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 CORTE COSTITUZIONALE - 5 marzo 2010, n. 83
 

RIFIUTI - Situazione di emergenza nella Regione Campania - d.l. N. 172/2008 - Art. 6, lett. a) e d) - Previsione di un trattamento penale più severo per i soggetti che contribuiscono a creare o mantenere la situazione di emergenza ambientale - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità dell’art. 6, lettere a) e d), del d.l. n. 172/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/2008, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione. La previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore. La circostanza che i destinatari di tali norme penali sarebbero prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è stata dichiarata l’emergenza, non solo non incide sulla struttura delle norme censurate, che possiedono la necessaria generalità ed astrattezza, ma pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall’emergenza rifiuti. Il legislatore ritiene tali popolazioni meritevoli di una tutela rafforzata in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce alle condotte illecite previste una maggiore offensività. Risulta pertanto rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore. Pres. De Siervo, Est. Silvestri - Giudizio promosso con promosso con ordinanza dell’11 novembre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata. CORTE COSTITUZIONALE - 5 marzo 2010, n. 83


RIFIUTI - Situazione di emergenza nella Regione Campania - d.l. N. 172/2008 - Art. 6, lett. a) e d) - Violazione della riserva di legge ex art. 25 Cost. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità dell’art. 6, lettere a) e d), del d.l. n. 172/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/2008, sollevata con riferimento alla riserva di legge imposta dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione. Le norme censurate non appartengono alla categoria delle cosiddette “norme penali in bianco”, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorità governativa, è solo una condizione di fatto per l’applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente. Peraltro, la stessa dichiarazione dello stato di emergenza può avvenire solo in presenza dei presupposti legislativamente previsti, costituiti dagli eventi di cui all’art. 2, lettera c), della legge n. 225 del 1992, nei limiti e con le modalità specificati dall’art. 5, comma 1, della stessa legge. L’atto amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto per l’applicabilità delle sanzioni penali previste dalle norme censurate, è pertanto esso stesso suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimità, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze. Pres. De Siervo, Est. Silvestri - Giudizio promosso con promosso con ordinanza dell’11 novembre 2008 del Tribunale di Torre Annunziata. CORTE COSTITUZIONALE - 5/03/2010, n. 83
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente:

Ugo DE SIERVO;

Giudici:

Paolo MADDALENA,

Alfio FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO,

Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE,

Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO,

Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata con ordinanza dell’11 novembre 2008, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.


Ritenuto in fatto


1. – Con ordinanza deliberata l’11 novembre 2008, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) – successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210 – nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lettera a) o sono punite a titolo di contravvenzione (lettera d).

Il rimettente procede, con rito direttissimo, nei confronti di tre persone arrestate in flagranza, il 10 novembre 2008, alle quali il pubblico ministero ha contestato i reati previsti dagli artt. 110 e 81 cpv. del codice penale, e dall’art. 6, lettere a) e d), del d.l. n. 172 del 2008, essendo state sorprese «nel corso di attività di trasporto, raccolta e scarico di rifiuti ingombranti».

Lo stesso rimettente dà atto di avere convalidato gli arresti e riferisce che il pubblico ministero, in via preliminare, ha proposto questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 6, lettere a) e d), del d.l. citato, per l’asserita violazione degli artt. 3 e 102 Cost.

Secondo il rappresentate dell’accusa, per un verso, sarebbe privo di giustificazione il deteriore trattamento riservato alla persona fisica che commetta le condotte in contestazione nel ristretto ambito geografico in cui vige lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e, per altro verso, sussisterebbe «la violazione dell’art. 102 Cost. in relazione all’intervenuta, conseguente costituzione di un giudice speciale, chiamato a decidere su questioni aventi ambito territoriale ristretto».

Il giudice a quo ha ritenuto manifestamente infondata la questione posta in riferimento all’art. 102 Cost., sul rilievo che il d.l. n. 172 del 2008 non ha istituito «alcun giudice speciale o straordinario» e non ha inciso sulle regole di riparto della competenza, essendo valso ad introdurre un trattamento penale più severo per condotte tenute nell’area interessata dallo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti.

