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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 11/11/2009), Sentenza n. 81
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Ordine di
demolizione impartito dal giudice - Avviso di avvio del procedimento
sanzionatorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Artt. 44 lett. c) e 31, 9°
c. D.P.R. 380/01. Non necessita del preventivo avviso di avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetta legge sul
procedimento amministrativo), l'ordine di demolizione (ex art. 31, comma 9°,
D.P.R. 380/01) del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di
condanna per reato edilizio, in quanto l'ingiunzione a demolire, pur avendo
natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, si caratterizza per la
natura giurisdizionale dell'organo emanante e si inserisce in un procedimento
giurisdizionale disciplinato dal cod. proc. pen.. [Giurisprudenza di legittimità
consolidata Cass. Sez. III Sent. n. 44245 del 05/12/05, rv 227557; Cass. Sez.
III Sent. n. 3991 del 03/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 4100 del 16/02/98; Cass.
Sez. IV Sent. n.2078 del 19/02/98]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres.
Grassi, Est. Gentile, Ric. Dalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n. 81
DIRITTO URBANISTICO - Condanna per costruzione edilizia abusiva - Ordine di
demolizione impartito dal giudice - Potere sanzionatorio autonomo - Art. 31, 9°
c. D.P.R. 380/01. L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la
sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01,
costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o
sostitutivo rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve
ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Trattasi di
atto dovuto in caso di condanna per costruzione edilizia abusiva, che va sempre
emesso dal giudice, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta,
oppure che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, oppure che il
Consiglio Comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di
interesse pubblico ritenuto prevalente su quello urbanistico. [Giurisprudenza di
legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.37120 del 13/10/05; Cass. Sez.
III Sent. n. 43294 del 29/11/05]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres. Grassi,
Est. Gentile, Ric. Dalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c.
11/11/2009), Sentenza n. 81
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UDIENZA dell' 11.11.2009
SENTENZA N. 1358
REG. GENERALE N. 8687/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo Grassi
Presidente
1. Dott. Alfredo Teresi
Consigliere
2. Dott. Mario Gentile
Consigliere
3. Dott. Guida I. Mulliri
Consigliere
4. Dott. Luigi Marini
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Dalia Luisa nata il xx/xx/xxxx;
- Avverso Ordinanza Tribunale di
Torre Annunziata, emessa in data 09/01/09;
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
- Letta la relazione scritta, in data 03/04/09, del PG della Cassazione in
persona del dott. Carmine Stabile che ha concluso per inammissibilità del
ricorso.
- Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza
emessa il 09/01/09 respingeva la richiesta di revoca o sospensiva
dell'ingiunzione di demolizione emessa dal PM in danno di Dalia Luisa, con
riferimento alla sentenza n. 837/03 del Tribunale di Torre Annunziata, in data
03/06/03; divenuta irrevocabile il 31/10/03.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art.
606 lett. b) cpp.
In particolare la ricorrente esponeva:
1. che era illegittimo l'ordine di demolizione del manufatto disposto dall'A.G.,
perché rientrava nella esclusiva competenza dell'Autorità Amministrativa la
valutazione del danno del tessuto urbanistico e le modalità per eliminare il
danno medesimo;
2. che era stata violata la norma di cui all'art. 7 L. 241/90, nella parte in
cui non era stato comunicato alcun avviso di avvio di procedimento sanzionatorio
a carico della medesima.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 03/04/09, chiedeva
l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 837/03 emessa il 03/06/03,
divenuta irrevocabile il 31/10/03, dichiarava Dalia Luisa colpevole, tra
l'altro, del reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01 con conseguente
ordine di demolizione del manufatto abusivo, ex art. 31, 9° comma, D.P.R,
380/01.
Il PM presso il citato Tribunale/in esecuzione della predetta sentenza,
notificava alla parte condannata, in data 22/05/08, l'ingiunzione di demolizione
delle opere abusive.
Il Tribunale di Torre Annunziata - a seguito di incidente di esecuzione ex artt. 665 e segg. cpp proposta da Dalia Luisa - con ordinanza in data 09/01/09, respingeva la richiesta di revoca o sospensione del predetto ordine di demolizione.
Dalia Luisa proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che il
Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato in ordine ai punti
fondamentali della decisione.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche,perché non correlate in
modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione
impugnata
Sono, altresì, errate in diritto per le seguenti ragioni:
i. L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai
sensi dell'art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01, costituisce esplicitazione di un
potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello
dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve ad un'autonoma funzione
ripristinatoria del bene giuridico leso. Trattasi di atto dovuto in caso di
condanna per costruzione edilizia abusiva, che va sempre emesso dal giudice, a
meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, oppure che l'abuso sia
stato sanato sotto il profilo urbanistico, oppure che il Consiglio Comunale
abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interesse pubblico
ritenuto prevalente su quello urbanistico; ipotesi che, allo stato, non
ricorrono nella fattispecie de qua [Giurisprudenza di legittimità
consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.37120 del 13/10/05, rv 232172; Cass. Sez.
III Sent. n. 43294 del 29/11/05, rv 232645].
ii. L'avviso di cui all'art. 7 L. 241/90 non era dovuto, trattandosi nella
specie, non di procedimento amministrativo, ma di procedimento di natura
giurisdizionale disciplinato dalla normativa di cui al cpp.
Al riguardo va ribadito che l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9°, D.P.R.
380/01 costituisce sostanzialmente sanzione amministrativa di tipo oblatorio
caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo a cui é attribuita
l'applicazione dell'ordine medesimo [Giurisprudenza di legittimità consolidata
Cass. Sez. III Sent. n. 44245 del 05/12/05, rv 227557; Cass. Sez. III Sent. n.
3991 del 03/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 4100 del 16/02/98; Cass. Sez. IV
Sent. n.2078 del 19/02/98]
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Dalia Luisa con
condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in € 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 11/11/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 07 GEN. 2010
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