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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
GIUDICE DI PACE DI SALERNO, 31 agosto 2010
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Contratto di parcheggio meccanizzato - Contratto
atipico di parcheggio - Assimilabilità al contratto di deposito - Condizioni
generali di contratto - Esclusione dell’obbligo di custodia - Irrilevanza.
Il contratto atipico di parcheggio va assimilato a quello di deposito e non già
a quello di mera locazione d’area. Invero, oggetto del contratto di parcheggio
meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui sussiste la predisposizione di
un'area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi
automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e
prelievo del veicolo) è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla
custodia del veicolo, atteso che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui
segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera
l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti
eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce
il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poiché - per il modo
rapidissimo in cui il contratto si conclude - è legittimo ritenere che tale
conoscenza sfugga all'utente( Cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio
2004, n. 3863). G.d.P. Vingiani - B.P. (avv. Andria) c. S.M. s.p.a. (avv.
Caramanno) - GIUDICE DI PACE DI SALERNO - 31 agosto 2010
DIRITTO DEI CONSUMATORI -Contratto atipico di parcheggio - Posteggio in
luoghi aperti - Posteggiatore depositario - Obbligo di custodia - Danno o
sottrazione - Obbligo di ristoro del danno - Perfezionamento del contratto -
Momento - Individuazione. Il posteggiatore-depositario, cui il veicolo è
affidato, ha l'obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è
stato consegnato ed il susseguente obbligo, ove la cosa venga danneggiata o
sottratta, al ristoro dei danni se non fornisca la prova dell'inevitabilità
dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia. Si
tratta di obblighi operanti sia in caso di posteggio in garage o autorimesse,
sia in caso di posteggio in luoghi aperti; la consegna e la contestuale
ricezione delle chiavi del veicolo da parte del custode non costituiscono
elementi essenziali ed imprescindibili ai fini del perfezionamento del contratto
e del sorgere delle relative obbligazioni. Ciò che unicamente rileva è che la
cosa sia ricevuta dal depositario nell'ambito della sua sfera di custodia e di
controllo, con la contemporanea assunzione da parte del medesimo soggetto
dell'obbligo di vigilare e di conservarla integra, onde restituirla al
depositante su semplice richiesta o alla scadenza di un determinato termine.
G.d.P. Vingiani - B.P. (avv. Andria) c. S.M. s.p.a. (avv. Caramanno) -
GIUDICE DI PACE DI SALERNO - 31 agosto 2010
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Contratto atipico di parcheggio - Obbligo di
custodia da parte del depositario - Art. 1766 c.c. - Adozione di sistemi
meccanizzati - Consegna del veicolo ad una persona fisica - Necessità ai fini
della conclusione del contratto - Esclusione - Procedure di ingresso e uscita
dei veicoli dal parcheggio. In tema di obbligo di custodia da parte del
depositario (art. 1766 c.c.), non è affatto necessario l'affidamento del veicolo
ad una persona fisica, poiché la consegna può materialmente realizzarsi
attraverso la sua immissione nell'area a ciò predisposta, previo perfezionamento
del contratto mediante introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben
potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette
specificatamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa
sorveglianza e bastando all'uopo diverse ed equipollenti modalità, quali appunto
l'adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e
di uscita dei veicoli dal parcheggio. G.d.P. Vingiani - B.P. (avv. Andria) c.
S.M. s.p.a. (avv. Caramanno) - GIUDICE DI PACE DI SALERNO - 31 agosto 2010
DIRITTO DEI CONSUMATORI - Contratto atipico di parcheggio - Custodia -
Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Art. 2043 c.c. - Differenza. La
responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043
c.c, tra l’altro perché quest’ultima impone a chiunque un dovere generale di
astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la
prima obbliga una determinata categoria di soggetti - i custodi -, ad attivarsi
perché dalla cosa custodita non derivino danni a terzi. Nell’ipotesi di cui
all’art. 2051 c.c il dovere di agere è destinato ad esplicarsi non solo riguardo
alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono in presenza di altri fattori
casuali divenire tali essendo imposto al custode di mantenere la cosa in
condizioni tali da non nuocere a terzi. G.d.P. Vingiani - B.P. (avv. Andria) c.
