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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. I - 24 maggio 2010, n. 420
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferimento degli incarichi dirigenziali - Potere
discrezionale - Valutazioni di carattere fiduciario - Provvedimento di nomina -
Obblighi motivazionali - Diffusa esternazione dell’iter valutativo - Necessità -
Esclusione. La Pubblica Amministrazione fruisce di un potere ampiamente
discrezionale in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali, in ragione
del ruolo di collegamento di tali incarichi tra la funzione di indirizzo
politico e quella amministrativa, in ossequio al principio legislativo secondo
il quale, nell’attribuzione delle qualifiche di vertice, deve privilegiarsi
l’obiettivo della piena efficienza della P.A. attraverso la più ampia
possibilità di reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli, che giustifica
l’evidenza pubblica (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, n.1391/2005, ex pluris). La
scelta dei soggetti da nominare, nondimeno, prescinde da ogni forma di
valutazione comparativa, il che esime anche da adempimenti di partecipazione
procedimentale, e deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere
eminentemente fiduciario con riferimento alla probabilità di svolgimento
ottimale delle mansioni pubbliche, in piena autonomia, ma in consonanza con
l’indirizzo politico del nominante (cfr.Cons. di Stato, cit.). Ne deriva che il
provvedimento di nomina non richiede la diffusa esternazione dell’iter
valutativo compiuto dall’Amministrazione, dovendosi ritenere assolto l’obbligo
di motivazione allorchè sia dato atto della positiva valutazione dei requisiti
professionali del nominato, in relazione alla particolarità dell’incarico da
svolgere, all’esito di un apprezzamento complessivo della sua professionalità (cfr.TAR
Calabria, CZ, sez. II, n.1452/2007). Pres. f.f. Passoni, Est. Abbruzzese - D.G.
(avv.ti Foglietti e Sabatini) c. Regione Abruzzo (avv.ti Cerulli Irelli, Di
Salvatore e Pasquali) - TAR ABRUZZO L’Aquila, Sez. I - 24 maggio 2010, n. 420
N. 00420/2010 REG.SEN.
N. 00570/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 570 del 2005, proposto da:
Damiani Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Foglietti, Franco
Sabatini, con domicilio eletto presso avv. Fabrizio Foglietti in L'Aquila,
Piazza S. Giusta, n. 4 (N.I.);
contro
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli,
Paola Di Salvatore, Sandro Pasquali, con domicilio eletto presso Regione Abruzzo
-Ufficio Legale, in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n.6 (N.I.);
nei confronti di
Basti Gaetano, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande, Luca Di
Raimondo, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via
Verdi 18;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto recante nomina del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la
tutela dell’ambiente (delibera di G.R. n.71 del 28.7.2005); del successivo atto
di conferma della detta nomina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di Basti
Gaetano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Maria
Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso epigrafato, il dott. Giovanni Damiani impugna gli atti con i
quali la Giunta regionale abruzzese ha nominato il dott. Gaetano basti direttore
generale dell’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente (ARTA-Abruzzo).
Deduce di aver presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico
finalizzato alla detta nomina, con allegato curriculum dal quale potevano
evincersi attività professionale e titoli attinenti al ruolo a ricoprirsi; sulla
base dell’elenco degli ammessi, senza la formazione di alcuna graduatoria, la
giunta regionale procedeva alla nomina del controinteressato in carenza di
alcuna motivazione.
Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3
della L. n.241/90. Eccesso di potere per sviamento: il provvedimento d nomina ha
natura di atto amministrativo conclusivo di un procedimento paraconcorsuale che
richiede, conformemente alla usa natura, congrua motivazione delle ragioni della
scelta, nel caso di specie non affatto evincibili dagli atti procedimentali; 2)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. 64/1998. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria e contrarietà a precedente manifestazione: la
nomina è avvenuta senza l’esame e la valutazione dei curricula che pure la
Giunta aveva richiesto a termini dell’art. 10 della L.R. citata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso ed dell’istanza cautelare.
Si costituivano la regione Abruzzo ed il controinteressato che chiedevano il
rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con successivo atto per motivi aggiunti il ricorrente impugnava altresì l’atto
con il quale la giunta regionale procedeva alla conferma del dott. Basti
nell’incarico conferito, tenuto conto del disposto di cui alla L.R.n.27/2005,
art.27, deducendo la sostanziale inapplicabilità della normativa generale sullo
spoil system in costanza di normativa speciale riconducibile alla specifica
fattispecie.
Il TAR adito respingeva la richiesta sospensiva.
Le parti depositavano memorie e documentazione.
All’esito della pubblica udienza del 28 aprile 2010, il Collegio riservava la
decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso è diretto a censurare la nomina del controinteressato alla direzione
generale dell’ARTA-Abruzzo.
