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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 11/11/2009), Sentenza n. 81


 
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione impartito dal giudice - Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Artt. 44 lett. c) e 31, 9° c. D.P.R. 380/01. Non necessita del preventivo avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetta legge sul procedimento amministrativo), l'ordine di demolizione (ex art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01) del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reato edilizio, in quanto l'ingiunzione a demolire, pur avendo natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, si caratterizza per la natura giurisdizionale dell'organo emanante e si inserisce in un procedimento giurisdizionale disciplinato dal cod. proc. pen.. [Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. III Sent. n. 44245 del 05/12/05, rv 227557; Cass. Sez. III Sent. n. 3991 del 03/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 4100 del 16/02/98; Cass. Sez. IV Sent. n.2078 del 19/02/98]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Dalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n. 81

DIRITTO URBANISTICO - Condanna per costruzione edilizia abusiva - Ordine di demolizione impartito dal giudice - Potere sanzionatorio autonomo - Art. 31, 9° c. D.P.R. 380/01. L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Trattasi di atto dovuto in caso di condanna per costruzione edilizia abusiva, che va sempre emesso dal giudice, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, oppure che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, oppure che il Consiglio Comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interesse pubblico ritenuto prevalente su quello urbanistico. [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.37120 del 13/10/05; Cass. Sez. III Sent. n. 43294 del 29/11/05]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Dalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n. 81


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UDIENZA dell' 11.11.2009

SENTENZA N. 1358

REG. GENERALE N. 8687/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Aldo Grassi                                 Presidente
1. Dott. Alfredo Teresi                          Consigliere
2. Dott. Mario Gentile                           Consigliere
3. Dott. Guida I. Mulliri                         Consigliere
4. Dott. Luigi Marini                             Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto da Dalia Luisa nata il xx/xx/xxxx;

- Avverso Ordinanza Tribunale di Torre Annunziata, emessa in data 09/01/09;
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
- Letta la relazione scritta, in data 03/04/09, del PG della Cassazione in persona del dott. Carmine Stabile che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
- Udito il difensore Avv. //


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 09/01/09 respingeva la richiesta di revoca o sospensiva dell'ingiunzione di demolizione emessa dal PM in danno di Dalia Luisa, con riferimento alla sentenza n. 837/03 del Tribunale di Torre Annunziata, in data 03/06/03; divenuta irrevocabile il 31/10/03.


L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.


In particolare la ricorrente esponeva:
1. che era illegittimo l'ordine di demolizione del manufatto disposto dall'A.G., perché rientrava nella esclusiva competenza dell'Autorità Amministrativa la valutazione del danno del tessuto urbanistico e le modalità per eliminare il danno medesimo;
2. che era stata violata la norma di cui all'art. 7 L. 241/90, nella parte in cui non era stato comunicato alcun avviso di avvio di procedimento sanzionatorio a carico della medesima.


Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 03/04/09, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è manifestamente infondato.


Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 837/03 emessa il 03/06/03, divenuta irrevocabile il 31/10/03, dichiarava Dalia Luisa colpevole, tra l'altro, del reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01 con conseguente ordine di demolizione del manufatto abusivo, ex art. 31, 9° comma, D.P.R, 380/01.


Il PM presso il citato Tribunale/in esecuzione della predetta sentenza, notificava alla parte condannata, in data 22/05/08, l'ingiunzione di demolizione delle opere abusive.

 

Il Tribunale di Torre Annunziata - a seguito di incidente di esecuzione ex artt. 665 e segg. cpp proposta da Dalia Luisa - con ordinanza in data 09/01/09, respingeva la richiesta di revoca o sospensione del predetto ordine di demolizione.


Dalia Luisa proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.


Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che il Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.


Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche,perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata


Sono, altresì, errate in diritto per le seguenti ragioni:
i. L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Trattasi di atto dovuto in caso di condanna per costruzione edilizia abusiva, che va sempre emesso dal giudice, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, oppure che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, oppure che il Consiglio Comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interesse pubblico ritenuto prevalente su quello urbanistico; ipotesi che, allo stato, non ricorrono nella fattispecie de qua [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.37120 del 13/10/05, rv 232172; Cass. Sez. III Sent. n. 43294 del 29/11/05, rv 232645].


ii. L'avviso di cui all'art. 7 L. 241/90 non era dovuto, trattandosi nella specie, non di procedimento amministrativo, ma di procedimento di natura giurisdizionale disciplinato dalla normativa di cui al cpp.


Al riguardo va ribadito che l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01 costituisce sostanzialmente sanzione amministrativa di tipo oblatorio caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo a cui é attribuita l'applicazione dell'ordine medesimo [Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. III Sent. n. 44245 del 05/12/05, rv 227557; Cass. Sez. III Sent. n. 3991 del 03/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 4100 del 16/02/98; Cass. Sez. IV Sent. n.2078 del 19/02/98]


Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Dalia Luisa con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.


P. Q. M.


La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

Così deciso in Roma il 11/11/09

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 07 GEN. 2010


 


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