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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8300
RIFIUTI - Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Mezzi propri non
autorizzati - Art. 256 c.1°, D. L.gs n. 152/2006 - Configurabilità. Il
trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via
eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgsn. 152 del
2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti
servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale
dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati (Cass. pen.
sez. III 25/11/2008, sent. n. 9465; Cass. pen. sez. III 19/12/2007, sent.
n. 5342). (Conferma decreto n. 62/2009 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del
03/06/2009) Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. Cadelano. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8300
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UDIENZA del 25.11.2009
SENTENZA N. 1485
REG. GENERALE N. 27002/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO GRASSI
- Presidente -
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott, MARGHERITA MARMO
- Rel. Consigliere -
Dott. SANTI GAllARA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CADELANO RAIMONDO N. IL 00/00/0000 avverso il decreto n. 62/2009 TRIB.
LIBERTA' di CAGLIARI, del 03/06/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, MAGHERITA MARMO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Siniscalchi che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv.to Antonello Paddo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3 giugno 2009 il Tribunale del riesame di Cagliari confermava
l'ordinanza pronunciata l'8 maggio 2009 dal Tribunale di Cagliari, con la quale
era stato disposto il sequestro preventivo, eseguito l'8 ottobre 2008,
dell'autocarro Fiat Iveco targato CA 565507 nei confronti di Raimondo Cadelano,
indagato in ordine al reato di cui all'art. 256 primo comma del D.lgs n. 152 del
2006, n quanto proprietario del veicolo che trasportava rifiuti speciali non
pericolosi senza essere in possesso di iscrizione e di formulario di
identificazione.
Il GIP,nel provvedimento confermato dal Tribunale del riesame, aveva ritenuto che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al reato di cui all'art. 26 primo comma D. L.vo n. 152 del 2006 e che i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti erano sottoposti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259 secondo comma del citato Decreto legislativo.
Il Tribunale del riesame, dopo aver esaminato le questioni attinenti alla
compatibilità della previgente disciplina con la normativa europea, rilevava che
nel caso in esame trovava applicazione il comma 8 dell'art. 212 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal D. L.gs n. 4 del 16 gennaio
2008, secondo cui le disposizioni riguardanti il regime ordinario di iscrizione
all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui ai precedenti commi 5 e 6 non
si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Ciò non comportava che le società che non esercitavano attività di trasporto di
rifiuti regolari potessero effettuare sporadici trasporti senza alcun controllo.
Per tali trasporti eccezionali le società si sarebbero dovute avvalere delle
prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate
ed iscritte all'albo, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi
propri e non autorizzati era comunque inquadrabile nella previsione
sanzionatoria di cui al Dlgvo n. 152 del 2006 art. 256 comma 1.
Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato rilevando che il provvedimento
impugnato era carente di motivazione ed aveva comunque motivazione inadeguata
tenuto conto dei presupposti di fatto posti alla base della decisione.
Inoltre il provvedimento era stato emesso in violazione del disposto contenuto
nel comma 8 dell'art. 212, non teneva conto del fatto che l'impresa di cui egli
era titolare aveva prodotto direttamente i rifiuti, che si trattava di raccolta
e trasporto occasionali di rifiuti propri non pericolosi e che l'impresa era
dotata stabilmente e intrinsecamente dell'organizzazione per effettuare le
operazioni di raccolta e trasporto di tali rifiuti.
Tanto premesso il Collegio rileva che il motivo è inammissibile per quel che
attiene ai dedotti vizi di motivazione in ordine ai presupposti di fatto posti a
fondamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell'art. 325 c.p.p. contro le ordinanze emesse a norma degli articoli
322 bis e 324 c.p.p. il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto
alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge.
Il motivo è invece infondato per quel che attiene all'interpretazione dell'art.
212 comma 8 della legge 3 aprile 2006, n. 152.
Trova in proposito applicazione il principio affermato da questa Corte (vedi per
tutte Cass. pen. sez. III sent. 25 novembre 2008, n. 9465, rv 242984) secondo
cui " il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via
eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgsn. 152 del
2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti
servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale
dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati" (vedi
anche Cass. pen. sez. III sent. 19 dicembre 2007, n. 5342, rv 238799).
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma i125 novembre 2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 MAR. 2010
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