Deduce il ricorrente con il ricorso principale che la nomina predetta,
qualificabile atto amministrativo conclusivo di un procedimento paraconcorsuale,
sia pure sussumibile tra gli atti di alta amministrazione, avrebbe richiesto
congrua motivazione e comunque, quantomeno, il riferimento all’esame dei
curricula richiesti agli aspiranti, del tutto nella specie mancanti.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale,
fatto proprio anche dalla giurisprudenza di vertice, secondo il quale il
procedimento di nomina del direttore generale va sicuramente ascritto alla
categoria dei procedimenti autoritativi, preordinato alla scelta, all’esito di
evidenza pubblica, del soggetto con il quale stipulare il contratto di lavoro.
Dal che l’attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del
giudice amministrativo, cui è dunque devoluto il sindacato sull’atto
discrezionale di alta amministrazione conclusivo del relativo procedimento,
venendo in discussione non rapporti giuridici, connotati dalla situazione
soggettiva dell’obbligo, ma esclusivamente la verifica della correttezza
dell’azione amministrativa (cfr. ex pluris, Cass. Sezz.Un., Ord. n.26631/20007).
Sotto altro profilo, gli atti di alta amministrazione, di cui il provvedimento
impugnato condivide la natura, assolvono ad una funzione di raccordo tra gli
atti di indirizzo politico e gli atti amministrativi in senso stretto e dunque,
pur essendo connotati da un livello di discrezionalità particolarmente elevato,
non sono tuttavia, in quanto tali, sottratti al principio di legalità e,
conseguentemente, al sindacato del giudice amministrativo in sede di
giurisdizione generale di legittimità.
Poste le premesse di cui sopra, deve rilevarsi che secondo un orientamento orami
consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Pubblica
Amministrazione fruisce di un potere ampiamente discrezionale in ordine al
conferimento degli incarichi dirigenziali, in ragione del sopraevidenziato ruolo
di collegamento di tali incarichi tra la funzione di indirizzo politico e quella
amministrativa, in ossequio al principio legislativo secondo il quale,
nell’attribuzione delle qualifiche di vertice, deve privilegiarsi l’obiettivo
della piena efficienza della P.A. attraverso la più ampia possibilità di
reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli, che appunto giustifica
l’evidenza pubblica (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, n.1391/2005, ex pluris).
La scelta dei soggetti da nominare, nondimeno, prescinde, per la soprarichiamata
natura dell’atto di nomina, da ogni forma di valutazione comparativa, il che
esime anche da adempimenti di partecipazione procedimentale, e deve avvenire
sulla base di valutazioni di carattere eminentemente fiduciario con riferimento
alla probabilità di svolgimento ottimale delle mansioni pubbliche, in piena
autonomia, ma in consonanza con l’indirizzo politico del nominante (cfr.Cons. di
Stato, cit.).
Non può invero revocarsi in dubbio, quindi, che la qualificazione giuridica del
potere di conferimento degli incarichi di natura dirigenziale non può non avere
effetti sulla configurazione dell’obbligo motivazionale richiesto.
Il provvedimento di nomina, per quanto sopra detto, comporta la scelta,
eminentemente fiduciaria, nell’ambito di una categoria di soggetti in possesso
di titoli specifici, e, pertanto, non richiede la diffusa esternazione dell’iter
valutativo compiuto dall’Amministrazione, dovendosi ritenere assolto l’obbligo
di motivazione allorché sia dato atto della positiva valutazione dei requisiti
professionali del nominato, in relazione alla particolarità dell’incarico da
svolgere, all’esito di un apprezzamento complessivo della sua professionalità e,
come detto, senza necessità di una valutazione comparativa con altri soggetti (cfr.TAR
Calabria, CZ, sez. II, n.1452/2007).
Nello specifico, il provvedimento di nomina fa espresso riferimento, nella parte
motiva, all’esame delle domande, curricula e documentazione quale presupposto
della individuazione del controinteressato Basti, non trascurando di indicare di
averi riscontrato in capo allo stesso il possesso dei requisiti di legge
(peraltro, non contestato da parte ricorrente), per il conferimento al medesimo
dell’incarico.
Sulla base dei principi sopra illustrati, a giudizio del Collegio, tale
motivazione non può essere considerata una mera clausola di stile, ma deve
essere ritenuta sufficiente, in relazione alla tipologia degli atti impugnati,
in quanto idonea ad attestare la avvenuta effettuazione dei necessari riscontri
in ordine al possesso dei requisiti di legge e della capacità professionali del
soggetto incaricato.
Quanto all’atto per motivi aggiunti, il Collegio deve rilevarne la
inammissibilità, non potendosi configurare in capo al ricorrente, aspirante alla
nomina poi intervenuta in favore del controinteressato con atto, e dunque
legittimato in quanto titolare di un interesse legittimo in relazione agli atti
del procedimento concluso con al nomina, per quanto sopra, immune dalle censure
sollevate, alcuna legittimazione a ricorrere avverso atti successivi alla
conclusione del procedimento medesimo, rispetto ai quali non può riconoscersi in
capo allo stesso alcuna posizione differenziata.
Il ricorso va pertanto in conclusione in parte respinto ed in parte dichiarato
inammissibile.
Stante la sua risalenza possono ravvisarsi giuste ragioni per disporre la
integrale compensazione delle spese del presente giudizio, con espressa
declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo
dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Dichiara irripetibile il contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Paolo Passoni, Presidente FF
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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