva
da parte della competente autorità, ma non può estendersi come argomentato dal
ricorrente - al ciclo produttivo derivato, nella specie del tutto distinto da
quello cui si riferiva l'iniziale autorizzazione. Pres. Grassi, Rel. Sensini -
Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc.
25/11/2009), Sentenza n. 773
RIFIUTI - Riutilizzo della sansa di oliva disoleata quale combustibile -
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo
- Nozione di "sottoprodotto" - Fattispecie - All. 10 D. Lgs. n. 152/2006, lett
f). Nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del D. Lgs. n.
152/2006, alla lettere f), si fa riferimento alla sansa di oliva disoleata,
tuttavia, occorre, che la sansa in questione, per essere utilizzata come
combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute
dal trattamento delle sanse vergini con n_ esano per l'estrazione dell'olio di
sansa e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto". Nel fatto, dovendo la sansa di
oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione
preliminare, è da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di
"sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di
Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in
relazione al D.Lgs. n. 152/2006, che, all'art. 183 lett. n), nel fornire la
nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si
rendano necessarie operazioni preliminari (cfr. Cass. Sez. 3, 28/2/2007 n.
13754, Romano). Inoltre, è stato accertato in fatto che la sansa vergine
prelevata non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un trattamento
specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante
essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino). Pres. Grassi, Rel.
Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc.
25/11/2009), Sentenza n. 773
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Violazione dei valori limite di
emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione - Mancato
adeguamento dell'impianto - Art. 25 D.P.R. n. 203/1988 e art. 279, c. 2°, D. Lgs.
n. 152/2006 - Continuità normativa. In tema d’inquinamento atmosferico,
l'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava l'inosservanza delle prescrizioni
dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità
competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto. L'art. 279,
comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica condotta e tra
le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il secondo comma
dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una
attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni
altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...."
(Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera). Pres. Grassi, Rel.
Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc.
25/11/2009), Sentenza n. 773
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Rilettura degli
elementi di fatto - Esclusione. Esula dai poteri della Corte di legittimità
quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di
una diversa - e per il ricorrente - più adeguata valutazione delle risultanze
processuali (Cass. Sez. Un. 30/4/1997 n. 6402). Pres. Grassi, Rel. Sensini -
Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc.
25/11/2009), Sentenza n. 773
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UDIENZA C.C. 25.11.2009
SENTENZA N. 2096
REG. GENERALE n.26520/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.rni Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI - Presidente
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. MARGHERITA MARMO - Consigliere
Dott. MARIA SILVIA SENSINI - Rel. Consigliere
Dott. SANTI GAllARA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GUERRIERI M. S. N. IL x/x/xx
- avverso la sentenza n. 47/2007 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI SALENTINA, del
28/03/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. MARIA SILVIA SENSINI
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.S.A. che ha concluso per, il
concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'Avv.
- Uditi difensore Avv.
Fatto e Diritto
1- Con sentenza in data 28/3/2009, il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di
Campi Salentina - dichiarava Guerrieri Michele Salvatore colpevole dei reati di
commercio e smaltimento non autorizzato di rifiuti, rispettivamente ceneri di
sansa ed acque di scarto/polverino - così qualificate le condotte di cui ai capi
a) - b)- g) della rubrica - nonché colpevole del reato ex art. 25 comma 2 D.P.A.
n. 203/1988 e succ. modif. (capo c) della rubrica) e della contravvenzione ex
art. 674 c.p. (capo e) e, per l'effetto, riuniti i reati in continuazione e
riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2.500,00
di ammenda, oltre che al risarcimento dei danni in favore della Provincia di
Lecce, costituitasi parte civile, danni liquidati equitativamente in euro 2.000.
Argomentava il Tribunale che il Guerrieri, in qualità di titolare di un impianto
per la. lavorazione della sansa di olive, in data 8 giugno 1999 aveva presentato
alla Provincia di Lecce comunicazione di inizio attività nell'ambito della
cosiddetta procedura semplificata prevista dagli art. 31 e 33 D. Lgs. n.
22/1997, ai fini della produzione di olio. Nella relazione allegata a firma del
Guerrieri, si leggeva che l'attività svolta consisteva nel recupero,
trasformazione e riciclaggio di sansa vergine (rifiuto speciale non pericoloso),
per la produzione di olio, in base al seguente ciclo di produzione: la sansa,
proveniente dai frantoi, veniva depositata in una vasca, quindi trasferita in
due essiccatori, e di lì immessa negli estrattori e trattata con solvente esano.
