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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n. 9170
DIRITTO URBANISTICO - Potere di demolizione - Potere della P.A. - Poteri del
giudice - Vendita delle cose confiscate o distruzione - Art. 31, cc. 9 e 9 bis,
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 86 disp.att. c.p.p.. Solo il potere
giurisdizionale di demolizione resta coordinato al potere amministrativo
spettante al sindaco ed al consiglio comunale, sia per espressa disposizione
normativa (laddove prevede all'art. 31, comma 9°, D.P.R. n. 380/2001 che il
giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"),
sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 3, 15/1/2007
n.591; n. 4.5674/2003; n. 4089/2002). Nessun coordinamento è, per contro,
previsto dal sistema codicistico tra il potere della P.A. dinanzi richiamato e
l'ordine giurisdizionale di confisca, giacche questo, per espressa disposizione
di legge (cfr. art. 86 disp.att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose
confiscate e, in via subordinata, nella loro distruzione. Vero è che la
distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto
certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31,
commi 9 e 9 bis, D.P.R. n. 380/2001 resterebbe sottratta alla eventualità di una
diversa determinazione da parte dell'autorità che ha competenza in materia
edilizia ed urbanistica. (Annulla ordinanza n. 19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI,
del 09/07/2007) Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Vulpio. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n. 9170
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione del manufatto abusivo non disposta con la
sentenza di condanna - Potere dispositivo di ordinare la demolizione - Giudice
dell'esecuzione - Esclusione - Art. 676 c.p.p.. La demolizione del manufatto
abusivo, non disposta con la sentenza di condanna, non può essere ordinata in
sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. individua le " altre competenze" del giudice
dell'esecuzione con una elencazione che deve considerarsi tassativa, dopo la
eliminazione della locuzione " provvede altresi' in casi analoghi", che figurava
nel testo originario dell'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del
giudice dell'esecuzione rientra la facoltà di surrogarsi a quello della
cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un
manufatto abusivo. (Cass. Sez. 3, 25/3/2008 n. 17858. P.G. in proc. Salata;
Cass. Sez. 3, 13/12/2007 n. 4751, Gabrielli ed altro). (Annulla ordinanza n.
19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007) Pres. Onorato, Est. Sensini,
Ric. Vulpio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc.
28/10/2009), Sentenza n. 9170
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UDIENZA del 28/10/2009
SENTENZA N. 1238
REG. GENERALE N. 9834/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI
- Consigliere -
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott. MARIA SILVIA SENSINI
- Rel. Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VULPIO MICHELE N. IL xx/xx/xxxx avverso l'ordinanza n. 19928/2005 GIP
TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
- lette le conclusioni del PG di annullarsi senza rinvio l'impugnato
provvedimento.
Uditi difensor Avv.; /
Fatto e Diritto
1- Con ordinanza in data 9/7/2007 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale
di Bari ordinava la correzione dell'errore materiale del decreto penale di
condanna n. 1607/05, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Bari in
data 7/12/2005 nei confronti di Vulpio Michele, nella parte in cui aveva omesso
di disporre la confisca e la distruzione del manufatto abusivo in sequestro.
2- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
del Vulpio, deducendo violazione degli artt. 31 e 44 D.P.R. n. 380/2001,
sull'assunto che per le ipotesi di reato di cui all'art. 44 lett.b) D.P.R. n.
380/2001 non è possibile procedere a confisca e distruzione, ma solo alla
demolizione, la quale ultima, comunque, non rientra nei poteri del giudice
dell'esecuzione.
3- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento
senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
4- Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1- Allorchè sia stata contestata la violazione di cui all'art. 44 lett. b)
D.P.R. n. 380/2001, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria, né
facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c.p., in quanto tale norma generale è
derogata dalla disciplina speciale di di cui all'art. 31, commi 9 e 9 bis D.P.R.
citato, il quale prevede per i reati di cui all'art. 44 e per gli interventi di
cui all'art. 22, comma 3, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata
all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera
consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) ovvero
all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non
contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale). La confisca ex art.
240 c.p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a
favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente
criminose, é oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui
all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001- già art. 7 legge n. 47/1985 - che affida,
invece, all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la
conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune,
in considerazione di prevalenti interessi pubblici.
Solo il potere giurisdizionale di demolizione resta coordinato al potere
amministrativo spettante al sindaco ed al consiglio comunale, sia per espressa
disposizione normativa (laddove prevede all'art. 31, comma 9°, che il giudice
ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per
consolidata interpretazione giurisprudenziale ( cfr., ex multis, Cass.
Sez. 3, 15/1/2007 n.591; n. 4.5674/2003; n. 4089/2002).
Nessun coordinamento è, per contro, previsto dal sistema codicistico tra il
potere della P.A. dinanzi richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca,
giacche questo, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 86 disp.att.
c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e, in via subordinata, nella
loro distruzione.
Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è
altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi
dell'art. 31, commi 9 e 9 bis, resterebbe sottratta alla eventualità di una
diversa determinazione da parte dell'autorità che ha competenza in materia
edilizia ed urbanistica.
4.2- L'ordinanza impugnata si presenta censurabile anche sotto altro profilo.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 3, 25/3/2008 n. 17858.
P.G. in proc. Salata; Sez. 3, 13/12/2007 n. 4751, Gabrielli ed altro) che la
demolizione del manufatto abusivo, non disposta con la sentenza di condanna, non
può essere ordinata in sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. individua le " altre
competenze" del giudice dell'esecuzione con una elencazione che deve
considerarsi tassativa, dopo la eliminazione della locuzione " provvede altresi'
in casi analoghi", che figurava nel testo originario dell'articolo. In nessuna
delle competenze specifiche del giudice dell'esecuzione rientra la facoltà di
surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di
ordinare la demolizione di un manufatto abusivo.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 28/10/2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 MAR. 2010
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