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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739
DIRITTO URBANISTICO - Immobili abusivi - Condono edilizio e pagamento
dell'oblazione - Effetti - Rilascio del permesso di costruire - Necessità -
Interventi di ristrutturazione edilizia - Esclusione - Fattispecie - Artt. 10,
22 e 44 DPR n. 380/2001. In materia urbanistica, tutti gli interventi di
ristrutturazione edilizia anche se soggetti alla cosiddetta DIA semplice, ai
sensi dell'art. 22, primo e secondo comma, del DPR n. 380/2001, in quanto non
portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma primo lett. c),
non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi. Nella specie,
il ricorso dell'autore della violazione al condono edilizio ed il pagamento
dell'oblazione producono solo gli effetti estintivi del reato previsti dalla
corrispondente normativa, mentre non rendono legittima la costruzione eseguita
abusivamente finché non viene rilasciato il permesso di costruire o, secondo la
normativa previgente, la concessione edilizia in sanatoria. (Conferma ordinanza
del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est.
Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc.
21/01/2010), Sentenza n. 8739
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale - Interventi edilizi - DIA -
Super DIA - Manutenzione ordinaria - Disciplina applicabile - Art. 22, c. 6° DPR
n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 -
D. L. vo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 22, comma sesto, del DPR n.
380/2001, come sostituito dall'art. 1, comma I lett. e), del D. L.gs. 27
dicembre 2002 n. 301, la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Pertanto,
l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è
prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA,
di cui al comma 3 dell'art. 22, sostitutiva del permesso di costruire, ma anche
per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso articolo,
sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda. Va quindi
osservato che, ai sensi del T.U. n. 380/2001, solo gli interventi di
manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi
dell'art. 6, comma primo lett. a), mentre ogni altro intervento, per il quale
non sia necessario il permesso di costruire (art. 10), deve essere preceduto
dalla presentazione della DIA (art. 22, comma primo). (Conferma ordinanza del
Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi,
Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc.
21/01/2010), Sentenza n. 8739
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a
vincolo paesaggistico - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione
degli edifici - Autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del
vincolo - Disciplina applicabile - DIA, Super DIA e permesso di costruire - Art.
22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs.
n. 301/2002 - Art. 149, c.1° lett. a), D. L. vo n. 42/2004. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi, in base al
combinato disposto dei citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10,
primo comma lett. c), del DPR n. 380/2001, anche quelli di demolizione e
ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli
precedenti. Tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante
la DIA, di cui ai primi due commi dell'art. 22, se non portano ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio, ovvero
modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece,
l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve
essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della
DIA di cui all'art. 22, terzo comma. In ogni caso, gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione
dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico.
(Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres.
Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari reali - Applicazione - Reato
oggetto di indagine - Accertamento del fumus - Giurisprudenza.
In materia di misure cautelari reali, il fumus del reato oggetto di
indagine deve essere accertato sulla base delle prospettazioni della pubblica
accusa, mentre non è richiesto l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e
tanto meno può essere effettuato dal giudice della cautela un esaustivo
accertamento di merito in ordine alla fondatezza dell'accusa (Cass. sez. un. n.
4/1993, Gifuni; conf. sez. un. 23.2.2000 n. 7, Mariano, giurisprudenza
successiva sempre conforme). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di
Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739
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UDIENZA del 21.01.2010
SENTENZA N. 112
REG. GENERALE N. 36165/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Signori:
Presidente
Dott. Aldo Grassi
Consigliere
Ciro Petti
"
Alfredo Teresi
"
Maria Lombardi
"
Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da Perna Mariano, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, avverso
l'ordinanza in data 12.6.2009 del Tribunale della libertà di Napoli, con la
quale è stato rigettato l'appello proposto dal medesimo avverso il provvedimento
del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 26.2.2009, che aveva respinto la
richiesta di restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Guglielmo
Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore Avv. Gaetano Perna, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello
proposto da Perna Mariano avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo
Tribunale in data 26.2.2009, con il quale era stata respinta la richiesta di
restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo in relazione ai
reati di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001 e 181 del D. Lgs n. 42/2004.
Secondo quanto riportato nell'ordinanza, dalle indagini effettuate dai C.C. è
emerso che il Perna aveva in corso di esecuzione, in località Fundera del comune
di Lacco Ameno, lavori di sbancamento finalizzati alla costruzione di un
immobile sulla base di una DIA, con la quale si comunicava all'ente locale
l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione di un preesistente
manufatto precario per ragioni di adeguamento statico e sismico; che i lavori
erano finalizzati al rilascio del condono edilizio e che del vecchio manufatto
non compariva alcuna riproduzione fotografica; che dalla documentazione
esistente presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno risultava che la
precedente costruzione era in realtà una struttura in legno, dalla stabilità
precaria e priva di copertura adeguata ed uniforme.
Il Tribunale della libertà ha rigettato i motivi di gravame con i quali
l'appellante aveva dedotto che l'intervento di demolizione e ricostruzione
poteva essere eseguito legittimamente, sulla base della denuncia di inizio di
attività, sostenendo che in effetti il manufatto preesistente era costituito da
pannelli di cemento armato ed armatura in acciaio.