In origine, dunque, il prevenuto aveva svolto attività di lavorazione di sansa
vergine per l'estrazione di olio. In seguito, come ammesso dallo stesso
imputato, ritenuta tale attività poco conveniente, l'impianto era stato
destinato alla lavorazione della sansa esausta per la produzione di combustibile
per caldaie. La materia trattata, pertanto, non era più la sansa vergine, ma
quella esausta, dalla quale era già stato estratto l'olio in altro stabilimento.
Come accertato in data 11/3/2004 dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di
Lecce, il nuovo ciclo di lavorazione prevedeva, attraverso un macchinario
"spartisemi", la separazione del nocciolo dalla polpa secca: il primo, veniva
confezionato in sacchi da 20 Kg. per la vendita quale combustibile ad uso
privato, la seconda riutilizzata nell'impianto per alimentare i forni. Le ceneri
residue, infine, venivano conferite all'impresa Giuseppe Vantaggiato (coimputato
nello stesso procedimento, ma non ricorrente), avente ad oggetto la gestione di
un vivaio di piante ed utilizzate come ammendante in agricoltura. I
verbalizzanti accertavano, inoltre, che il percolato della sansa, stoccata sul
piazzale all'aperto, aveva lasciato tracce sul muro di recinzione e nella parte
esterna allo stabilimento e non risultava smaltito mediante conferimento ad
aziende specializzate. Inoltre, tutta la zona circostante l'impianto di
Squinzano era pervasa dall'odore acre delle sostanze trattate ed imbrattata da
polveri scure. In data 3/1/2004 venivano altresì compiuti dei rilievi presso i
camini dello stabilimento, emergendo dalle analisi un eccesso di acido
n-butirrico, valore che, tuttavia, il giorno successivo risultava nella norma.
Per quanto concerneva le emissioni in atmosfera, una consulenza tecnica,
disposta dal Pubbilico Ministero, aveva accertato che i sistemi di abbattimento
delle sostanze nocive, adottati dal Guerrieri, non erano idonei, in quanto
l'impianto poteva definirsi "artigianale".
Ciò posto, osservava il Tribunale che l'imputato, modificando il ciclo
produttivo, non aveva più svolto l'attività di estrazione dell'olio, ma aveva
acquistato sansa per produrre nocciolino e ceneri. In tale contesto, non era,
pertanto, più idonea la vecchia comunicazione di inizio attività dell'8/6/1999
ed era necessario informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla
nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuto non pericoloso. Né -
osservava il Tribunale- poteva accedersi alla tesi difensiva secondo cui la
sansa già sfruttata, ma ancora idonea a produrre nocciolino combustibile, era da
considerarsi un "sottoprodotto", come tale non soggetto all'obbligo di
comunicazione ex art. 33 decreto Ronchi. Pertanto, il Guerrieri avrebbe dovuto
osservare la normativa sui rifiuti e chiedere autorizzazione per lo smaltimento
dei reflui e delle ceneri.
Quanto all'inquinamento atmosferico, il sistema adottato per l'abbattimento
delle sostanza gassose maleodoranti era risultato artigianale; l'imputato,
pertanto, non si era attenuto alle prescrizioni dettate nei provvedimenti di
autorizzazione provvisoria.
2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del
Guerrieri.
2.1- Con il primo motivo, ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che, nel
caso di specie, fosse necessaria l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del
D. Lgs. n. 22/1997 anche per il trattamento delle sanse vergini il convincimento
del giudice si era fondato sull'errata classificazione della sansa nella
categoria di "rifiuto" e non, invece, in quella di "sottoprodotto" di cui
all'art. 183 lett. n) del D.Lgs. n. 152/2006. Al Tribunale era, pertanto,
sfuggito che il materiale trattato dal Guerrieri era sempre e soltanto la sansa
vergine, la quale poteva essere soggetta al procedimento di estrazione dell'olio
e della produzione di nocciolino, oppure ad uno soltanto dei suddetti
procedimenti, senza perdere le caratteristiche di "sottoprodotto". In ogni caso,
il ricorrente aveva ottemperato alla procedura semplificata di cui agli artt. 31
e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, avendo proceduto, in data 8/6/1999, ad inoltrare la
comunicazione di inizio attività. Il Tribunale non aveva considerato che, ad
essere autorizzati, non sono i singoli procedimenti dello smaltimento
rispettivamente delle censeri di sansa, delle acque di scarto e del "polverino",
bensì l'intero ciclo produttivo della lavorazione delle predette sanse vergini,
che si chiude, appunto, con lo smaltimento dei predetti scarti. Il Guerrieri
era, dunque, in possesso di tale autorizzazione, dal momento che il ciclo
produttivo autorizzato prevedeva tanto l'estrazione dell'olio, quanto la
produzione del "nocciolino".
