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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO, 6 luglio 2010, n. 538
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Carta di credito - Banca - Addebito - Prova
dell’avvenuta sottoscrizione degli ordini di spesa - Falsificazione della carta
di credito - Obbligo di custodia - Prova dell’identità della carta esibita
all’esercente. In virtù del generale regolamento dei contratti bancari, in
caso di prelievi o pagamenti in esercizi commerciali “il titolare si obbliga a
pagare all’emittente tutti gli ordini da lui sottoscritti”. Ai fini della
legittimità dell’addebito, la società deve quindi fornire la prova dell’avvenuta
sottoscrizione da parte del titolare degli ordini di spesa. Infatti, se è pur
vero che il titolare della carta di credito ha un preciso obbligo di custodia
della stessa, tuttavia nell’ipotesi che il titolare di una carta di credito
affermi la falsificazione della medesima ovvero della relativa nota di spesa,
affinchè la banca possa legittimamente pretendere di addebitare al titolare la
spesa compiuta, questa deve dare prova o dell’identità della carta esibita
all’esercente convenzionato con la carta consegnata al cliente, oppure
dell’impossibilità o della grave difficoltà dell’affermata falsificazione. GDP
Tocci - GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO - 6 luglio 2010, n. 538
Reg. 95/09
Cron. 965/010
Sen. 538/010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
SALERNO
Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, Dott. Francesco Tocci, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 95/2009 R.G.A.C. promossa dal Sig. (omissis) rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria Converso ed elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio di quest’ultimo (omissis)
ATTORE
Contro
(omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata in Corigliano Calabro
presso la sede (omissis)
CONVENUTA
Avente ad Oggetto: Restituzione indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l’attore conveniva in Giudizio
l’Istituto Bancario esponendo di avere riscontrato numerosi addebiti sulla
propria carta di credito, dell’importo complessivo di euro 1.680,00, relativi a
spese in realtà mai effettuate dall’attore; il Sig. (omissis) ha inoltre
riferito che la società convenuta, pur avendo riconosciuto l’illegittimità di
tali addebiti, tuttavia rimborsava la complessiva somma di €uro 1.240,00 a
titolo di “carta clonata”.
L’attore chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento della
rimanente somma d €uro 440,00 oltre €uro 12,90 quale commissione di prelievo,
oltre rivalutazione e spese legali. La convenuta si è costituita in giudizio con
comparsa del 06/03/2009 nella quale ha contestato il fondamento della pretesa
avanzata dall’attore e chiedendone il rigetto; in particolare la (omissis) ha
dedotto la esclusiva responsabilità dell’attore nella determinazione del
pregiudizio dallo stesso lamentato.
L’istruttoria veniva espletata tramite l’escussione dei testi indicati ed
ammessi e all’udienza del 07/05/2010, i procuratori costituiti precisavano le
conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del Sig. (omissis) è fondata e pertanto merita accoglimento.
Al riguardo va evidenziato che in virtù del generale regolamento dei contratti
bancari in caso di prelievi o pagamenti in esercizi commerciali “il titolare
(nel caso la – omissis) si obbliga a pagare all’emittente tutti gli ordini da
lui sottoscritti. Nel caso in esame la parte attorea deduce di non avere mai
sottoscritto gli ordini di spesa relativi agli addebiti in contestazione; ai
fini della legittimità dell’addebito, la società doveva quindi fornire la prova
dell’avvenuta sottoscrizione da parte del titolare degli ordini di spesa in
contestazione. Infatti, se è vero che il titolare della carta di credito ha un
preciso obbligo di custodia della stessa, tuttavia nell’ipotesi che il titolare
di una carta di credito affermi la falsificazione della medesima ovvero della
relativa nota di spesa, affinchè la banca possa legittimamente pretendere di
addebitare al titolare la spesa compiuta, questa deve dare la prova o
dell’identità della carta esibita all’esercente convenzionato con la carta
consegnata al cliente, oppure dell’impossibilità o della grave difficoltà
dell’affermata falsificazione.
Nel caso in esame l’Istituto Bancario ha fornito alcuna di tali prove ed è
altresì significativa la testimonianza resi dai testi, in particolare dei
funzionari della (omissis) stessa. (il Direttore – omissis - : “non ricordo
nulla in merito alla vicenda perché sono passati ormai tre anni”).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’addebito degli importi in
contestazione risulta quindi illegittimo, poiché non è provata la provenienza
degli ordini di spesa dal titolare della carta.
L’illegittimità dell’addebito comporta ex art. 2033 c.c. l’obbligo della società
appellata di restituire al Sig. (omissis) il residuo importo pari ad €uro 452,90
oltre ad interessi nella misura del saggio legale.
In ordine alla richiesta di danno esistenziale avanzata dall’attore la stessa va
rigettata, atteso che il danno è da intendere come pregiudizio (di natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare
reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali
propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, ma deve essere dimostrato
in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento (cfr. T.A.R. Campania
Napoli, Sez. IV, 23/03/2010, n. 1565).
Nel giudizi ode quo non è stato articolato alcun mezzo istruttorio.
Le spese e competenze seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P Q M
Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, Dott. Francesco TOCCI, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile numero 95/2009 R.G.A.C. e
promossa dal Sig. (omissis) ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni
disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda dell’attore nei confronti della (omissis), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l’effetto condanna
quest’ultima alla restituzione in favore della Sig. (omissis) della complessiva
somam di €uro 452,90, oltr interessi legali da dì della richiesta sino al
soddisfo;
- Condanna altresì la medesima convenuta (omissis), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente
giudizio che vengono liquidate in complessivi €uro 838,00 di cui €uro 38,00 per
spese, €uro 400,00 per diritti ed euro 400,00 per onorario di avvocato, oltre
Iva, cap, rimborso forfetario e spese generali come per legge, con distrazione
ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282
c.p.c.
Così deciso in Corigliano Calabro, il 06 Luglio 2010
Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Tocci
Depositato in Cancelleria
oggi 6 luglio 2010
Il Funzionario di Cancelleria
Dr. Emma FERRARO
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