AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
(segnalazione e massima a cura dall'avv. Ottavio Carparelli)
GIUDICE DI PACE DI FASANO, 7 gennaio 2010 (Ud. 31/12/2009), Sentenza n. 2
FAUNA E FLORA - Randagismo - regione Puglia - L.r. n. 12/95 - Prevenzione del
randagismo - Competenza dell’ASL - Risarcimento dei danni cagionati da cani
randagi - Ente obbligato - Comune - Esclusione - ASL - Fondamento. Secondo
quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995 n. 12, in materia
di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente
competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi
che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle
persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non
anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso (1)
(1) v., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2005 n. 27001, e
Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8137.
G.P. Quaranta C.S. (avv. De Leonardis) c. A.S.L. Brindisi (avv. Di Leo) e Comune
di Fasano (avv. Carparelli) - GIUDICE DI PACE DI FASANO - 7 gennaio 2010 n. 2
FAUNA E FLORA - Randagismo -
Danni a terzi - Risarcimento del danno - Competenza ASL - Art. 2043 cod. civ. -
L. n. 281/1991 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo - Art. 6 L.R. Puglia n. 12/1995 Interventi per la tutela degli
animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Sebbene la fauna selvatica
rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha
attribuito alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla
tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare
le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la
responsabilità dell'ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod.
civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009). Nella specie, la L.r.
Puglia n. 12/95 ha affidato all'ASL territorialmente competente, i servizi
veterinari e la lotta al randagismo, sicché, sarà la sola ASL a dover rispondere
delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi
(Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009). GdP. Dott. Quaranta C. c. A.S.L. BR
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed altro. GIUDICE DI PACE DI FASANO, (Ud.
31/12/2009), 07/01/2010, Sentenza n. 2
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Fatto illecito
configurabile anche solo astrattamente come reato - Risarcibilità - Sussistenza
- Onere della prova - Art. 2697 c.c. - Interessi e rivalutazione -
Giurisprudenza. Finanche nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura
anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale,
sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato
dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica. Pertanto, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale
soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento
all'idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, (Cass. SS.UU.
26972-26973-26974-26975 dell'11/11/2008), che può essere riconosciuto dal
Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente
qualificati. In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi,
ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che
nella sua componente psichica, in quanto "Ove siano state dedotte siffatte
conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o
psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" (Cass. Ss.Uu.
26972/2008). Poiché la lesione è in re ipsa, ne discende che incombe al
danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c. l'onere di allegare circostanze
concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza. In
particolare le citate sentenze, pur avendo ritenuto che la categoria del danno
morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno
rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche
astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in
caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l'integrale
risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva. Inoltre,
"Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale
costituisce un tipico debito di valore ... sono dovuti interessi e rivalutazione
..." (Cass. 5234/2006). GdP. Dott. Quaranta C. c. A.S.L. BR - Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi ed altro. GIUDICE DI PACE DI FASANO, (Ud. 31/12/2009),
07/01/2010, Sentenza n. 2
N° 2/2010 SENT.
N° 1455/07 R.G.
N° 16/2010 CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace
di Fasano (BR)
*****
Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il
numero d’ordine 1455 dell’anno 2007
TRA
- Caramia Serena, elettivamente domiciliata in Fasano alla via C. Alberto n. 6,
c/o lo studio dell’avv. Oronzo DE LEONARDIS, che la rappresenta e difende;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- A.S.L. BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale
rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Piccinni n.33,
c/o lo studio dell’avv. Luigi DI LEO, che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
NONCHE’
- Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Fasano, P.zza Ciaia, Palazzo Municipale;
rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio CARPARELLI, dirigente dell’Avvocatura
Comunale;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e, pertanto, si deve accogliere.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della convenuta:
infatti, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica,
obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna
arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al
risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass.
N. 8137/2009).
La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991
(“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art. 6 si
dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani
randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili per i quali, l’art.
6 prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali
esistenti e costruiscono rifugi per i cani …”.
Trattandosi, nella fattispecie, di lesioni provocate da un cane randagio,
direttamente ricollegabili ad una condotta omissiva di chi era obbligato al
recupero (cioè all’ASL succeduta alle USL ex d.lgs. n. 502/92) e dovendosi
escludere, come si vedrà, una responsabilità del Comune, anche per omessa
custodia di detto cane nell’esistente canile, ne consegue, come prima detto, la
esclusiva legittimazione passiva della convenuta.
