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GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO,  6 luglio 2010, n. 538


DIRITTO DEI CONSUMATORI - Carta di credito - Banca - Addebito - Prova dell’avvenuta sottoscrizione degli ordini di spesa - Falsificazione della carta di credito - Obbligo di custodia - Prova dell’identità della carta esibita all’esercente. In virtù del generale regolamento dei contratti bancari, in caso di prelievi o pagamenti in esercizi commerciali “il titolare si obbliga a pagare all’emittente tutti gli ordini da lui sottoscritti”. Ai fini della legittimità dell’addebito, la società deve quindi fornire la prova dell’avvenuta sottoscrizione da parte del titolare degli ordini di spesa. Infatti, se è pur vero che il titolare della carta di credito ha un preciso obbligo di custodia della stessa, tuttavia nell’ipotesi che il titolare di una carta di credito affermi la falsificazione della medesima ovvero della relativa nota di spesa, affinchè la banca possa legittimamente pretendere di addebitare al titolare la spesa compiuta, questa deve dare prova o dell’identità della carta esibita all’esercente convenzionato con la carta consegnata al cliente, oppure dell’impossibilità o della grave difficoltà dell’affermata falsificazione. GDP Tocci - GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO - 6 luglio 2010, n. 538
 

 

 

Reg. 95/09
Cron. 965/010
Sen. 538/010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, Dott. Francesco Tocci, ha pronunciato la seguente


SENTENZA
 

 

Nella causa civile iscritta al n. 95/2009 R.G.A.C. promossa dal Sig. (omissis) rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria Converso ed elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio di quest’ultimo (omissis)


ATTORE


Contro


(omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata in Corigliano Calabro presso la sede (omissis)


CONVENUTA


Avente ad Oggetto: Restituzione indebito.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione regolarmente notificato l’attore conveniva in Giudizio l’Istituto Bancario esponendo di avere riscontrato numerosi addebiti sulla propria carta di credito, dell’importo complessivo di euro 1.680,00, relativi a spese in realtà mai effettuate dall’attore; il Sig. (omissis) ha inoltre riferito che la società convenuta, pur avendo riconosciuto l’illegittimità di tali addebiti, tuttavia rimborsava la complessiva somma di €uro 1.240,00 a titolo di “carta clonata”.
L’attore chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento della rimanente somma d €uro 440,00 oltre €uro 12,90 quale commissione di prelievo, oltre rivalutazione e spese legali. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del 06/03/2009 nella quale ha contestato il fondamento della pretesa avanzata dall’attore e chiedendone il rigetto; in particolare la (omissis) ha dedotto la esclusiva responsabilità dell’attore nella determinazione del pregiudizio dallo stesso lamentato.
L’istruttoria veniva espletata tramite l’escussione dei testi indicati ed ammessi e all’udienza del 07/05/2010, i procuratori costituiti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda del Sig. (omissis) è fondata e pertanto merita accoglimento.
Al riguardo va evidenziato che in virtù del generale regolamento dei contratti bancari in caso di prelievi o pagamenti in esercizi commerciali “il titolare (nel caso la – omissis) si obbliga a pagare all’emittente tutti gli ordini da lui sottoscritti. Nel caso in esame la parte attorea deduce di non avere mai sottoscritto gli ordini di spesa relativi agli addebiti in contestazione; ai fini della legittimità dell’addebito, la società doveva quindi fornire la prova dell’avvenuta sottoscrizione da parte del titolare degli ordini di spesa in contestazione. Infatti, se è vero che il titolare della carta di credito ha un preciso obbligo di custodia della stessa, tuttavia nell’ipotesi che il titolare di una carta di credito affermi la falsificazione della medesima ovvero della relativa nota di spesa, affinchè la banca possa legittimamente pretendere di addebitare al titolare la spesa compiuta, questa deve dare la prova o dell’identità della carta esibita all’esercente convenzionato con la carta consegnata al cliente, oppure dell’impossibilità o della grave difficoltà dell’affermata falsificazione.
Nel caso in esame l’Istituto Bancario ha fornito alcuna di tali prove ed è altresì significativa la testimonianza resi dai testi, in particolare dei funzionari della (omissis) stessa. (il Direttore – omissis - : “non ricordo nulla in merito alla vicenda perché sono passati ormai tre anni”).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’addebito degli importi in contestazione risulta quindi illegittimo, poiché non è provata la provenienza degli ordini di spesa dal titolare della carta.
L’illegittimità dell’addebito comporta ex art. 2033 c.c. l’obbligo della società appellata di restituire al Sig. (omissis) il residuo importo pari ad €uro 452,90 oltre ad interessi nella misura del saggio legale.
In ordine alla richiesta di danno esistenziale avanzata dall’attore la stessa va rigettata, atteso che il danno è da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, ma deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 23/03/2010, n. 1565).
Nel giudizi ode quo non è stato articolato alcun mezzo istruttorio.
Le spese e competenze seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P Q M


Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, Dott. Francesco TOCCI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile numero 95/2009 R.G.A.C. e promossa dal Sig. (omissis) ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda dell’attore nei confronti della (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l’effetto condanna quest’ultima alla restituzione in favore della Sig. (omissis) della complessiva somam di €uro 452,90, oltr interessi legali da dì della richiesta sino al soddisfo;
- Condanna altresì la medesima convenuta (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi €uro 838,00 di cui €uro 38,00 per spese, €uro 400,00 per diritti ed euro 400,00 per onorario di avvocato, oltre Iva, cap, rimborso forfetario e spese generali come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.


Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.


Così deciso in Corigliano Calabro, il 06 Luglio 2010
Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Tocci

Depositato in Cancelleria
oggi 6 luglio 2010
Il Funzionario di Cancelleria
Dr. Emma FERRARO
 



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