S.M. s.p.a. (avv. Caramanno) - GIUDICE DI PACE DI SALERNO - 31 agosto 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
SALERNO
Il Giudice di Pace avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8240 del Ruolo Generale Affari Civili
dell’anno 2009
TRA
B.P. nata il (omissis) rapp.ta e difesa -giusta procura a margine atto di
citazione – dall’avv. Antonio Andria presso il cui studio è el.te domiciliata
alla Via Ss. Martiri Salernitani,24 erio Iorio.
ATTRICE
E
S.P.A. S.M. con sede in (omissis) in persona legale rapp.te pro tempore , rapp.to e difeso dall’avv. Angelo Caramanno in virtù di mandato in calce all’atto di citazione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Per la s.p.a. S.M.: rigetto della domanda .
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.9.2009, B.P. conveniva in giudizio
innanzi al Giudice di Pace di Salerno, la s.p.a. S.M. allo scopo di ivi sentirla
condannare al risarcimento danni riportati dalla propria autovettura Lancia Y
tg.DC 704 WN mentre la stessa si trovava in sosta nell’area gestita dalla
predetta società convenuta ed ubicata in Salerno alla Piazza MAZZINI.
Deduceva l’attrice che il giorno 17.9.2007 aveva parcheggiato l’autovettura
all’interno dell’area di piazza Mazzini e che nel ritirare la medesima si
avvedeva che era stata danneggiata alla fiancata posteriore sinistra destra per
cui aveva segnalato tale circostanza ad “un responsabile del parcheggio” il
quale redigeva l’apposito modulo di segnalazione che allegava agli atti.
Precisava altresì che per la riparazione dei danni era stata preventivata la
somma di Euro 1230,50 come da preventivo della ditta Giovanni Sessa depositato
in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta S.M. s.p.a. la quale nell’impugnare
estensivamente l’atto di citazione, eccepiva preliminarmente di essere
affidataria di aree di sosta all’interno del territorio comunale di Salerno
occupandosi di gestire all’interno delle stesse il solo sistema di tariffazione
della sosta e che quindi il rapporto contrattuale che si instaura con l’utenza
era limitato alla sola locazione d’area senza obbligo di custodia. Nel merito
contestava comunque la fondatezza della domanda.
Successivamente venivano escussi i testi Sabarese Antonio e Botta Enza i quali
confermavano che i danni all’autovettura attorea erano stati arrecati
all’interno dell’area di parcheggio gestito dalla società convenuta ed in
particolare di aver visionato precedentemente l’autovettura che non presentava
alcun danno ed i testi Ricci Pietro e Califano Enrico i quali confermavano
l’esistenza di un sistema automatizzato di ingresso –uscita senza alcun contatto
con il personale della società convenuta e di aver ricevuto la segnalazione del
danneggiamento senza confermare la circostanza che il danneggiamento sia
avvenuto durante l’orario di sosta non avendo visionato l’autoveicolo prima del
parcheggio.
All’udienza del 13.5.2010, dopo la ricostruzione del fascicolo, le parti
precisavano le conclusioni riportandosi alle rispettive difese ed alla
documentazione prodotta, e la causa veniva riservata per la decisione con
termine per note .
************
La domanda così come proposta nei confronti della convenuta S.P.A. S.M. è
fondata e va accolta per quanto di ragione.
1.- Nel confermare il proprio orientamento già espresso in una precedente
decisione (r.g. 4275/04 ), e richiamando le considerazioni svolte dai giudici
della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 1975 del
27/01/2009 , ritiene il giudicante che il contratto atipico di parcheggio de quo
vada assimilato a quello di deposito e non già a quello di mera locazione
d’area.
Invero la giurisprudenza di legittimità e di merito ha concordemente affermato
che “l'immissione del veicolo in un'area di parcheggio a pagamento, gestita in
forma automatica, costituisce un contratto atipico stipulato "per facta
concludentia", dal quale scaturisce in capo al gestore del parcheggio l'obbligo
di custodia del veicolo, il quale non viene meno nemmeno se tale obbligo sia
escluso dalle condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa di
parcheggio “.
Oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui
sussiste la predisposizione di un'area di parcheggio di veicoli, alla quale si
accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di
pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio
presso un aeroporto), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far
riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno
spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l'offerta della prestazione
di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo
nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando
irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa
che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie
richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché - per il
modo rapidissimo in cui il contratto si conclude - è legittimo ritenere che tale
conoscenza sfugga all'utente. ( Cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio
2004, n. 3863).
Nel caso in cui le parti concludano un generico contratto per il pacheggio di
autovetture, il tipo negoziale attuato e la relativa disciplina vanno
individuati con riguardo alla funzione pratica concretamente svolta
dall'operazione e alle modalità di essa. Ne deriva che, qualora manchi la presa
in custodia del veicolo, e non sia altresì ravvisabile nè la richiesta nè
l'offerta di un servizio di custodia, bensì da una parte, la necessità di
reperire rapidamente uno spazio per lo stazionamento dell'autovettura e,
dall'altra, l'offerta di tale opportunità, il negozio posto in essere non è
quello del deposito, ma quello della locazione di uno spazio. (Tribunale Milano,
5 maggio 2003 Soc. Rota & C. c. Az. trasp. municipali milanese Giur. milanese
2003, 365.)
Al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di
parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la
disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità
ex recepto del gestore del campeggio; quindi, la eventuale clausola di
esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo,
avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata
specificamente per iscritto. (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2002, n.
16079 Ponzo c. Camping Maratea.)
Il contratto atipico di posteggio auto nel parcheggio "lunga sosta" di un
aeroporto, con assunzione dell'obbligo di custodia, va qualificato deposito e
non locazione di area, sicché il gestore del parcheggio stesso è responsabile
dei danni arrecati da ignoti all'automezzo durante la sosta, stante che la
clausola posta nel "regolamento", per cui il gestore non risponde dei danni
cagionati da terzi, estrinseca una limitazione di responsabilità priva di
efficacia giuridica. (Tribunale Roma, 13 gennaio 2001 Trincia c. Soc. Aeroporti
Roma Arch. giur. circol. e sinistri 2001, 663 con nota di SANTARSIERE)
Il contratto di parcheggio di autovetture in area recintata e protetta è un
contratto atipico la cui disciplina va riferita alle norme sul deposito, con
conseguente affidamento del mezzo al gestore del servizio e con l'obbligo per
quest'ultimo di custodia e restituzione dell'autovettura o dell'equivalente
monetario in caso di furto d'auto. (Corte appello Milano, 1 febbraio 2000 Soc.
Cattolica assicur. c. Soc. Sea Parking.)
Il contratto di parcheggio di autovetture in autosili comporta, salva diversa
volontà delle parti, l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con
l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato
consegnato. (Corte appello Milano, 29 giugno 1999 Soc. Bertani e altro c. Soc.
Schweiz assicur. Gius 1999, 2143)
Il contratto con cui un automezzo è affidato al gestore di pubblico parcheggio è
un contratto atipico, per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme
relative al contratto di deposito, con conseguente obbligo del gestore di
custodire l'automezzo e di restituirlo nello stato in cui gli era stato
consegnato. Le obbligazioni di custodia e di restituzione del gestore di
pubblico parcheggio si estendono alle singole componenti del veicolo depositato
che costituiscano elementi essenziali dello stesso, tali da non poter essere
considerate cose trasportate (nella specie: autoradio). (Cassazione civile, sez.
III, 23 agosto 1990, n. 8615 Società Sepi c. Barese)
Alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale l’elemento
costitutivo preponderante della composita fattispecie è l'affidamento in
custodia (c.d. affidamento «finalizzato»), nel quale restano assorbite tutte le
altre prestazioni accessorie (come, ad es., la messa a disposizione dell'area
pubblica o privata).
Il posteggiatore-depositario, cui il veicolo è affidato, ha l'obbligo di
custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ed il
susseguente obbligo, ove la cosa venga danneggiata o sottratta, al ristoro dei
danni se non fornisca la prova dell'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso
della diligenza del buon padre di famiglia.
Si tratta di obblighi operanti sia in caso di posteggio in garage o autorimesse,
sia in caso di posteggio in luoghi aperti.
