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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
GIUDICE DI PACE DI SALERNO, 10 maggio 2010
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Danno da vacanza rovinata - Disciplina - Artt.
82-100 d.lgs. n. 206/2005. Il cd. danno da vacanza rovinata trova la sua
disciplina negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice
del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento). In
forza di tali norme: a) grava sull'organizzatore l'onere della prova della non
imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione; b) è all'organizzatore
del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento,
anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del
prestatore di servizi di cui l'organizzatore stesso si è avvalso; c)
l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è
avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si
presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo. G.d.P. Vingiani - P.M.
(avv.ti Marida e Nicodemo) c. K. s.p.a. (avv.ti Russo, Assereto e Greco) -
GIUDICE DI PACE DI SALERNO - 10 maggio 2010
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Danno da vacanza rovinata - Decadenza - Termini
ordinari. In ipotesi di doglianza di vacanza rovinata non si applica l'art.
98 del codice del consumo, e nessuna decadenza specifica diversa dalla
prescrizione ordinaria è posta quando il soggetto che ha già adempiuto chiede il
risarcimento per il danno derivatole dall'inadempimento della controparte, ex
art. 1453 c.c. G.d.P. Vingiani - P.M. (avv.ti Marida e Nicodemo) c. K. s.p.a.
(avv.ti Russo, Assereto e Greco) - GIUDICE DI PACE DI SALERNO - 10 maggio
2010
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SALERNO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Dott.
Luigi Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4796-08 riservata all’udienza del
4.2.2010
TRA
P.M. , rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dagli
Avv.ti Marida e Riccardo Nicodemo presso il cui studio elettivamente domicilia
in Via G.De Caro n.6 Salerno
ATTORE
E
P.R. E C.G. rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di intervento
dagli Avv.ti Marida e Riccardo Nicodemo presso il cui studio elettivamente
domicilia in Via G.De Caro n.6 Salerno
INTERVENTORI
CONTRO
K.G.T. SPA (ORA K.I. S.P.A.), con sede (OMISSIS) in persona del legale rapp.te
p.t. rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall’avv.Maria Rosaria Russo
unitamente agli avvocati F.Carlo Assereto ed Andrea Greco del Foro di Genova ed
el.te dom.to per questa procedura in Cava de’Tirreni alla Via Marconi n.53
presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria. Russo -.
CONVENUTA
NONCHÈ
I. S.A. Direzione generale per l’Italia con sede (omissis) in persona legale
rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa come da delega in calce
all’atto di chiamata in giudizio dagli avv.ti Matteo Ghisalberti e Francesco
Trotta del Foro di Roma e dall’avv. Teresa Sammuri del Foro di Nocera Inferiore
ed el.te dom.ta , ai fini del presente giudizio , presso lo studio di
quest’ultima in Scafati alla Via Giovanni XXIII n.62
TERZA CHIAMATA IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione debitamente notificato in data 12.5.08, P.M. conveniva in
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, il TOUR OPERATOR K. s.p.a (ora
K.I. s.p.a. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di
aver al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati
(patrimoniali e non patiti in occasione di un soggiorno a Cuba svoltosi nel
periodo compreso tra l’11 ed il 20 Novembre del 2007 a causa di gravi carenze
organizzative, per il mancato imbarco in aereo a Madrid per una situazione di
c.d. “overbooking” (si erano presentati all’aeroporto un numero di passeggeri
superiore al numero di posti disponibili), per una diversa sistemazione rispetto
al pattuito nell’Hotel Occidental (una camera doppia anzichè una tripla) , e la
conseguente perdita di un giorno di soggiorno a Cuba non potendo così
partecipare ad un’importante fiera prevista nel soggiorno ed alle ulteriori
spese sostenute.
L’attore precisava altresì di aver sottoscritto un contratto con l’Agenzia D.
sas di Salerno e di aver corrisposto l’importo complessivo di Euro 4500,00 anche
per conto dei sigg. P.R. E C.G. e di aver comunicato le inadempienze
contrattuali e la richiesta di risarcimento danni direttamente all’agenzia
durante il viaggio ed al ritorno come da fax del 12 e 15 Novembre 2007 e di aver
poi chiesto il risarcimento al Tour Operator.
