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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010) Sentenza
n. 11730
ESPROPRIAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - Immobili costruiti abusivamente -
Espropriazione per pubblica utilità - Concessione in sanatoria - Indennizzo -
Disciplina applicabile - Limiti - Prova della legittimità della costruzione -
Giurisprudenza. In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili
costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data
dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, -
per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valere venale
complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta
la sola area, si da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere
anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo (Cass., sez. 1^,
14/12/2007, n. 26260). Per questa ragione si è precisato che, nel quadro della
disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario
per le zone terremotate, la subordinazione dell'indennizzo per i manufatti
sorgenti sui terreni espropriati, alla prova della legittimità della
costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario straordinario di governo
per le zone terremotate, non contravviene alla legge, dalla quale, viceversa, è
desumibile il principio per cui è necessario che l'immobile per il quale si
reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve esser stato legittimamente
realizzato, onde impedire che il proprietario possa trarre beneficio dalla sua
illecita attività (Cass., sez. 1^, 9/04/2002, n. 5046, Cass., sez. 1^,
30/11/2006, n. 25523). (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003)
Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010)
Sentenza n. 11730
ESPROPRIAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - Indennità di esproprio - Criterio
particolare di determinazione - Liquidazione dell'indennità di occupazione
legittima - Rilascio della concessione in sanatoria - Necessità - Fattispecie -
Art. 80, c. 6 L. n. 219/1981 - Art. 13 L. n. 2892/1885. L. n. 219 del 1981,
art. 80, comma 6, recante la normativa per la realizzazione del programma
straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio
particolare di determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente
da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che
è quello stabilito dalla L. n. 2892 del 1885, art. 13, ne consegue che, ove si
tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata
successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della
determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per
stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di
occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza
dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente
la sola considerazione della presentazione della predetta istanza (Cass., sez.,
un., 22/07/1999, n. 499). Nella specie, ai proprietari attori non compete alcuna
indennità, né di espropriazione né di occupazione legittima, per le opere
abusivamente realizzate, in quanto all'epoca in cui fu decretata
l'espropriazione dei fondi sui quali insistono, non erano state ancora
condonate. (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003)
Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010)
Sentenza n. 11730
ESPROPRIAZIONE - Procedura espropriativa - Risultanze dei registri catastali
- Soggetto in contrasto con tali risultanze - Onere di dimostrare di essere
l'effettivo proprietario. La procedura espropriativa si svolge relativamente
alle aree, e nei confronti dei soggetti che risultano proprietari, secondo le
risultanze dei registri catastali, ma potendo la titolarità e la consistenza dei
beni subire modifiche nel corso del tempo, il soggetto che, in contrasto con
tali risultanze, chieda la determinazione dell'indennità, ha l'onere di
dimostrare di essere l'effettivo proprietario (Cass., sez. 1^, 22/03/2007, n.
6980). (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003) Pres. CARBONE -
Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri. CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010) Sentenza n. 11730
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Ricorso in Cassazione - Principio di
autosufficienza del ricorso - Potere/ dovere della rilevabilità d’ufficio del
vizio - Art. 112 c.p.c.. Per il principio di autosufficienza del ricorso, il
ricorrente deve, a pena di inammissibilità, specificare in quale atto difensivo
o verbale di udienza abbia formulato quell'eccezione che permetta al giudice di
verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione,
e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un "errore in
procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto
processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio. Infatti, il potere -
dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali - non
significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece,
alla parte indicarli (Cass., sez. 3^, 17/01/2007, n. 978; Cass., sez. 2^,
19/03/2007, n. 6361; Cass., sez. un., 28/07/2005, n. 15781). (riforma sentenza
n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello
di Napoli, depositata il 12/06/2003) Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio
Cooperative Costruzioni c. F ed altri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI
UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010) Sentenza n. 11730
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UDIENZA dell11.05.2010
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Un. Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo
- Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo
- Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco
- Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio
- Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto
- Consigliere -
Dott. RORDORF Renato
- Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio
- Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello
- rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Consorzio Cooperative Costruzioni, domiciliato in Roma, via degli Avignonesi 5,
presso l'avv. Abbamonte A. che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. M.