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato difetto e
contraddittorietà della motivazione avuto riguardo, in particolare, al reato di
emissioni in atmosfera. Illogica era la motivazione relativamente alla
inidoneità dell'impianto utilizzato dal prevenuto per l'abbattimento delle
sostanze gassose maleodoranti ed erroneamente il sistema era stato definito
"artigianale", senza considerare che il superamento dei limiti dell'acido
butirrico si era verificato una sola volta e che il giorno successivo
all'accertamento tutti i parametri erano nella norma.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
3- Il gravame va rigettato, essendo infondate le doglianze su cui poggia.
3.1- E' stato accertato in fatto che il Guerrieri, modificando il ciclo
produttivo, non ha più svolto l'iniziale attività di estrazione dell'olio, ma ha
acquistato sansa solo per produrre" nocciolino" e ceneri. Sostiene altresì il
ricorrente che, in ogni caso, la sansa utilizzata nel ciclo produttivo non
poteva essere considerata rifiuto, ma un "sottoprodotto" suscettibile di
ulteriori lavorazioni e che, in ogni caso, l'autorizzazione a monte copriva, per
la sua portata più ampia, anche la successiva produzione del "nocciolino".
Ritiene il Collegio di dover puntualizzare che, se è vero che nella parte
seconda, sezione quarta, allegato 10 del D. Lgs. n. 152/2006 (caratteristiche
delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo), alla lettere a
f), si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre,
tuttavia, che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile,
abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal
trattamento delle sanse vergini con n_ esano per l'estrazione dell'olio di sansa
e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto". Nella specie, dovendo la sansa di
oliva - per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione
preliminare, è da escludere che la stessa potesse rientrare nella nozione di
"sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di
Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in
relazione al D.Lgs. n. 152/2006, che, all'art. 183 lett. n), nel fornire la
nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si
rendano necessarie operazioni preliminari (cfr. Cass. Sez. 3, 28/2/2007 n.
13754, Romano). Nella specie, è stato accertato in fatto che la sansa vergine
prelevata dal Guerrieri non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un
trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile
(mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino).
In tale contesto, appare fuor di dubbio che la vecchia comunicazione di inizio
attività - datata 8/6/1999 - appariva superata e che sarebbe stato necessario
informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di
recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Invero, il trattamento di
rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione
equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione, in quanto l'atto
autorizzatorio è valido soltanto per quella particolare tipologia di rifiuti in
esso indicata e per la quale vi è stata una valutazione positiva da parte della
competente autorità, ma non può estendersi come argomentato dal ricorrente - al
ciclo produttivo derivato, nella specie del tutto distinto da quello cui si
riferiva l'iniziale autorizzazione.
3.2- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità dell'impianto utilizzato
dal prevenuto per l'abbattimento delle sostanze gassose maleodoranti. In
particolare, ad avviso della difesa, l'illogicità della motivazione appariva
evidente dal fatto che il superamento dei limiti dell'acido butirrico si era
verificato una sola volta, essendo poi rientrati i parametri nella norma. Va
ribadito in questa sede che esula dai poteri di questa Corte quello di una
"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa - e per il
ricorrente - più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass.
Sez. Un. 30/4/1997 n. 6402).
Nella specie, il Tribunale, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti dal
consulente tecnico prof. Fracassi e delle dichiarazioni dei carabinieri del
N.O.E., ha dato atto che l'impianto di abbattimento delle sostanze nocive,
adottato dal Guerrieri, era di tipo "artigianale", costituito da una semplice
pompa che immetteva una soluzione basica. L'imputato non si era, dunque,
attenuto alle prescrizioni del CRIAP sul controllo delle emissioni, provvedendo
solo dopo gli accertamenti ed i campionamenti eseguiti in data 3/1/2004 a
sostituire l'impianto con apparecchiature più moderne.
L'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava proprio l'inosservanza delle
prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente,
dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento
dell'impianto.
L'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica
condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il
secondo comma dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o
di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni
altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...." (
cfr. Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera).
4- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre, in
ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
La Corte Suprema dì Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Roma, il 25/11/2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010
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