Si costituiva in giudizio la K.I. s.p.a. la quale eccepiva preliminarmente la
carenza di legittimazione attiva dell’attore per quanto concerne il risarcimento
degli altri compagni di viaggio P.R. e C.G. , nonchè la decadenza per aver
inoltrato il reclamo oltre il termine perentorio di gg.10 dal rientro così come
previsto dall’art.19 d. l.gvo 11/95 oggi art.98 del codice del consumo. In ogni
caso chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio il vettore :la I. S.A. per
farsi manlevare in ipotesi di condanna.
Si costituiva in giudizio chiamata in giudizio I. S.A. , la quale precisava di
aver già risarcito l’attore per l’overbooking con il versamento della somma di
Euro 600,00 ( per tratta superiore ai 3500 km.) nel pieno rispetto delle norme
internazionali dettate dal regolamento CE 261/04 artt.4,7 avendo provveduto alla
congrua assistenza ed alla prenotazione su di un volo alternativo rispetto a
quello originariamente previsto.
Eccepiva , inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il presunto ed ulteriore danno da vacanza rovinata attinente esclusivamente a rapporti tra il cliente e l’organizzatore.
All’udienza del 22-1-2009 proponevano domanda di intervento P.R. E C.G. i quali
aderendo alla domanda attorea, proponevano autonoma domanda di risarcimento
danni esclusivamente nei confronti della convenuta K. s.p.a (ora K.I. s.p.a. ).
Rinviata la causa ai sensi dell’art.320 IV comma c.p.c., veniva ammesso ed
espletato l’interrogatorio formale dell’attore che confermava le circostanze
dedotte in atto di citazione e di aver tempestivamente informato l’agenzia di
viaggio delle difficoltà sorte durante il soggiorno e di averle preannunciato ed
inoltrato richiesta di risarcimento danni.
Successivamente veniva assunta la prova testimoniale articolata da parte
attrice, con il teste De Cesare Mario il quale confermava di essere stato
contattato da uno dei viaggiatori che gli riferiva i disagi sopportati e di aver
informato il Tour operator Kuoni Italia s.p.a. per attivare i servizi di
assistenza.
In assenza di citazione testimoniale, su espressa eccezione della controparte ,
la convenuta veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale .
Acquisita la documentazione prodotta da tutte le parti costituite, previa la
precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa
all’udienza del 4.2.2010 veniva riservata a sentenza.
***********
In via preliminare si osserva quanto segue :
a) la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha
rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316,
318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della
convenuta, mediante raccomandata depositata agli atti.
b) dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione
attiva dell’attore e degli interventori che la legittimazione passiva della
convenuta K. s.p.a (ora K.I. s.p.a. ) e quella della terza chiamata in giudizio
I. S.A. -
c) Risulta provato per tabulas che per l’episodio di c.d. “overbooking” è già
stato corrisposta dal vettore Iberia all’attore P.M. la somma di Euro 600,00 e
quindi il risarcimento di quanto previsto dalla normativa CE 261/04 agli
artt.4,7 ed 8. Per completezza espositiva , va precisato che tale somma andava
corrisposta dalla I. s.a. anche agli interventori P.R.o e C.G. i quali
,tuttavia, non hanno presentato alcuna richiesta nel presente giudizio né nei
confronti del vettore né dell’organizzatore.
d) A seguito dell’avvenuto pagamento ed in assenza della relativa domanda non
può quindi esservi pronuncia per l’episodio di c.d. “overbooking né nei
confronti dellìorganizzatore e né nei confronti del vettore.
Nel merito la domanda è fondata e per quanto di ragione va accolta.
Delle risultanze istruttorie
Nella prova testimoniale espletata, dalla deposizione del teste , sono emerse
circostanze chiare e precise, sia sulla inadempienza contrattuale e sulle
“traversie” sofferte dall’attore e dagli interventori a seguito della
cancellazione del volo e del notevole ritardo per raggiungere la destinazione e
dei disagi sofferti per il forzato pernottamento in una camera doppia anzichè
tripla all’Hotel Occidental e per la riduzione del periodo di soggiorno
pattuito.
