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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

(segnalazione e massima a cura dall'avv. Ottavio Carparelli)

 

GIUDICE DI PACE DI FASANO,  9 novembre 2010, Sentenza n. 596


FAUNA E FLORA - Randagismo - Danni - Mancanza di prova sulla natura di animale randagio - Art. 2697 c.c. - Domanda di risarcimento - Accoglimento - Esclusione. Non può essere accolta una domanda di risarcimento dei danni arrecati ad un veicolo da un cane randagio, nel caso in cui l’attore non abbia fornito in giudizio la piena prova, ex art. 2697 c.c., ovvero sufficienti elementi probatori, del fatto che il cane che avrebbe provocato i danni fosse effettivamente randagio. GdP Quaranta - G.L. (avv. Patronelli) c. ASL BR (avv. Di Leo) e Comune di Fasano (avv. Carparelli) - GIUDICE DI PACE DI FASANO - 9 novembre 2010 n. 596

 

 

 

N. 596 / 2010 SENT.

N. 349 / 2010 R.G.

N.2744 / 2010 CRON.

N.128/2010 REP.


REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano


Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)


 


Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 349 dell’anno 2010


TRA


- GILIBERTI Luigi, selettivamente domiciliato in Fasano alla via Paternò n. 28, c/o lo studio dell’Avv. Giuseppe Patronelli, che lo rappresenta e difende;


PARTE ATTRICE


CONTRO


- ASL BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale rappresentante p.t., selettivamente domiciliato in Bari alla via Piccinni n. 13, c/o lo studio dell’Avv. Luigi Di Leo, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alberto Improda


CONVENUTA


Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliato in Fasano, Piazza Ciaia, Palazzo Municipale, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, dirigente l’Avvocatura Comunale.


CONVENUTO


OGGETTO: risarcimento danni.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Viene omessa la descrizione dello “Svolgimento del Processo”, alla luce delle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 18/06/2009, in vigore dal 04/07/2009.


Preliminarmente deve valutarsi, da parte del giudicante, l’ambito fattuale e, quindi, normativo applicabile alla fattispecie, al fine di individuare l’operatività della invocata (sottintesa) norma di cui all’art.2043 c.c., in correlazione alla normativa speciale, sia nazionale, che regionale, in materia di “randagismo”.


Si premette che sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992, ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. n.8953/2008 e Cass. n. 8137/2009).


La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art.6, si dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili, per i quali l’art.6, prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani.”


A tal proposito, la sentenza n. 10190 del 28/04/2010 della S.C. ha precisato che in assenza di tali strutture da parte del Comune, gli stessi sono ritenuti responsabili e tenuti al risarcimento civile nei confronti della vittima aggredita da cani randagi.


Tanto premesso, come prima detto, occorre valutare se dalle emergenze istruttorie risulti chiaramente provato il genere di cane che si assume abbia provocato danni all’attore, se si tratti, cioè di cane randagio o meno, posto che solamente nel primo caso sarebbe correttamente individuata la legittimazione passiva dei convenuti (fatta salva la solidarietà passiva tra gli enti stessi, ovvero la sussistenza di mancanza di legittimazione passiva da parte di uno di essi), mentre, nel secondo caso, legittimato passivo sarebbe il proprietario o custode.


Orbene, alla mera indicazione di “branco di cani randagi” che avrebbe danneggiato il veicolo attoreo, contenuta nell’atto di citazione, nessun decisivo elemento probatorio, in proposito, è emerso nel corso dell’istruttoria: infatti, il teste FELICE Francesco, si è limitato a riferire “…uno dei cani del branco s’infilò …”; il secondo teste SCHIAVONE Girolamo si è limitato a confermare genericamente “la circostanza n. 1 dell’atto di citazione”..” essersi trattato, cioè, di un branco di cani randagi, ma nessuno di essi ha chiarito in base a quale considerazione poteva desumersi la natura di randagi di detti cani.


Ora, così come correttamente eccepito dai convenuti, l’attore, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 2697 c.c. (Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento), non ha fornito valida prova sulla natura dei cani costituenti detto branco, ben potendo tutti o proprio quello che avrebbe causato i danni, essere di proprietà di terzi, momentaneamente non custodito.


Infatti, come attestato nella “Rendicontazione anno 2007”, della ASL BR - Dipartim. Prevenz. Servizio Veterinario – Sanità Animale Area A”, in atti, nel territorio comunale al 31/12 di quell’anno erano presenti n. 2.387 cani di proprietà anagrafati; N. 468 cani randagi anagrafati e custoditi in rifugio; N. 374 cani randagi, microchippati, affidati a privati; N. 1.050 cani randagi di sesso femminile sottoposti ad intervento di ovario-isterectomia.


Ciò dimostra la possibile variegata presenza di diversi tipi di animali vaganti nel territorio anche nel corso dell’anno 2009, con la conseguente necessità, in caso di sinistro, della individuazione del loro genere (di proprietà privata o randagi), al fine della esatta riferibilità della responsabilità, in ordine ai danni da questi provocati, in capo al reale proprietario o custode, ex art. 2052 cod. civ.


Nella fattispecie, come detto, non è stata fornita la prova, da parte dell’attore, che il cane il quale avrebbe provocato i danni al veicolo fosse randagio, essendo rimasta tale qualificazione, solamente enunciata ma mai provata, a nulla rilevando le risultanze del deferito interrogatorio formale del Giliberti, posto che le stesse possono rilevare solo in ordine a fatti sfavorevoli a chi lo ha reso, ma certamente mai quale prova a favore dello stesso confitente (cfr. artt. 228 e segg. c.p.c. – art. 2733 co.2 cod. civ.).


In mancanza, dunque, della dimostrazione circa la riferibilità giuridica di detto cane ad uno dei convenuti, tenuti (eventualmente) a rispondere solo riguardo a comportamenti censurabili in ordine agli obblighi loro imposti dalla normativa nazionale e regionale sul fenomeno del randagismo, deve rigettarsi la domanda, perché non fondata.


Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione del dubbio circa la natura (di proprietà o randagio) del cane.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giliberti Luigi nei confronti del Comune di Fasano e della ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:
- RIGETTA la domanda
- DICHIARA compensate le spese del giudizio.


Così deciso in Fasano, addì 04/11/2010.


Il Giudice di Pace
(dr. Giovanni QUARANTA)


Depositato in Cancelleria il 9 NOV. 2010
Il CANCELLIERE b3
(Agnese d’Arienzo).
 



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