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CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio
2010, n. 268
CACCIA - Ambiti territoriali - Organi preposti alla gestione dell’attività
venatoria - Principio di rappresentatività - Art. 14, c. 10 L. n. 157/1992 -
Standard di tutela uniforme - Art. 19 L.r. Molise n. 19/1993 - Illegittimità
costituzionale. Il principio di rappresentatività, di cui all’art. 14, comma
10, della legge n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del
2001); in particolare, che detta disposizione, nello stabilire «i criteri di
composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli
ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard
minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito
in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 165 del 2009). Ne deriva
l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale del Molise n.
19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di
gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria
rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali
agricole. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 268
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, nel procedimento vertente tra la Federazione provinciale coltivatori diretti di Campobasso e la Provincia di Campobasso ed altri, con ordinanza del 22 aprile 2009, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 22 aprile 2009, il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
L’indicata norma regionale, riguardante la composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, è censurata nella parte in cui non consente la partecipazione paritaria delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori nei suddetti organismi.
1.1. – Premette il rimettente che il giudizio principale ha ad oggetto l’impugnazione di due delibere della Giunta provinciale di Campobasso e di una delibera della Giunta regionale del Molise, con le quali, in applicazione dell’impugnato art. 19, sono stati, tra l’altro, costituiti i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia di Campobasso e di Termoli e designati i relativi membri (11 rappresentanti delle associazioni venatorie e «soli 5 rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori»).
La ricorrente nel giudizio a quo lamenta il contrasto del citato art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993 con il principio di rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie stabilito dall’art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
1.2. – In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo, riportato il contenuto del citato art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, rileva che le funzioni attribuite ai Comitati di gestione attengono «all’ambiente, all’agricoltura e alla caccia»; materie, queste ultime, rientranti nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio, ai sensi dell’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione. La stessa legge n. 157 del 1992, a suo avviso, considererebbe, infatti, l’agricoltura come uno strumento di «valorizzazione e di conservazione dell’ambiente naturale».
Il legislatore statale, prosegue il Tribunale rimettente, nello stabilire, per quanto attiene alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, il «principio fondamentale» della rappresentanza paritaria tra organizzazioni degli agricoltori e quelle venatorie, avrebbe voluto dare rilievo «al bene ambiente […] cercando […] un equilibrio tra i valori coinvolti nell’esercizio della caccia».
Tanto premesso, secondo il giudice a quo, la norma regionale impugnata, nel disciplinare la composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non avrebbe assicurato la presenza paritaria dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie, violando così il citato art. 14, comma 10, della legge statale n. 157 del 1992 ed incidendo in una materia riservata «alla legislazione esclusiva, o in subordine concorrente, dello Stato».
Il rimettente, accanto all’asserito contrasto con l’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione, assume la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. L’art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993, a suo avviso, introdurrebbe una deroga al suddetto principio di rappresentatività «senza alcuna evidente ragione» e ciò in contraddizione con il fine principale della medesima legge regionale di introdurre una disciplina del prelievo venatorio nel rispetto della normativa statale di cui alla legge n. 157 del 1992.
2. – Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale censurata, «laddove non garantisce la parità numerica dei membri delle organizzazioni faunistiche e di quelle» degli agricoltori, «[…] muterebbe la disciplina primaria» applicabile nel giudizio principale, determinando il venir meno del parametro normativo alla stregua del quale sono state adottate le delibere provinciali impugnate.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise dubita, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, «non consente la partecipazione paritaria di associazioni venatorie e di agricoltori».
La norma impugnata, a parere del rimettente, sarebbe in contrasto con i citati parametri costituzionali e, in particolare, quale norma interposta, con l’art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, nel disciplinare la composizione degli organi direttivi dei suddetti ambiti territoriali, sancisce il principio della presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori.
2. – La questione è fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
L’art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993 prevede la creazione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e stabilisce i criteri di composizione degli stessi. Ancorché il Tribunale rimettente impugni l’intero art. 19, la censura riguarda esclusivamente la composizione dei Comitati di gestione della caccia.
In particolare, il comma 1, lettera a), statuisce che detti Comitati sono costituiti «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a cinque, le designazioni necessarie per completare le rappresentative saranno espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti».
La successiva lettera b) prevede la partecipazione di «un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno un anno. Inoltre, ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare l’attività venatoria», negli ambiti territoriali di caccia.
Il citato art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 sancisce, invece, che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».
Dal raffronto delle due discipline normative – regionale e statale – risulta evidente il contrasto della disposizione impugnata con l’indicata norma statale interposta. Il legislatore regionale ha individuato, infatti, criteri di composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia che non necessariamente prevedono – in conformità al disposto della citata norma statale – la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli agricoltori, ponendo così queste ultime in una posizione di potenziale svantaggio, sotto il profilo della loro rappresentanza, nei suddetti Comitati di gestione della caccia.
Questa Corte ha già affermato che il principio di rappresentatività, di cui al citato art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001) e, in particolare, che detta disposizione, nello stabilire «i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 165 del 2009).
La previsione regionale va, pertanto, dichiarata illegittima in quanto non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme.
Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal giudice rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
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