E’ emerso altresì che sono state corrisposte delle somme per i trasferimenti non
previsti, e soprattutto che tutti gli inconvenienti furono prontamente segnalati
all’agenzia D. sas la quale li aveva poi trasferiti al Tour operator.
Agli atti risultano inoltre depositati due fax inviati dalla D. s.a.s. alla K. e
datati rispettivamente 12 e 15 Novembre del 2007 (quindi durante il periodo di
soggiorno) con cui tra l’altro si chiede l’attivazione dell’assicurazione in
vista reclamo clienti e si comunica la richiesta di risarcimento danni.
Della qualificazione della domanda
La (residua) domanda così come proposta dagli attori (P.M., P.R. e C.G.) e
comunque così come qualificata dal giudicante è relativa (soltanto) ai danni
inquadrati nel contesto della più ampia configurazione del danno c.d. "da
vacanza rovinata".
In sostanza, il pregiudizio materiale derivato dal ritardo nel viaggio, e la
perdita di una parte del soggiorno rilevano soltanto e sono assorbiti nella più
complessa configurazione del danno non patrimoniale di natura contrattuale
conseguito al mancato godimento della vacanza (e non del semplice viaggio inteso
come trasporto da un luogo all'altro) che gli attori avevano "acquistato" dalla
K.I. s.p.a. -
Nessuna domanda è stata formulata dagli attori, in quest'ultima prospettiva, nei
confronti del vettore I. , chiamato in causa dalla K.I. s.p.a. solo ai fini
della eventuale "manleva" o "garanzia" per le somme che essa K.I. s.p.a. fosse
eventualmente condannata a corrispondere agli attori per i titoli e le ragioni
di cui all'atto di citazione.
In realtà, il ritardato viaggio non è stato considerato dagli attori in sé
stesso, come evento di per sé idoneo a produrre un danno (che pure ha prodotto),
ma come evento "scatenante" dal quale è derivata la serie delle condotte, tutte
riferibili a K.I. s.p.a. che hanno - esse - prodotto l'effetto complessivo della
"vacanza rovinata".
In sostanza gli attori non si dolgono di un evento (tutto sommato frequente o
comunque noin raro) quale l’overbooking , ma della negligenza, trascuratezza,
incapacità dimostrate da K.I. s.p.a. nel gestire le conseguenze dell'evento
nonostante i solleciti inviati alla propria agenzia.
Da un punto di vista normativo, la fattispecie così individuata trova la sua
disciplina negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice
del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento) a
norma del quale "... in caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e
il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile".
"L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto
di rivalersi nei loro confronti". Ciò significa:
a) che grava sull'organizzatore l'onere della prova della non imputabilità a sé
dell'impossibilità della prestazione;
b) che è all'organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque"
rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in
tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui
l'organizzatore stesso si è avvalso;
c) che l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si
è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si
presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo.
Della domanda di manleva
Il rapporto con il "prestatore esterno" di servizi rileva dunque,
esclusivamente, in via di rivalsa da parte dell'organizzatore del viaggio e solo
nei limiti in cui il danno sia in tutto o in parte riferibile al prestatore
esterno.
Nello stesso senso dispone l'art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della
Convenzione di Bruxelles, a norma del quale:
"L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di
organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo
che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente".
Anche in questa prospettiva, spetta sempre all'organizzatore l'onere di provare
di essersi comportato con diligenza (e, quindi, la non riferibilità a se stesso
dell'inadempimento, totale o parziale).
Né pare possibile invocare in contrario, con riferimento alle prestazioni fatte
effettuare da terzi, la clausola di esonero di cui all'art. 15 n. 1 della legge
1084/77 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles) in base al
quale "L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di
trasporto... relativi all'esecuzione del viaggio... risponde di qualsiasi
pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale
di questi servizi”.
Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso
dell'esecuzione di queste prestazioni, “salvo che l'organizzatore di viaggi non
provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta
della persona che esegue il servizio".
La clausola di esonero così formulata non è applicabile al caso in esame, prima
di tutto perché è dell'inadempimento diretto dell'organizzatore ai propri
obblighi che gli attori si dolgono (e non del mero inadempimento del vettore di
puntualità nel cambio di aereo a Madrid): è a K., infatti, e non ad I. che essi
imputano la "vacanza rovinata".
D’altra parte va rilevato che parte convenuta nulla ha provato nel presente
giudizio essendo decaduta dalla prova testimoniale ammessa e non espletata.
La domanda di manleva va quindi respinta.
Della decadenza di cui all’art.98 codice del consumo
K.I. s.p.a. ha tuttavia eccepito, in via preliminare, la decadenza degli attori
dal diritto di far valere l'invocato inadempimento da parte dell'organizzatore,
sulla base del disposto di cui all'art. 98 Codice del Consumo.
A bene vedere, tuttavia, l'articolo 98 regola una fattispecie diversa da quella
in esame, caratterizzata, come si è detto, non da una singola, specifica
"mancanza" nell'esecuzione del contratto (l’overbooking), ma dalla contestazione
di un comportamento complessivo tradottosi nell'aver fornito un servizio
turistico (la "vacanza" ) rivelatosi parzialmente inidoneo rispetto a quanto
pattuito.
Non, beninteso, nel senso che l'organizzatore debba garantire il buon esito
della vacanza, ma - piuttosto - nel senso che esso non debba tenere
comportamenti o incorrere in omissioni che privino il servizio turistico della
sua funzione essenziale, che è pur sempre quella di creare condizioni favorevoli
alla realizzazione della dimensione propria di una "vacanza".
L'articolo 98, al contrario, pone dei termini di decadenza per il caso di
singole mancanze nell'esecuzione del contratto, mancanze che devono essere
contestate o immediatamente (perché si provveda a porvi rimedio, proprio al fine
di salvaguardare il bene "vacanza") o, dopo il rientro, nelle forme e nei
termini di cui al punto 2 dell'art. 98.
Ora, al di là del fatto che la richiesta di assistenza inoltrata all’agenzia D.
integra in pieno la contestazione di cui al n. 1 dell'art. 98, si ooserva e si
richiama l’orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Genova, Sez. VI, 5
aprile 2007) secondo cui in ipotesi di doglianza di vacanza rovinata non si
applica l'art. 98, e nessuna decadenza specifica diversa dalla prescrizione
ordinaria è posta quando - come nel caso in esame - il soggetto che ha già
adempiuto chiede il risarcimento per il danno derivatole dall'inadempimento
della controparte, ex art. 1453 c.c.
Legittimamente dunque gli attori hanno proposto la loro domanda, con la messa in
mora del 6.12.2007 e con l’atto di citazione o intervento in atti.
Del merito e della quantificazione del danno da “vacanza rovinata”
Occorre a questo punto valutare se effettivamente la vacanza sia stata
"rovinata" e se questo esito sia da riferirsi, in tutto o in parte, alla
violazione da parte di K.I. s.p.a. di specifici obblighi di professionalità e
diligenza ad essa facenti capo nell'ambito del contratto turistico in questione.
E' evidente a questo proposito che la cattiva riuscita della vacanza non può
dipendere - per dar luogo a risarcimento per quel titolo - da elementi
soggettivi e personali del cliente, quali il suo stato d'animo, o di salute, o i
cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili. Occorre, invece, che vi sia
un diretto (anche se non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o più
"mancanze" da parte dell'organizzatore del viaggio e il risultato negativo di
esso.
Nella specie, non vi è dubbio che il ritardo nel viaggio , il forzato
pernottamento a Madrid, la disponibilità di una camera più piccola rispetto al
numero di persone, e la riduzione di un giorno della complessiva vacanza , sia
addebitabile all'organizzatore il quale ha omesso, ,come è suo dovere
professionale e giuridico, di adottare le opportune iniziative , ed abbia
comportato gravi disagi superando il limite della normale tollerabilità, e tali
da compromettere la stessa buona riuscita del viaggio,.