Quanto al merito:
Premesso che ex art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e che ex art. 115 c.c. il
giudice deve porre a fondamento della decisione la prove proposte dalle parti,
parte attrice ha fornito valida prova sulla esclusiva responsabilità della
convenuta.
E’ risultato certo che in data 25/06/2007 alle ore 15,00 circa l’attrice, mentre
percorreva a bordo di un ciclomotore condotto da Sacco Lucio, la via Appia di
Torre Canne, veniva morsa al piede sinistro da un cane randagio, che le
provocava lesioni, per le quali ora chiede un risarcimento di € 1.018,00 oltre
interessi e spese.
Tanto è risultato provato a mezzo del teste Sacco, il quale, ha confermato la
dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od
incongruenze, in mancanza di prova contraria, aggiungendo di avere accompagnato
l’attrice in Ospedale a mezzo di un veicolo di un suo conoscente.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il piede indicato come morso,
nel Referto medico, è il sinistro e non il destro, per cui, alcuna
contraddizione c’è con quanto riferito dall’attrice in sede di interrogatorio
formale.
Inoltre, quest’ultima coerentemente afferma di aver visto il cane senza collare
mentre transitava sul ciclomotore, prima di perdere i sensi, che detto cane
rincorreva, essendo stata, quindi, in grado di scorgerlo chiaramente, come, del
resto, risulta avere dichiarato il Sacco.
Le ferite al piede dell’attrice, rilevate al Pronto Soccorso, come da referto in
atti, sono state rilevate, sia pure come esiti cicatriziali, dal C.T.U. dott.
Giuseppe Maggi, il quale, le ha ritenute compatibili con l’evento traumatico da
morso di cane.
Il cane risulta descritto dal teste come “di media altezza, pelo di media
lunghezza, di colore bianco con macchie marroncine ed era privo di collare.
Ricordo di non avere mai visto nessuno dar da mangiare al suddetto cane. Ricordo
di avere visto detto cane sempre solo …”, e ciò in chiara corrispondenza con
quanto dichiarato dall’attrice “Non sono in grado di dire di chi fosse il cane,
ma ricordo di averli visto altre volte, … sempre solo e senza collare, non ho
mai visto nessuno che gli desse da mangiare”.
Pertanto, mentre parte attrice, in ottemperanza al 1° comma dell’art. 2697 cod.
civ., ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio assunto, e cioè che
il cane appariva randagio, senza collare e senza padrone, la convenuta, ai sensi
del 2° comma, non ha provato la esistenza di fatti impeditivi, modificativi o
estintivi che assume, e cioè, ad es. che detto cane un padrone lo avesse, o lo
avesse avuto (in tali casi dovendone rispondere quest’ultimo ex art. 2052 cod.
civ.), al contrario, è emersa la condotta omissiva dell’ASL, eziologicamente
collegata all’evento dannoso de qua, consistente nel non aver provveduto
autonomamente, come possibile nell’anno 2006 (cfr. deposizione Pinto), ad azioni
concretamente finalizzate alla prevenzione del randagismo, e , quindi, alla
cattura di quel cane, che pure da diversi giorni risultava aggirarsi nella zona
di via Appia a Torre Canne.
Alla stregua di tali emergenze deve, quindi, affermarsi la responsabilità della
convenuta ASL, dovendosi escludere la responsabilità della regione, stante
l’emanazione della cit. L.R. n. 12/95.
Deve, tuttavia, dichiararsi la infondatezza della chiamata in causa, da parte
della convenuta, del Comune di Fasano: infatti, in presenza della legge
regionale anzidetta con la quale è stata affidata all’ASL territorialmente
competente, in particolare ai suoi servizi veterinari, la lotta al randagismo,
sarà la sola ASL stessa a dover rispondere delle richieste dei danni alle
persone che si assume aver subito da cani randagi (cfr. in tal senso Cass. n.
27001/2005 e Cass. n. 8137/2009).
A maggior ragione, in considerazione del fatto che il Comune di Fasano ha
predisposto e mantenuto funzionale il canile fin dal marzo 2001, come riferito
dai testi Carrieri e Virgilio, così come previsto dal cit. art. 6 della legge
regionale n. 12/95, adempiendo, in tal maniera, all’obbligo impostogli in
materia, ed escludendo, così, una responsabilità solidale con l’ASL (cfr. Cass.
n. 10638/2002).
Gli Ermellini hanno infatti disposto con la predetta sent. n. 8137/2009 in un
caso analogo, che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda
sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può
ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto
evento”.
