AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8273
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni - Inesistenza di limiti e
prescrizioni di settore - Offensività dell’emissioni - Valutazione - Art. 674
c.p. - Configurabilità - Distinte ed autonome ipotesi di reato - Fattispecie:
prodotti fitosanitari. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 674 c.p.
non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in
quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo
rappresenta una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare
cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della
condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare
che, quando si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale
delle emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di
settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, l'emissione va
considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del
mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo. Nella
specie, non esistendo una normativa specifica che preveda un limite di
tollerabilità in materia di odori di esercizi di vendita di prodotti
fitosanitari si deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 674 c.p.
quando sia stato superato il limite della stretta tollerabilità delle emissioni
(Cass. pen. sez. III sent. 9/10/2007, n. 2475). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric.
De Nicolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009),
Sentenza n. 8273
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni maleodoranti idonee a creare molestie
alle persone - Non tollerabilità - Mezzi di prova - Art. 674 c.p. - Art. 844 c.c..
In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi
di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati
strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non
tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di
testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non
si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi
di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente
percepito dagli stessi dichiaranti (Cass. pen. sez. III sent. 27/03/2008, n.
19206; Cass. pen. sez. III 21/09/2007, sent. n. 38073). Pres. Grassi, Est.
Marmo, Ric. De Nicolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc.
25/11/2009), Sentenza n. 8273
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 25.11.2009
SENTENZA N. 12091
REG. GENERALE N. .22616/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI
Presidente
1.Dott. MARIO GENTILE
Consigliere
2. " MARGHERITA MARMO
Cons.Relatore
3. " MARIA SILVIA SENSINI
Consigliere
4. " SANTI GAllARRA
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- DE NICOLO MARIO N. il 00/00/0000 avverso la SENTENZA n. 22323/2007 TRIB. SEZ.
DIST. di RUVO di PUGLIA del 23/04/2009
- Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza
la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. SINISCALCHI ANTONIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 23 aprile 2009 il Tribunale di Trani, sezione
distaccata Ruvo di Puglia, dichiarava Mario DE NICOLO colpevole del reato di cui
agli artt. 81/ 674 c.p., per avere provocato emissione di vapori maleodoranti
derivanti dalla cattiva tenuta di prodotti fitosanitari all'interno del suo
deposito e nel cortile di sua proprietà sito in Terlizzi via Cortili 3 (il17
gennaio 2005) e, con l'esclusione della contestata recidiva, condannava alla
pena di giorni quindici di arresto.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento
dell'impugnata sentenza per il motivo che sarà nel prosieguo analizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge
penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della
legge penale rilevando che non era ipotizzabile la contravvenzione di cui
all'art.674 c.p., non essendo stato riscontrato, né essendo stata raggiunta la
prova valida del superamento dei limiti imposi dalla legge.
Secondo il ricorrente il problema maggiore che pone la lettura della norma
contenuta nell'art. 674 c.p. è quello dell'interpretazione dell'inciso "nei casi
non consentiti dalla legge" in quanto la giurisprudenza, nell'interpretare tale
norma, ha ravvisato l'esigenza di individuare il rapporto tra la stessa e le
discipline specifiche di settore, onde offrire al giudicante elementi in
concreto per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative
delle emissioni, nonché il rispetto della tollerabilità consentita dai principi
ispiranti le leggi di settore.
In tale direzione la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la norma
in oggetto trova applicazione nei soli casi in cui l'emissione avvenga in
violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico, per cui l'inciso
darebbe luogo ad una sorta di presunzione di legittimità di quelle emissioni che
non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia. In siffatta
ipotesi, ritiene il ricorrente, non è sufficiente, ai fini dell'affermazione
della responsabilità penale, che le emissioni siano astrattamente idonee a dare
fastidio ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse
superino gli standards fissati dalla legge.
Pertanto quando le emissioni, pur contenute nei limiti di legge, arrechino
concretamente fastidio alle persone superando la normale tollerabilità,devono
applicarsi soltanto le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844
c.c.
Nel caso in esame, rileva la difesa dell'imputato, lo stesso giudice nella
sentenza impugnata aveva rilevato che non esistono normative specifiche in
materia di emissioni gassose provenienti da un deposito di prodotti per
l'agricoltura, né limiti di emissioni o standars di qualità degli odori
dell'aria come per comuni contaminanti atmosferici. Il giudice della sentenza
impugnata era quindi caduto in evidente contraddizione in quanto aveva ritenuto
sussistente il reato soltanto sulla base di dichiarazioni testimoniali circa
l'entità delle esalazioni maleodoranti.
In proposito non poteva essere ritenuta avente valenza probatoria, in ordine
all'entità delle esalazioni, la capacità sensoriale e olfattiva della parte
lesa, paragonata al criterio di indagine " del naso di un panel di valutatori" e
comunque tale da renderla penalmente valutabile.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato il giudice di merito, l'art. 674 c.p. non prevede
due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la
condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta
una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad
offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di
provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si
tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni
è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove
tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, come nel caso in esame,
l'emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche
sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello
europeo.
La motivazione della Corte di merito è conforme al principio di diritto
affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non esiste
una normativa specifica che preveda un limite di tollerabilità in materia di
odori di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari, sicchè deve ritenersi
integrato il reato di cui all'art. 674 c.p. quando sia stato superato il limite
della stretta tollerabilità delle emissioni ( vedi in tal senso Cass. pen. sez.
III sent. 9 ottobre 2007, n. 2475).
In proposito questa Corte ha precisato ( vedi per tutte Cass. pen. sez. III
sent. 27 marzo 2008, n. 19206, rv 239874) che " in tema di emissioni idonee a
creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori, manchi la
possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità
delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle
emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a
diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano
nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura
tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli
stessi dichiaranti" ( vedi anche Cass. pen. sez. III sent. 21 settembre 2007, n.
38073, rv 237844).
Nel caso in esame la Corte di merito, con congrua ed adeguata motivazione,
avente ad oggetto accertamenti di fatto non sindacabili in questa sede di
legittimità, ha ritenuto che l'idoneità degli odori provenienti dal deposito
dell'imputato a molestare la Maffione, abitante l'appartamento sovrastante,
emergeva dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa la quale aveva
parlato, senza mezzi termini, di "puzza tremenda", da quanto dichiarato dagli
altri testi e infine dalla condizioni in cui i prodotti sanitari erano
conservati.
Il Tribunale ha in proposito precisato che, come chiarito dal teste La Marca,
tecnico per la prevenzione presso l'ASL di Bari, una delle condizioni per la
detenzione dei prodotti fitosanitari è che essa avvenga in condizioni tali da
evitare rotture e dispersioni e dunque la diffusione di cattivi odori, mentre,
nel caso in esame, l'accertata pessima condizione di conservazione dei prodotti
aveva causato le emissioni di odori nauseabondi e di puzza insopportabile.
La motivazione del giudice risulta conforme anche alla giurisprudenza di questa
Corte ( vedi per tutte Cass. pen. sez. III sent. 1 dicembre 2005, n. 3678, rv
233291) secondo cui " anche le emissioni maleodoranti possono integrare il reato
di cui all'art.674 c.p. getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un
carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non
necessariamente fisico ma anche psichico, sull'esercizio delle normali attività
di lavoro e di relazione".
Va quindi respinto il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 25 novembre 2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 MAR. 2010
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562