Si è osservato, in contrario, che la realizzazione di un fabbricato in cemento
armato al posto di quello preesistente non può ricondursi ad un'ipotesi di mera
demolizione e ricostruzione, trattandosi di un intervento che necessita del
permesso di costruire; che, in ogni caso, l'intervento era soggetto ad
autorizzazione dell'amministrazione competente, trattandosi di zona sottoposta a
vincolo paesaggistico.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per carenza
assoluta di motivazione.
Si deduce, in sintesi, che i giudici di merito hanno totalmente ignorato la
documentazione prodotta dall'istante, dalla quale emerge che il manufatto
preesistente era una casetta prefabbricata costituita da pannelli in cemento
armato e struttura in acciaio, incorrendo così nel denunciato vizio di
motivazione; che alla luce di tale documentazione doveva affermarsi che non
sussiste alcuna diversità tra quanto demolito e l'immobile in corso di
realizzazione.
Si deduce, poi, che trattandosi di intervento sottoposto alla semplice DIA per
la sua esecuzione non era richiesto il rilascio del nulla osta paesaggistico;
che, ai sensi del "decreto Lunardi" del 7.8.2003 n. 4174, i lavori di
demolizione e ricostruzione dei fabbricati oggetto del rilascio di concessione
in sanatoria sono soggetti alla stessa procedura prevista per gli altri
immobili. Si osserva che il fabbricato preesistente risaliva ad oltre
venticinque anni fa, allorché non era operante la disciplina vincolistica di cui
al p.t.p. approvato con dm del 6.11.1995, mentre il vincolo introdotto con dm
22.6.1967 non poteva ritenersi operante, stante il suo carattere generico e la
mancata adozione dei piani di dettaglio da parte del Comune; che l'intervento di
demolizione e ricostruzione era imposto dall'art. 9 della legge della Regione
Campania n. 10/2004, statuente l'obbligo di adeguamento antisismico degli
immobili, senza che sia stato previsto da detta normativa alcun sub-procedimento
incidentale paesaggistico.
Nel prosieguo del ricorso si reiterano le censure in ordine al difetto di
motivazione dell'ordinanza in relazione alla documentazione prodotta circa le
caratteristiche del manufatto preesistente; alla inesistenza di vincoli ed, in
ogni caso, di vincoli di inedificabilità assoluta nella zona; alla legittimità
della preesistente costruzione per la quale il Comune aveva anche effettuato
l'accertamento del l'ICI dovuta.
Si ribadisce, infine, che l'intervento di ristrutturazione edilizia di cui si
tratta era soggetto alla DIA cosiddetta semplice, non rientrando in nessuna
delle ipotesi previste dall'art. 10, comma primo lett. e), del DPR n. 380/2001.
Con memoria depositata il 14.1.2010 la difesa del Perna ha dedotto che nelle
more del presente procedimento è entrata in vigore la legge della Regione
Campania n. 19 del 28 dicembre 2009; che l'art. 6 di detta legge consente la
esecuzione degli interventi previsti dagli art. 4 e 5, tra i quali sono compresi
quelli di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente con aumento di
volumetria, anche con riferimento agli immobili per i quali sia stata presentata
nei termini istanza di condono dagli interessati; che la normativa citata non
prevede alcun sub-procedimento incidentale paesaggistico.
Il ricorso non è fondato.
E' noto che secondo l'indirizzo interpretativo assolutamente consolidato di
questa Suprema Corte il fumus del reato oggetto di indagine deve essere
accertato, in materia di misure cautelari reali, sulla base delle prospettazioni
della pubblica accusa, mentre non è richiesto l'accertamento dei gravi indizi di
colpevolezza e tanto meno può essere effettuato dal giudice della cautela un
esaustivo accertamento di merito in ordine alla fondatezza dell'accusa (sez. un.
n. 4 del 1993, Gifuni, RV 193117; conf. sez. un. 23.2.2000 n. 7, Mariano, RV
215840 e giurisprudenza successiva sempre conforme).
Orbene, tenuto conto dell'enunciato principio di diritto, l'ordinanza impugnata
si palesa adeguatamente motivata mediante il puntuale riferimento alle
risultanze delle indagini disposte dalla pubblica accusa, dalle quali è emersa
la totale difformità del manufatto in legno preesistente rispetto all'erigendo
fabbricato in cemento armato.
Peraltro, il Tribunale della libertà ha esaminato anche la documentazione
prodotta dall'appellante, ritenendola insufficiente per contrastare gli elementi
addotti dalla pubblica accusa, stante l'accertato contrasto con le risultanze
degli atti esistenti presso l'Ufficio tecnico comunale.
Né, per quanto già rilevato, era consentito al Tribunale della libertà un
esaustivo accertamento sul punto.
L'ordinanza, pertanto, non è affatto incorsa nel denunciato vizio di carenza
assoluta di motivazione.
Per completezza, però, vanno altresì esaminate le questioni giuridiche
prospettate dal ricorrente per rilevarne l'infondatezza.