Piscitelli e C. Corduas, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
F.A. e Fe.An., domiciliati in Roma, via Circonvallazione Appia 32, presso la
Dott. R. Celati, rappresentati e difesi dagli avv. Allocca G. e F. Petrella,
come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
B.A., domiciliato in Roma, via M. Dionigi 67, presso l'avv. C. De Curtis,
rappresentato e difeso dagli avv. A. Ceccoli e F. Della Morte, come da mandato a
margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
Comune di Napoli;
- intimato -
- Avverso la sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12 giugno 2003;
- Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
- Udito il difensore del ricorrente, avv. Abamonte, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
- Udite le conclusioni del P.M., Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto
l'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso e il rigetto dei rimanenti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Giunta speciale per le espropriazioni presso la
Corte d'appello di Napoli si è pronunciata sulle domande proposte da F.A. e
Fe.An., eredi di F.G., e da B.A. per il pagamento delle indennità di occupazione
legittima e d'espropriazione di un fabbricato abusivo di loro proprietà in parte
comune, occupato nel 1984 dal Consorzio Cooperative Costruzioni per delega del
Sindaco di Napoli, nell'ambito di un programma straordinario di edilizia
residenziale a norma della L. n. 219 del 1981.
La Giunta speciale, ritenuto che la legittimazione attiva degli attori F.A. e
Fe.An. non presuppone una prova rigorosa della proprietà degli immobili
controversi, ha così deciso:
a) ha rigettato le domande proposte nei confronti del Comune di Napoli,
ritenendo che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente al
concessionario Consorzio Cooperative Costruzioni;
b) ha dichiarato improcedibile, perché proposta in mancanza di decreto
d'espropriazione, la domanda di liquidazione della relativa indennità,
considerato che l'espropriazione era stata già decretata solo per il terreno e
per le opere non abusive;
c) ha determinato in Euro 51.573,00 l'indennità di occupazione legittima delle
opere realizzate senza concessione, con gli interessi legali su ciascuna
annualità, condannando il Consorzio Edifar a depositarne l'importo.
Hanno ritenuto i giudici del merito che, benché si tratti di costruzioni
abusivo, l'indennità di occupazione legittima dei beni controversi vada
determinata con riferimento al loro valore di mercato, perché la domanda di
condono è stata regolarmente depositata, con il pagamento di quanto richiesto
per l'oblazione, come attestato dall'ufficio comunale competente.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Consorzio Cooperative
Costruzioni e propone nove motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria,
cui resistono con distinti controricorsi F.A. e Fe.An. e B.A..
Non ha spiegato difese il Comune di Napoli.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - I primi due motivi del ricorso attengono entrambi alla contestata
legittimazione attiva degli attori F.A. e Fe.An.; e vanno pertanto esaminati
congiuntamente.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981, art. 80, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano semplicisticamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori F.A. e Fe.An., il cui dante causa aveva sottoscritto in data 2 febbraio 1987 una dichiarazione ricognitiva dell'appartenenza agli eredi di B.A. della proprietà degli immobili controversi, confermata poi da altri documenti dai quali risultava che F.G. conduceva in locazione immobili di proprietà di B.A..
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981,
art. 80, L. n. 2359 del 1865, artt. 27 e 52, art. 100 c.p.c., art. 2967 c.c..
Sostiene che gli attori avrebbero dovuto provare l'effettiva proprietà dei beni per la cui occupazione chiedevano di essere indennizzati.
1.2 - I motivi sono entrambi inammissibili.
Come questa corte ha già avuto modo
di chiarire, "la procedura espropriativa si svolge relativamente alle aree, e
nei confronti dei soggetti che risultano proprietari, secondo le risultanze dei
registri catastali, ma potendo la titolarità e la consistenza dei beni subire
modifiche nel corso del tempo, il soggetto che, in contrasto con tali
risultanze, chieda la determinazione dell'indennità, ha l'onere di dimostrare di
essere l'effettivo proprietario" (Cass., sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 6980, m.
597351).
Nel caso in esame gli attori F.A. e Fe.An. hanno provato di essere eredi di F.G.,
che risulta intestatario catastale dei beni controversi insieme ad B.A., il
quale non ha contestato affatto la legittimazione attiva del F..
Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a dedurre che unico legittimato
sia B.A..
2.1. Il terzo e il quarto motivo del ricorso attengono entrambi alla dedotta
inammissibilità delle domande per intervenuta rinuncia a farle valere.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità delle domande, per avere F. G. e B.A. rilasciato quietanze per l'indennità di espropriazione del fondo sul quale insistono le opere abusive, dichiarando di rinunciare a far valere qualsiasi altro diritto al riguardo.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per il mancato riconoscimento degli effetti della rinuncia sottoscritta dagli attori.