Proprio con riguardo alle indicate variazioni in peius del trattamento sanzionatorio, peraltro, il rimettente dubita della compatibilità tra la norma censurata e l’art. 3 Cost.

Se è vero, osserva in proposito il Tribunale, che qualsiasi soggetto, che ponga in essere una delle condotte previste dalle norme censurate, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale, è assoggettabile alle relative sanzioni, è altresì innegabile che, «in via sostanziale e di fatto, le popolazioni residenti domicilianti o dimoranti nelle aree di applicazione della norma […] divengano i reali e pressoché unici destinatari della norma penale maggiormente sfavorevole destinata a regolamentare, peraltro temporaneamente, alcune zone del territorio nazionale e non altre».

Oltre alla ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali vivono ed operano nelle aree di «interesse ambientale» e la rimanente popolazione, il giudice a quo assume l’irragionevolezza delle previsioni in esame avuto riguardo al loro carattere temporaneo. Seppure, infatti, l’ordinamento contempla la possibilità di emanare anche in ambito penale leggi eccezionali e temporanee, nel caso di specie, stante la limitazione territoriale, «la norma […] potrebbe, in maniera abnorme, regolamentare la medesima situazione di fatto in modo, ingiustificatamente, difforme ed opposto, a seconda della duplice variabile temporale e territoriale».

Le previsioni censurate contrasterebbero inoltre con la riserva di legge posta dall’art. 25 Cost., in quanto, pur essendo le fattispecie penali indicate dallo stesso d.l. n. 172 del 2008, e cioè da una fonte primaria, l’esplicito richiamo alle aree designate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 quale ambito territoriale di efficacia delle relative sanzioni, «presuppone una delega per l’individuazione di tale requisito a fonte normativa non primaria» (deliberazione del Consiglio dei ministri).

Il rimettente osserva che il provvedimento dell’Esecutivo, dichiarativo dello stato di emergenza per la raccolta dei rifiuti, non è «semplice elemento di specificazione o caratterizzazione della fattispecie», ma si pone come norma di riferimento per l’individuazione di un «presupposto costitutivo del reato». Di conseguenza, con riferimento quantomeno all’ambito territoriale di efficacia, l’art. 6 censurato introdurrebbe una norma penale in bianco, come tale potenzialmente lesiva del menzionato principio sancito dall’art. 25 Cost.

Il giudice a quo denuncia infine il contrasto tra il citato art. 6, lettere a) e d), e l’art. 77, secondo comma, Cost., per la mancanza dei requisiti di necessità e di urgenza, indispensabili a legittimare l’adozione del decreto-legge. In proposito il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale, con riferimento sia alla individuazione dei suddetti requisiti, sia alle conseguenze dell’accertata carenza di essi. È citata, in particolare, la sentenza n. 29 del 1995, nella quale si trova affermato che «l’eventuale evidente mancanza» del presupposto di una preesistente situazione fattuale di necessità ed urgenza «configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge […] quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione».

A parere del giudice a quo, la mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza emergerebbe dalla stessa premessa del d.l. n. 172 del 2008, nella quale si afferma sussistere «la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti […] e per il definitivo superamento dell’emergenza». Ciò renderebbe evidente che la normativa in esame è stata predisposta in un momento nel quale la fase acuta dell’emergenza era ormai superata.

Sotto il profilo della rilevanza, il rimettente sottolinea come dall’accoglimento della questione «deriverebbe l’irrilevanza penale del fatto ascritto ai prevenuti e/o la derubricazione in fattispecie avente trattamento sanzionatorio meno grave con riferimento alla contestazione di cui alla lettera d) dell’art. 6 d.l. n. 172 del 2008».

2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione.

La difesa dello Stato, dopo aver riepilogato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, ripercorre le tappe salienti della situazione verificatasi nella Regione Campania.