Deve essere, infatti, in primo luogo affermato che tutti gli interventi di
ristrutturazione edilizia, anche se soggetti alla cosiddetta DIA semplice, ai
sensi dell'art. 22, primo e secondo comma, del DPR n. 380/2001, in quanto non
portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma primo lett. c),
non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi.
In proposito il ricorso dell'autore della violazione al condono edilizio ed il
pagamento dell'oblazione producono solo gli effetti estintivi del reato previsti
dalla corrispondente normativa, mentre non rendono legittima la costruzione
eseguita abusivamente finché non viene rilasciato il permesso di costruire o,
secondo la normativa previgente, la concessione edilizia in sanatoria.
Orbene, nel caso in esame è incontroverso che l'indagato non ha mai ottenuto il
rilascio del permesso di costruire o della concessione edilizia in sanatoria per
l'immobile demolito.
Neppure sono stati prospettati dal ricorrente, in sede di riesame, elementi in
ordine alla formazione del silenzio assenso, che, peraltro, in ogni caso,
dovrebbe formare oggetto di adeguato accertamento nella sede di merito secondo
le indicazioni dettate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. III,
5.4.2001 n. 13896 ed altre conformi).
Non può trovare, infine, applicazione, nel caso in esame, la recentissima legge
della Regione Campania n. 19 del 28.12.2009.
Se è vero, infatti, che l'art. 6 della predetta legge consente la realizzazione
degli interventi di cui agli art. 4 e 5, in deroga a quanto stabilito dall'art.
3, primo comma lett. a), anche sugli immobili realizzati in assenza o in
difformità del titolo abilitativo, purché sia stata presentata nei termini la
domanda di condono edilizio e siano destinati a prima casa del richiedente, deve
essere anche rilevato che il citato art. 3, primo comma, esclude dalla
possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla legge gli immobili
collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A)
.dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilate (lett.
b), nonché gli immobili ubicati in zone sottoposte a vincoli di cui alle
previsioni contenute nelle lettere successive.
Né, in ogni caso, l'inesistenza delle preclusioni citate può, per quanto già
detto, essere accertata in sede cautelare.
Sicché la affermata sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 44 del DPR
n. 380/2001 si palesa, in ogni caso, giuridicamente corretta.
E', infine, infondata la tesi difensiva secondo la quale l'intervento di
ristrutturazione edilizia di cui si tratta non sarebbe subordinato
all'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo in
quanto suscettibile di esecuzione mediante DIA.
Sul punto il Collegio ritiene di doversi discostare parzialmente dal precedente
di questa Corte (sez. III, 26.2.2008 n. 17954, Termini, RV 240235) citato dal
ricorrente.
L'art. 22, comma sesto, del DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, comma
I lett. e), del D. L.gs. 27 dicembre 2002 n. 301, dispone che la realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative.
Pertanto, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo
è prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super
DIA, di cui al comma 3 dell'art. 22, sostitutiva del permesso di costruire, ma
anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso
articolo, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda.
Orbene, in materia di vincolo paesaggistico occorre fare riferimento all'art.
149 del D. Lgs n. 42/2004, il cui primo comma lett. a) sottrae all'obbligo di
autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Tornando all'esame del testo unico sull'edilizia va, quindi, osservato che solo
gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo
abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a), mentre ogni altro
intervento, per il quale non sia necessario il permesso di costruire (art. 10),
deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art. 22, comma primo).
Necessitano, pertanto, della presentazione di una DIA gli interventi di
manutenzione straordinaria (art. 3, primo comma lett. b), gli interventi di
restauro e di risanamento conservativo (art. 3, primo comma lett. c), gli
interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, primo comma lett. c), che non
rientrino tra quelli previsti dall'art. 10, comma primo lett. c).
Orbene, ai sensi del citato art. 149, primo comma lett. a), del D. Lgs. n. 42/04
mentre la presentazione della DIA per la esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, che non
alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, non deve
essere preceduta dall'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo, necessitano, in ogni caso, di detta autorizzazione gli interventi
di ristrutturazione edilizia, sia se soggetti alla DIA di cui ai primi due commi
dell'art. 22, secondo il combinato disposto di cui all'art. 3, primo comma lett.
d), ed art. 10, primo comma lett. c), sia se soggetti alla cosiddetta super DIA
di cui all'art 22, terzo comma, sostitutiva del permesso di costruire, nei casi
previsti dal citato art. 10, comma primo lett. c).
Per maggiore chiarezza é opportuno osservare sul punto, in base al combinato
disposto dei citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10, primo
comma lett. c), del DPR n. 380/2001, che nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli di demolizione e
ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli
precedenti; che tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti
mediante la DIA, di cui ai primi due commi dell'art. 22, se non portano ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio, ovvero
modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece,
l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve
essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della
DIA di cui all'art. 22, terzo comma.
Per quanto in precedenza osservato, in ogni caso, però, gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione
dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto nell'ordinanza impugnata sussistente
anche il fumus del reato di cui all'art. 181 del D. Lgs n., 42/2004.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente l'onere del
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 21.1.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23/02/2010
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