Non rileva a giustificare una responsabilità del Comune il richiamo all’art. 2
della L.R. n. 26/2006, in base al quale “Il Comune provvede a effettuare una
polizza per eventuali danni”, stante l’evidente incongruenza e apoditticità
della norma, in cui il riferimento agli eventuali danni non risulta provenire da
una univoca fonte legislativa di responsabilità dei Comuni, in materia.
Ed inoltre, anche perché il periodo che contiene detto art. 2 fa riferimento
soltanto ad attività demandate alle ASL, e poiché queste ultime risultano avere
una configurazione giuridica autonoma, non essendo considerate più strutture
operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per la
erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, risulta reciso il
cordone ombelicale fra Comuni ed USL prima esistente, con la conseguente
ultroneità dell’inciso normativo ora detto.
Quanto ai danni fisici, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al dr. Maggi
ha chiarito a questo giudice l’esatta entità delle lesioni subite dalla
ricorrente: l’Ausiliare, infatti, ritenendo compatibile con l’occorso sinistro
la “FLC piede sinistro da morso di cane”, ha valutato il protrarsi della
conseguente malattia per gg. 8 di invalidità totale, di gg. 24 di invalidità
parziale al 50%.
Non essendoci motivi per disattendere tali conclusioni, il giudicante le fa
proprie, così determinando il relativo danno risarcibile, comprensivo
dell’aumento del 30% della invalidità temporanea, per danno morale, come più
avanti si dirà:
- I.T.T. di gg. 8 x € 42,48 + 30% = € 442,00
- I.T.P. 50% di gg. 24 x € 21,24 + 30% = € 663,00
per un totale, quindi, di € 1.105,00 da contenersi entro il limite della
domanda, pari ad € 1.018,00.
- Quanto al dedotto danno morale:
le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che nella ipotesi in cui il fatto
illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il
danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione
di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica.
Quindi, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come
sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all’idea di un danno
non patrimoniale onnicomprensivo, come affermato da ben 4 pronunce gemelle delle
SS.UU. (26972–26973–26974-26975 dell’11/11/08 le quali si riportano
espressamente alle precedenti n. 8827/2003– 8828/2003), che può essere
riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti
costituzionalmente qualificati.
In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il
danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente
psichica, in quanto “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel
danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura
intrinseca costituisce componente” (26972/08).
Poiché la lesione è in re ipsa , ne discende che incombe al danneggiato, ai
sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare circostanze concrete che ne
consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza.
In particolare le sentenze gemelle, pur avendo ritenuto che la categoria del
danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale,
hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche
astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in
caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l’integrale
risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva.
D’altronde nel senso della reviviscenza della categoria del danno morale, sia
pure nella sua anzidetta accezione, depone la sentenza successiva della S.C. n.
29191 del 12/12/2008, secondo cui: “nella valutazione del danno morale
contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce,
…deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della
gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale
una quota minore del danno alla salute”.
La recente sentenza n. 479 del 13/01/2009 ha ribadito sostanzialmente tale
assunto, affermando che il danno morale deve essere risarcito come danno non
patrimoniale, secondo equità circostanziata in relazione alla gravità del danno
cagionato.
Valorizzando, pertanto, anche la componente di sofferenza del pregiudizio
biologico, è d’uopo maggiorare del 30% gli importi relativi a quest’ultimo danno
temporaneo.
Inoltre, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale
costituisce un tipico debito di valore…sono dovuti interessi e rivalutazione…”
(Cass. 5234/2006).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice di pace
di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando
sulla domanda proposta da Caramia Serena nei confronti della ASL BR Azienda
Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:
1. DICHIARA il sinistro per cui è causa verificato per responsabilità e colpa
ascrivibili esclusivamente alla ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel
contempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva del chiamato Comune di
Fasano;
2. CONDANNA per l’effetto, l’ ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al
pagamento in favore di Caramia Serena della somma di €. 1.018,00, oltre
interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3. CONDANNA, inoltre, l’ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso
delle spese di giudizio in favore di Caramia Serena, liquidate nella complessiva
somma di €. 1.590,00 di cui €.600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti ed €.
290,00 per borsuali e c.t.u., oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.
4. CONDANNA, inoltre, ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso
delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate nella
complessiva somma di €. 1300,00 di cui €. 600,00 per onorari, di €. 700,00 per
diritti, oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.
Così deciso in Fasano addì 31/12/2009
Il Giudice di Pace
(dr. Giovanni Quaranta)
Depositata in Cancelleria il 7 GEN. 2010
Il Cancelliere B3
(Agnese D’Arienzo)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it