Nella predetta Regione persiste fin dal 1994 lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992. Nel 1996 il Presidente della Regione Campania è stato nominato Commissario per il Governo al fine dell’approvazione, tra l’altro, del Piano regionale dei rifiuti, con il compito di individuare un adeguato sistema di gestione dei rifiuti urbani, che garantisse la regolare erogazione di un servizio pubblico essenziale. Il Piano regionale – approvato nel 1997, ed adeguato al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) – aveva individuato, sulla base della ricognizione dei volumi di rifiuti urbani prodotti, delle caratteristiche merceologiche e della distribuzione sul territorio regionale, un sistema basato sulla termovalorizzazione, previo trattamento in combustibile da rifiuti (CdR).

In seguito, «una serie di complicazioni, quali le infiltrazioni malavitose e le problematiche insorte con la popolazione», hanno aggravato il contesto emergenziale e reso ineluttabile il ricorso alla legislazione d’urgenza, attuato con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile) e con il d.l. n. 172 del 2008.

In particolare, prosegue la difesa erariale, il d.l. n. 172 del 2008 configura un intervento di carattere straordinario, strumentale a rendere maggiormente efficace la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, in un quadro di «perdurante grave crisi emergenziale in atto al momento della emanazione dei provvedimenti normativi in questione».

Dopo un’analisi generale dei punti qualificanti il provvedimento legislativo urgente – calibrato sulla situazione esistente in Campania ma applicabile in qualsiasi area del territorio nazionale per la quale, ricorrendone i presupposti, sia dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti – l’Avvocatura generale procede all’esame delle norme censurate, ed evidenzia come le stesse introducano, per condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), un trattamento sanzionatorio più severo, qualora le stesse siano poste in essere nel territorio in cui vige lo stato di emergenza.

Invero, la fattispecie prevista alla lettera a) dell’art. 6 del d.l. n. 172 del 2008 eleva al rango di illecito penale la condotta prevista dall’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006, mentre la fattispecie contenuta nella successiva lettera d) trasforma in delitto la contravvenzione prevista dall’art. 256 del richiamato d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente inasprimento delle sanzioni.

Il legislatore dell’emergenza è dunque intervenuto a reprimere più severamente condotte già vietate, al fine di tutelare, nel contesto emergenziale, beni di rilevanza costituzionale, quali l’ambiente e la salute dei cittadini, esposti a grave pericolo proprio per effetto di quei comportamenti.

Ciò posto, in via preliminare la difesa dello Stato ritiene che le censure prospettate dal giudice a quo siano motivate in modo insufficiente e contraddittorio. In particolare, il rimettente avrebbe contraddetto le sue stesse premesse nell’argomentare sia la pretesa violazione del principio di uguaglianza, sia l’irragionevolezza delle norme censurate.

Il difetto di motivazione sarebbe poi evidente, a parere della difesa erariale, con riferimento all’asserita violazione della riserva di legge, posto che il giudice a quo attribuisce alla disposizione contenuta nell’art. 6 citato la natura di norma penale in bianco, limitandosi a rilevare che essa presuppone la vigenza dello stato di emergenza dichiarato dall’Esecutivo.

La motivazione sarebbe carente, infine, anche riguardo alla non manifesta infondatezza della questione concernente l’art. 77, secondo comma, Cost., argomentata sulla pretesa «attestazione» della cessata emergenza che risulterebbe dalla premessa del provvedimento legislativo urgente.

Nel merito, l’Avvocatura generale evidenzia come, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di uguaglianza trovi piena attuazione quando a situazioni simili corrisponde un trattamento analogo e a situazioni diverse fa riscontro un trattamento differenziato. Sicché, proprio in ossequio al principio di uguaglianza, l’assetto normativo deve essere adeguato alle specifiche contingenze; infatti, la discrezionalità delle scelte legislative «deve trovare idonea spiegazione nella ragionevolezza delle statuizioni dirette a giustificare la disparità di trattamento».