Per consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la consegna e
la contestuale ricezione delle chiavi del veicolo da parte del custode non
costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili ai fini del perfezionamento
del contratto de quo e del sorgere delle relative obbligazioni.
Ciò che unicamente rileva è che la cosa sia ricevuta dal depositario nell'ambito
della sua sfera di custodia e di controllo, con la contemporanea assunzione da
parte del medesimo soggetto dell'obbligo di vigilare e di conservarla integra,
onde restituirla al depositante su semplice richiesta o alla scadenza di un
determinato termine.
È agevole osservare, in proposito, che «nel caso in cui si deponga un bene in
luogo che sia in detenzione o sotto il controllo dell' accipiens, questi
consenziente, il tradens non potrà rientrare in possesso dell'oggetto, se non
mediante la collaborazione dell'accipiens, in quanto il suo atto ha trasferito
la situazione possessoria di fatto a quest'ultimo.
Pertanto il semplice atto di immissione del bene in un luogo controllato da un
altro soggetto, unitamente al consenso, sia pur tacito, di questi, costituisce
una consegna: non è dunque necessario a questo fine che all'atto sia unita la
consegna delle chiavi».
In caso di predisposizione di apposite aree per il parcheggio delle vetture con
l'installazione dei parchimetri e l'indicazione del prezzo da versare per fruire
del servizio, il negozio si perfeziona mediante l'introduzione, negli appositi
meccanismi, della quantità di monete richieste ad opera dell'automobilista
interessato.
In tale ipotesi, l'affidamento del veicolo ad una persona fisica non è
necessario, e la consegna si realizza mediante l'immissione dell'autoveicolo
nell'area allestita.
Non richiedendo particolari formalità, l'atto di affidamento della cosa al
depositario può compiersi in qualsiasi modo idoneo a produrre l'effetto reale
voluto dalla legge, in qualsiasi modo idoneo, cioè, ad attribuire al
posteggiatore la detenzione del veicolo. ( Cfr. Francesco Alonzo in Giur. merito
2003,5,894)
Affinché si realizzi il trasferimento della detenzione, è sufficiente che il
conducente posteggi l'auto, con l'assenso del custode, nell'area predisposta
dall'ente che gestisce il parcheggio»; da questo momento sorgono il vincolo
contrattuale ed i relativi obblighi del depositario.
Al riguardo, la consegna delle chiavi, se, da un lato, non influisce - come
detto - sul trasferimento della detenzione del bene, dall'altro lato, può
influire sulla determinazione dell'oggetto della custodia che, nel caso di
rilasciata autorizzazione all'ingresso nel veicolo, può estendersi anche al
contenuto di esso ed essere diretta alla prevenzione non solo dai pericoli
derivanti dall'esterno, ma anche da quelli relativi all'interno dell'abitacolo
(ad es., perdite che possano danneggiare la tappezzeria).
In ipotesi di difetto di vigilanza che provochi un danno, sorge a carico
dell'obbligato la responsabilità per inadempimento contrattuale. Responsabilità,
questa, per nulla eliminata e/o attenuata dalla mancata preventiva
individuazione dei beni contenuti nel mezzo da vigilare.
Per completezza espositiva non va sottaciuto che parte della dottrina e della
giurisprudenza ritiene che vi sia l’assunzione dell’obbligo della relativa
custodia anche in assenza di corrispettività e/o di onerosità , come ad esempio,
in caso di autorizzazione a mero titolo di cortesia al posteggio di un
autoveicolo in uno spazio privato.
L'affidamento in custodia di cose site in luogo pubblico da parte di chi deve
allontanarsi e la corrispondente assunzione dell'incarico di custodirle, valgono
a configurare un rapporto obbligatorio di custodia, pur se l'incarico sia
assunto senza un interesse proprio e diretto, e con il solo animo di fare cosa
grata all'altra parte. Esistono, infatti, degli obblighi, i quali - per
l'apprezzamento comune o per il costume di date società (compresa la nostra) -
sono tali, che, quando vengono assunti dai soggetti, non possono rimanere
relegati nella sfera del costume sociale, ma devono necessariamente sboccare in
quella del diritto. Fra questi obblighi, per il carattere tipicamente economico
che deve esserle riconosciuto, non può non rientrare la custodia; cosicché nel
ricevere una cosa per custodirla, si deve necessariamente vedere l'intento di
contrarre un vincolo giuridico, salvo l'esistenza di chiare riserve note alla
controparte. [Al riguardo, cfr. Cass. 14 luglio 1952, n. 2188, in Foro it.,
1952, I, c. 1508.. Cass. 27 gennaio 1975, n. 315; Cass. 18 febbraio 1960, n.