In realtà, una volta "rovinata", molto difficilmente una vacanza recupera il suo
valore sul finire, é va scordato che K. non tenne conto dell'accaduto nemmeno in
via "compensativa" o riparatoria, al termine del viaggio . L'offerta di uno
sconto o di un "buono" a valere per un altro viaggio avrebbe con ogni
probabilità contribuito a rasserenare gli animi e ad evitare il presente
contenzioso.
Sotto tale profilo deve ritenersi che K. non abbia fornito (né offerto di
fornire) la prova della propria diligenza, come sarebbe stata tenuta a fare in
base alla legge (art. 93 Codice del Consumo, art. 13 Legge di ratifica della
Convenzione di Bruxelles).
Privo di pregio è infine il tentativo posto in essere da K. di escludere la
propria legittimazione, sostenendo che gli attori avrebbero dovuto rivolgersi al
vettore : questo sia in considerazione del fatto che il danno lamentato può
farsi valere solo nei confronti dell'organizzatore del viaggio, sia in
considerazione del fatto che il vettore ha adempiuto al pagamento nei confronti
del richiedente dell'indennizzo nella misura dovuta .
Su tali basi, deve essere riconosciuta la piena fondatezza della domanda
proposta dagli attori nei confronti di K.I. s.p.a.
L'entità del danno può essere determinata in via equitativa, tenendo conto del
fatto che, almeno per gli ultimi sei giorni, gli attori poterono comunque
pienamente usufruire della vacanza acquistata. I danni possono quindi
determinarsi nella misura di Euro 500,00 per ciascuno degli attori.
Sulla somma così liquidata e determinata a titolo di risarcimento del danno sono
poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire ed a compensare
l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene;
tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita
del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento, (e
quindi dal 20.11.2007) , e fino all’effettivo soddisfo.
Delle spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della convenuta e vanno liquidate
a favore dei procuratori dell’attore e degli interventori i quali hanno
dichiarato di averle anticipate.
Invece, per le ragioni della decisione sussistono, a parere del giudicante,
giusti ed equi motivi per disporre la totale compensazione delle spese tra la
convenuta K.I. s.p.a. ed il terzo chiamato in giudizio I. S.A.-.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda
principale proposta da P.M., P.R. e C.G. nei confronti di K. SPA (ORA K.I.
S.P.A. con atto di citazione notificato il 12/05/2008 e con atto di intervento
del 22.1.2009 , e della domanda di manleva proposta da K. SPA (ORA K.I. S.P.A.)
nei confronti di I. S.A. con atto del 12.11.2008 , così provvede:
1) Dichiara l’inadempimento e l’esclusiva responsabilità della K. SPA (ORA K. I.
S.P.A.) relativamente al contratto per cui è causa;
2) Condanna K. SPA (ORA K.I. S.P.A. ) in persona del legale rappresentante p.
t., al risarcimento dei danni in favore di P.M., P.R. e C.G. quantificato nella
misura di complessivi Euro 500,00 cadauno oltre gli interessi legali dalla data
del viaggio (20.11.2007) e fino al saldo;
3) Condanna K. (ORA K.I. S.P.A.) in persona del legale rappresentante p. t.,
alla rifusione in favore di P.M., P.R. e C.G. delle spese processuali da questi
ultimi sostenute per il presente procedimento, che liquida (con la maggiorazione
di cui alla tariffa professionale in ipotesi di cause connesse) in complessivi
€. 1300,00 , di cui €. 100,00 per spese , €. 600,00 per diritti ed €. 600,00 per
onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M.
Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e successive modificazioni (sull'importo di
diritti ed onorari), nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se
documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione ai procuratori
antistatari avv. Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo .
4) Rigetta la domanda di manleva proposta da K.SPA (ORA K.I. S.P.A. ) nei
confronti di I. S.A.
5) Compensa interamente tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa le spese
del giudizio in ordine alla domanda di manleva.
Così deciso in SALERNO lì 10.5.2010
Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani
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