In questa prospettiva, a parere della difesa erariale, sarebbe di tutta evidenza che l’art. 6 censurato non viola in alcun modo il principio di uguaglianza, essendo applicabile nei confronti di chiunque ponga in essere le condotte incriminate nell’ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

Non sussisterebbe nemmeno la denunciata irragionevolezza della normativa sottoposta a scrutinio: quest’ultima, con riferimento alle aree in cui è dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, qualifica come delitti condotte già sanzionate, a titolo di illecito amministrativo o di contravvenzione, dal d.lgs. n. 152 del 2006. Il legislatore ha dunque introdotto norme penali eccezionali, previste e disciplinate dagli artt. 2, quinto comma, cod. pen. e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che trovano giustificazione nella gravità della crisi del settore dei rifiuti in quei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

È richiamata in proposito l’affermazione della giurisprudenza costituzionale secondo cui, a fronte di contesti emergenziali, il legislatore è tenuto ad approntare soluzioni normative adeguate (sentenza n. 15 del 1982).

Sarebbe poi infondato l’asserito contrasto tra l’art. 6 citato e la riserva di legge in materia penale, a partire dalla qualificazione della predetta disposizione come norma in bianco, «almeno per quanto attiene al richiamo territoriale».

La difesa erariale, dopo aver precisato che le norme penali in bianco sono caratterizzate dalla genericità del precetto, che deve essere specificato da atti normativi di grado inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi (sono richiamate, in via esemplificativa, le fattispecie previste dagli artt. 650 e 329 cod. pen.), segnala che la giurisprudenza costituzionale «e gran parte della giurisprudenza di legittimità» ritengono dette norme compatibili con l’art. 25, secondo comma, Cost., quando la fonte di rango primario indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti di rango inferiore alla cui trasgressione segue la sanzione (sono richiamate le sentenze n. 132 del 1986, n. 108 del 1982 e n. 168 del 1971 della Corte costituzionale). In caso diverso, verrebbero ad essere violati i principi di tipicità, tassatività e determinatezza della fattispecie penale, oltre a quello della riserva di legge.

Inoltre, a parere dell’Avvocatura generale, il censurato art. 6 non presenta i caratteri della norma penale in bianco, in quanto contiene una descrizione dettagliata della fattispecie penale, in tutti i suoi elementi costitutivi, sicché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarativo dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, andrebbe ad integrare la previsione penale nei soli profili regolati dalla legge citata. In particolare, la normativa regolamentare sancirebbe la durata dell’operatività e l’ambito territoriale dello stato di emergenza, sulla base di valutazioni tecniche di competenza dell’autorità amministrativa.

Quanto, infine, alla censura prospettata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., l’Avvocatura generale richiama l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «il sindacato sull’esistenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza, che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge, può essere esercitato solo in caso di evidente mancanza dei presupposti stessi» (sono indicate le sentenze n. 285 del 2004, n. 6 del 2004, n. 16 del 2002 e, in particolare, n. 398 del 1998).

Nella specie, il provvedimento legislativo urgente sarebbe intervenuto quando il contesto emergenziale si trovava ancora in fase acuta, come dimostrato anche dall’apertura in sede comunitaria di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano (causa C-297/08, Commissione c. Repubblica italiana), oltre che dalle difficoltà relative al superamento della grave situazione ambientale e sanitaria presente nella Regione Campania.

Risulterebbero dunque confermati i presupposti di necessità ed urgenza posti a fondamento dell’intervento del Governo, «con l’adozione del provvedimento in oggetto in relazione ad “eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”».


Considerato in diritto


1. – Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lettera a) o sono punite a titolo di contravvenzione (lettera d).

2. – Successivamente alla proposizione dell’incidente di costituzionalità, il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210. La predetta legge ha apportato modifiche anche ad una delle disposizioni censurate, quella contenuta all’art. 6, lettera a), senza peraltro incidere sul contenuto precettivo della norma, contro il quale si appuntano le doglianze del rimettente, sicché entrambe le questioni devono intendersi trasferite sul testo risultante dalla legge di conversione.

2.1 – Le questioni non sono fondate.

2.2. – Il rimettente ritiene che, nel momento dell’adozione del d.l. n. 172 del 2008, non sussistessero le condizioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall’art. 77, secondo comma, Cost. per l’emanazione, da parte del Governo, di un atto con forza di legge. Ciò sarebbe comprovato dallo stesso preambolo del decreto-legge in questione, che fa riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell’aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell’emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti». Il decreto-legge sarebbe intervenuto quindi, secondo il giudice a quo, quando la fase acuta dell’emergenza era stata già superata e non si giustificava più il ricorso a tale tipo di atto legislativo.