2.2 - I motivi sono entrambi inammissibili.
Occorre premettere che, benché denunci un vizio di motivazione e una violazione di legge, con i motivi in esame il ricorrente ha lamentato in realtà un'omessa pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità delle domande proposte dagli attori.
Ne consegue che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente
avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, specificare in quale atto difensivo o
verbale di udienza avesse formulato quell'eccezione, "per consentire al giudice
di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della
questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un
"errore in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del
"fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere -
dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali - non
significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece,
alla parte indicarli" (Cass., sez. 3^, 17 gennaio 2007, n. 978, m. 596924,
Cass., sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6361, m. 596820, Cass., sez. un., 28 luglio
2005, n. 15781, m. 583090).
Tale necessaria indicazione è stata del tutto omessa, e quindi i motivi vanno dichiarati inammissibili.
3.1 - Il quinto il sesto e il settimo motivo attengono tutti alla denuncia
dell'erroneo riconoscimento di un'autonoma, indennizzabilità delle opere abusive
realizzate su fondo già oggetto di decreto di espropriazione.
Con il quinto motivo il ricorrente deduco violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e ss. e della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13.
Lamenta che l'indennità di occupazione legittima sia stata determinata con riferimento a valor venale del bene controverso, benché si tratti di opera abusiva non ancora condonata; mentre la giurisprudenza considera insufficiente a tal fine la sola presentazione della domanda di condono edilizio.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981,
artt. 80 e ss. e dell'art. 934 c.c..
Lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione del le costruzioni abusive, anziché rigettarla, escludendo che i beni abusivamente realizzati siano autonomamente indennizzabili.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 219 del 1981,
artt. 80 e ss. e della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13.
Sostiene che l'indennità di espropriazione già ricevuta dagli attori per il
suolo è riferibile anche alle opere abusive su di esso realizzate.
3.2- I motivi sono tutti fondati e il loro accoglimento risulta assorbente dei
rimanenti due motivi del ricorso, con i quali è stata eccepita a prescrizione
del diritto fatte valere dagli attori.
Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di espropriazione per pubblica
utilità, infatti, "gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di
indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata
la concessione in sanatoria,- per cui non si applica nella liquidazione il
criterio del valere venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il
medesimo insiste, ma si valuta la sola area, si da evitare che l'abusività degli
insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del
fondo" (Cass., sez. 1^, 14 dicembre 2007, n. 26260, m. 600949). Per questa
ragione si è precisato che, "nel quadro della disciplina delle espropriazioni
per la realizzazione del programma straordinario per le zone terremotate, la
subordinazione dell'indennizzo per i manufatti sorgenti sui terreni espropriati,
alla prova della legittimità della costruzione, stabilita dall'ordinanza del
Commissario straordinario di governo per le zone terremotate, non contravviene
alla legge, dalla quale, viceversa, è desumibile il principio per cui è
necessario che l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo in caso di
esproprio, deve esser stato legittimamente realizzato, onde impedire che il
proprietario possa trarre beneficio dalla sua illecita attività" (Cass., sez.
1^, 9 aprile 2002, n. 5046, m. 553602, Cass., sez. 1^, 30 novembre 2006, n.
25523, m. 593304).
Sicché, considerato che la L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6, recante la
normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia
residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio particolare di
determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente da parametro
per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che è quello
stabilito dalla L. n. 2892 del 1885, art. 13", ne "consegue che, ove si tratti
di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata
successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della
determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per
stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di
occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza
dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente
la sola considerazione della presentazione della predetta istanza" (Cass., sez.,
un., 22 luglio 1999, n. 499, m. 528864).
Ai proprietari attori non compete pertanto alcuna indennità, né di
espropriazione né di occupazione legittima, per le opere abusivamente
realizzate, in quanto all'epoca in cui fu decretata l'espropriazione dei fondi
sui quali insistono, non erano state ancora condonate.
L'accoglimento dei motivi del ricorso in esame comporta dunque non solo la
cassazione della decisione impugnata, ma anche il rigetto delle domande proposte
dagli attori, perché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
questa corte può decidere nel merito.
Si giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso, accoglie il
quinto, il sesto e il settimo motivo, dichiara assorbiti l'ottavo e il nono
motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo
nel merito, rigetta le domande proposte da F.A. e F.A., eredi di F. G., e da B.A..
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, l'11 maggio 2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 14 Mag. 2010
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