271; App. Bologna 4 febbraio 1954, in Giur. compl. Cass. civ., 1954, I, 669;
Pret. Milano 4 febbraio 1954, in Foro it., 1954, I, c. 430.ed in dottrina
DALMARTELLO, PORTALE, Deposito (diritto vigente), in Encicl. dir., XII, Milano,
1964, 273; sul punto, cfr. anche ZACCARIA, Art. 1766, in CIAN, TRABUCCHI (a cura
di), Commentario breve al codice civile, Padova, 1997, 1679; FUNAIOLI, Deposito,
in GROSSO, SANTORO PASSARELLI (a cura di), Trattato di diritto civile, Milano,
1961, 12; DE MARTINI, Deposito (diritto civile), in Noviss. D.I., V, Torino,
1960, 512; sul deposito di cortesia, v. RUBERTO, Natura giuridica del deposito a
titolo di cortesia, in Nuovo dir., 1955, I, 116; FORCHIELLI, Deposito di
cortesia o deposito gratuito?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, 290; CARRESI,
Sulla pretesa configurabilità di un deposito di cortesia, in Giur. compl. Cass.
civ., 1953, I, 114.]
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, può agevolmente ritenersi
che nel caso di specie si verta in tema di contratto atipico di parcheggio e che
ad esso si applichi la disciplina di cui agli artt. 1766 ss. c.c. ed in
particolare quella dettata per il deposito oneroso, facendo riferimento alla
circostanza che la consegna dell'autoveicolo dell'attrice al gestore era
avvenuta con la sua immissione nell'area recintata di Piazza Mazzini previo
superamento di una sbarra, che poteva avvenire solo dopo il rilascio di un
biglietto rilasciato da un apposito dispositivo, e che lo stesso conducente
poteva uscire solo dopo aver pagato, il corrispettivo dovuto e dopo l'immissione
del biglietto in una macchina per la conferma dell'eseguito pagamento.
La stessa Corte ha altresì evidenziato la circostanza che l’eventuale avviso
affisso prima dell'ingresso nell'area di parcheggio da cui risultava che
l'azienda non rispondeva, tra l'altro, per il furto totale o parziale del
veicolo, ha giustamente considerato tale limitazione di responsabilità affatto
inefficace, in quanto non approvata specificamente per iscritto ai sensi
dell'art. 1341, secondo comma, c.c., dovendosi essa ritenere quale condizione
generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli
effetti ad un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (v. Cass. civ., 15 novembre
2002, n. 16079).
Anche sull'elemento essenziale per la configurabilità del contratto atipico di
parcheggio come assimilabile, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al
deposito, e cioè l'obbligo di custodia da parte del depositario (art. 1766
c.c.), deve rilevarsi come non sia affatto necessario l'affidamento del veicolo
ad una persona fisica, poiché la consegna può materialmente realizzarsi
attraverso la sua immissione nell'area a ciò predisposta, previo perfezionamento
del contratto mediante introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben
potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette
specificatamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa
sorveglianza e bastando all'uopo diverse ed equipollenti modalità, quali appunto
l'adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e
di uscita dei veicoli dal parcheggio.
Infine , per completezza di motivazione, non va trascurato, nel corso dello
svolgimento dell'iter logico-argomentativo in ordine alla qualificazione
giuridica del contratto di parcheggio, di prendere in considerazione il
contenuto dell'art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 285/1992.
Deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie della norma suddetta, atteso
che quest'ultima riguarda la destinazione di zone cittadine a parcheggio con
dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, e cioè in
sostanza la sola sosta dei veicoli nella pubblica via, mentre nella specie si è
trattato di parcheggio entro un'area recintata, al cui ingresso risultava
apposto l'avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio
stesso effettuava un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.-
2. Nel merito,in ordine all’an, i testi escussi hanno confermato in buona
sostanza i fatti così come descritti in atto di citazione e cioè che l’attrice
aveva parcheggiato la propria autovettura integra nel parcheggio gestito dalla
convenuta e che al momento del ritiro presentava danni alla fiancata posteriore
sinistra e che tale circostanza era stata denunciata al preposto della società
che aveva redatto il verbale di denuncia allegato in atti.
Nella fattispecie in esame , la responsabilità della società convenuta è dettata
dall’art. 2051 c.c per cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle
cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Tale responsabilità non richiede la intrinseca pericolosità della cosa oggetto
di custodia e pertanto trova applicazione anche nella diversa ipotesi di danni
che non derivino dalla res in sé, ma da un comportamento, anche omissivo, del
detentore della cosa.
La responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043
c.c tra l’altro giacchè quest’ultima impone a chiunque un dovere generale di
astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la
prima obbliga una determinata categoria di soggetti - i custodi -, ad attivarsi
perché della cosa custodita non derivino danni a terzi.
Nell’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c il dovere di agere è destinato ad
esplicarsi non solo riguardo alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono
in presenza di altri fattori casuali divenire tali essendo imposto al custode di
mantenere la cosa in condizioni tali da non nuocere a terzi.
In ogni caso il convenuto, nel corso del procedimento non ha dimostrato che il
danno è derivato da caso fortuito.
Dalla documentazione prodotta risulta altresì provata la legittimazione attiva (
libretto di circolazione e certificato di proprietà PRA)
La legittimazione passiva della S.M. risulta dalla prova testimoniale e comunque
non è contestata.
Per la liquidazione del risarcimento per i danni al veicolo Lancia , l’attore ha
depositato un preventivo dell’autocarrozzeria Giovanni Sessa per Euro 1230,50
formulando una richiesta nei limiti della competenza per valore di Euro 1110,00,
ma non ne ha dato piena prova.
Non può riconoscersi,infatti,piena rilevanza probatoria alla quantificazione del
preventivo prodotto in atti: si tratta,invero, di documentazione non impegnativa
per colui che la rilascia, la quale peraltro tende ad inserire nel giudizio
civile una valutazione tecnica che ha la sua forma propria nella consulenza
tecnica di ufficio.
Tuttavia In fase istruttoria sono, emersi elementi idonei a suffragare una
valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civile.
Elementi che possono trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ,
anche in ordine all’entità dei danni effettivamente subiti dal veicolo .
In definitiva questo Giudice ritiene che per i danni riportati dal veicolo
nell’incidente per cui è causa , tenuto conto dei particolari da non sostituire,
del tempo occorrente per la riparazione, della vetustà del veicolo, e secondo
dati di comune esperienza sia conforme a giustizia liquidare in via EQUITATIVA
la somma di Euro 600.00 comprensiva del risarcimento per sosta tecnica.-
A detto importo devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dall’evento e
sino al soddisfo.
In definitiva , la domanda attrice va accolta nei confronti della S.p.a. S.M. e
quindi quest’ultima va condannata al pagamento del risarcimento in favore
dell’attore di Euro 600,00 oltre interessi legali dall’evento al soddisfo.
3. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Salerno dott. Luigi Vingiani ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda in
atti , così provvede:
a) dichiara la esclusiva responsabilità della s.p.a. S.M. nella produzione del
danno di che trattasi;
b) condanna per l'effetto la s.p.a. S.M. in persona del legale rapp.te pro
tempore, al pagamento in favore dell'attrice B.P. della somma complessiva di
Euro 600,00 oltre interessi legali, a partire dal fatto e sino all'effettivo
soddisfo;
c) condanna la stessa convenuta S.P.A. S.M. alla refusione in favore
dell’attrice B.P. delle spese del giudizio , che liquida in complessive Euro
900,00 di cui euro 100,00 per spese Euro 450,00 per diritti, euro 350,00 per
onorario, oltre rimborso forfettario sulle spese generali nella misura del 12,5%
ex art. 15 L.P., oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge con attribuzione al
procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno , in data 31.8.2010.
Il Giudice di Pace
Avv. LUIGI VINGIANI
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