L’argomentazione sopra esposta non può essere condivisa, giacché l’esigenza di “consolidare” i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza, quale quella concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, può essere valutata dal Governo e dalle Camere, come urgente essa stessa, allo scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati da condotte illegali, potenzialmente idonee a ricreare le condizioni che avevano fatto sorgere l’emergenza medesima. I comportamenti previsti dalle norme censurate, se posti in essere nella delicata fase della transizione da una situazione eccezionale ad una di normalità, potrebbero arrestare, o rendere più difficile, il percorso che conduce ad un superamento definitivo dell’emergenza, non ancora verificatosi al momento dell’emanazione del decreto-legge.

Questa Corte ha costantemente affermato che il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge debba limitarsi alla «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell’art. 77 Cost., rimanendo invece la valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell’ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 128 del 2008, n. 171 del 2007, n. 285 del 2004). Nel caso di specie, per i motivi già esposti, non può essere rilevata tale «evidente mancanza», con la conseguenza che ogni considerazione sulla necessità e urgenza del provvedere appartiene all’ordine dei giudizi politici, che non spettano al giudice delle leggi.

2.3. – Parimenti non fondata è la censura basata sulla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., dedotta in quanto le norme de quibus introdurrebbero una irragionevole discriminazione tra cittadini, essendo «di fatto» indirizzate agli abitanti di una Regione determinata del Paese.

Lo stesso rimettente riconosce che le norme censurate prevedono come soggetti attivi dei reati in questione tutti coloro che pongano in essere i comportamenti specificamente indicati, indipendentemente dalla loro residenza. Rileva, altresì, lo stesso giudice che le norme in questione si applicano a tutte le porzioni di territorio in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

I due rilievi che precedono sono sufficienti ad escludere che sia stato violato il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, poiché la previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore. La circostanza di fatto, sottolineata dal rimettente, che i destinatari di tali norme penali sarebbero prevalentemente gli abitanti delle zone in cui è stata dichiarata l’emergenza, non solo non incide sulla struttura delle norme censurate, che possiedono la necessaria generalità ed astrattezza, ma pone in rilievo che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall’emergenza rifiuti. Il legislatore ritiene tali popolazioni meritevoli di una tutela rafforzata in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce alle condotte illecite previste una maggiore offensività. Risulta pertanto rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore.

Quanto alla temporaneità dello stato di emergenza dichiarato dal Governo – addotta dal rimettente quale giustificazione del proprio dubbio di legittimità costituzionale – si deve osservare che essa è insita nello stesso concetto di emergenza, incompatibile con una sua previsione a tempo indefinito, che renderebbe illegittime tutte le norme fondate su tale premessa.

2.4. – Si deve pure escludere la lamentata violazione della riserva di legge imposta dall’art. 25, secondo comma, Cost. Le norme censurate non appartengono alla categoria delle cosiddette “norme penali in bianco” (che pure, a certe condizioni, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente ammissibili: ex plurimis, sentenze n. 21 del 2009, n. 292 del 2002, n. 333 del 1991, n. 282 del 1990), in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorità governativa, è solo una condizione di fatto per l’applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente. Peraltro, la stessa dichiarazione dello stato di emergenza può avvenire solo in presenza dei presupposti legislativamente previsti, costituiti dagli eventi di cui all’art. 2, lettera c), della legge n. 225 del 1992, nei limiti e con le modalità specificati dall’art. 5, comma 1, della stessa legge. L’atto amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto per l’applicabilità delle sanzioni penali previste dalle norme censurate, è pertanto esso stesso suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimità, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze. Non si riscontra quindi la possibilità di decisioni governative illegittime, da cui deriverebbero indirettamente le conseguenze penali previste dalle norme oggetto della presente questione, senza che sia esperibile alcun controllo di legalità.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 6, lettere a) e d), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

 

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